Sezioni Unite: una convivenza di fatto non determina la perdita automatica dell’assegno divorzile

Alberto Figone
08 Novembre 2021

Per le sezioni unite, la convivenza di fatto non implica la sospensione automatica dell'assegno di divorzio, auspicandosi tuttavia un diverso approccio alle conseguenze della crisi di coppia.

I rapporti fra assegno di divorzio ed instaurazione di una stabile convivenza di fatto da parte del beneficiario dell'assegno stesso hanno dato luogo, nel tempo, a vivaci contrasti interpretativi in giurisprudenza come in dottrina. La Suprema Corte negli ultimi anni era pervenuta ad una soluzione univoca, inaugurata dall'ordinanza 6855/2015 e confermata da numerose successive; si è così più volte affermato che la convivenza rescinde il rapporto con il tenore di vita goduto durante il matrimonio e determina con effetto automatico (una volta accertato il relativo carattere di stabilità) la perdita dell'assegno per l'ex coniuge. Nel contempo si è precisato che non di quiescenza del diritto si tratta, ma di decadenza dallo stesso, tanto da escludersi una reviviscenza dell'assegno, una volta venuta meno la convivenza. Questi principi (estesi financo al contributo al mantenimento in sede di separazione) muovevano dal riconoscimento della natura assistenziale dell'assegno divorzile, secondo l'interpretazione fatta propria delle ben note risalenti decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 1990. Sul presupposto che la convivenza di fatto costituisce uno dei diversi modelli familiari, da cui derivano diritti e doveri per le parti, è parso incongruo che l'ex coniuge potesse continuare a beneficiare del tenore di vita, proprio del precedente modello matrimoniale, pur dopo la cessazione del vincolo. Sta di fatto che, a seguito del noto revirement, operato dalla più recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018, all'assegno di divorzio (di cui all'art. 5, l. n. 898/1970), viene in oggi attribuita una duplice concomitante componente: assistenziale (se pur in senso più ristretto ed in aderenza alla nota decisione Cass. n. 11507/2017), per sostenere l'ex coniuge privo dell'autosufficienza economica, ma nel contempo anche compensativo/perequativa. In quest'ultimo senso, l'assegno di divorzio dovrebbe essere finalizzato a riequilibrare le condizioni patrimoniali degli ex coniugi, quando uno di essi, privo in oggi di mezzi adeguati, abbia sacrificato aspettative professionali e di emancipazione, in nome di un progetto familiare condiviso, con conseguente beneficio per l'altro. L'elemento compensativo dell'assegno mira, in altri termini, a ristorare l'ex coniuge di mancati introiti o di redditività, di cui avrebbe potuto beneficiare, ove la coppia avesse inteso distribuire in maniera differente i ruoli all'interno della famiglia (sempre che i sacrifici fatti non siano già stati presi in considerazione e, dunque, valorizzati al momento della separazione consensuale, ovvero del divorzio congiunto). L'assegno non è allora solo finalizzato a garantire per il futuro una vita autonoma e decorosa all'ex coniuge, che sia privo di autosufficienza (finalità tipicamente assistenziale), ma pure a reintegrare un mancato guadagno in relazione a fatti pregressi, onde ristorare un pregiudizio economico già verificatosi.

La duplice componente dell'assegno divorzile, in una con il definitivo superamento del parametro del tenore di vita, su cui raffrontare il giudizio relativo alla mancanza dei mezzi adeguati di cui al citato art. 5 l. n. 898/1970, ha indotto la prima sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza 28995/2020, a sollecitare l'intervento delle Sezioni Unite su una questione di particolare importanza, relativa alla perdurante validità del principio afferente l'automatica perdita del diritto all'assegno, in caso di istaurazione (precedente, ovvero sopravvenuta) di una convivenza di fatto da parte del coniuge divorziato, privo dei mezzi suddetti (aspetto che, come osserva la decisione in commento, nemmeno è stato preso in considerazione dalla l. 76/2016, che ha introdotto una disciplina generale delle convivenze di fatto).

Le Sezioni Unite sono intervenute con una decisione particolarmente ampia ed articolata, che non soltanto risolve la specifica questione sottoposta, ma contiene interessantissimi spunti di riflessione in funzione di un'ormai ineludibile revisione della disciplina delle conseguenze patrimoniali del divorzio, declinata sul principio dell'autoresponsabilità, su cui si regge (o deve reggersi) il matrimonio. Osserva al riguardo la sentenza doversi confermare il principio afferente la perdita del diritto all'assegno divorzile, quale conseguenza automatica dell'instaurarsi di una stabile convivenza da parte del beneficiario, solo avuto riguardo alla componente assistenziale dello stesso. La scelta, libera e responsabile, di costituire una nuova formazione sociale familiare esclude la configurabilità (ovvero la perduranza) di obblighi nascenti da un vincolo ormai cessato, in presenza di una diversa forma di solidarietà che si costituisce nella coppia di fatto. Altrettanto invece non può dirsi in ordine alla componente compensativo/perequativa dell'assegno, «che costituisce la stima del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge nell'arco di tempo definito del matrimonio e rimarrebbe irrimediabilmente perduta per l'ex coniuge, che pure ha contribuito alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge, accettando di rinunciare ad occasioni di lavoro o dedicandosi alla famiglia per facilitare la progressione in carriera dell'altro coniuge e la formazione di un patrimonio negli intenti destinato ad essere comune ma rimasto, a cagione dello scioglimento del progetto di vita comune, appannaggio dell'altro coniuge».

Le Sezioni Unite precisano, dunque, come l'instaurazione di una convivenza di fatto, una volta accertata, ben può incidere sull'an e sul quantum dell'assegno di divorzio, ma non determina necessariamente la perdita automatica ed integrale dell'assegno stesso, dovendosi tener conto delle componenti nelle quali si struttura l'assegno medesimo. È allora onere di chi richiede l'assegno, ed abbia intenzione di mantenerlo in prosieguo pur dopo un'eventuale convivenza con altra persona, evidenziarne la natura compensativa/perequativa, e così «fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge».

Ma vi è ben più. La sentenza stigmatizza i limiti dello strumento dell'assegno periodico di divorzio nell'attuale realtà sociale, che vede sempre più frequentemente, anche grazie ai ridotti tempi brevi della separazione per arrivare allo scioglimento del vincolo, il succedersi di più esperienze di vita familiare da parte dello stesso soggetto. Recependo i desiderata di buona parte della Dottrina, come dell'Avvocatura, la Cassazione rimarca come sarebbe invece «più funzionale, sia sotto il profilo economico che in un'ottica di pacificazione, attribuire all'ex coniuge debole, in funzione compensativa, una somma equitativamente determinata, un piccolo capitale di ripartenza, in unica soluzione o distribuito su un numero limitato di anni, sotto forma di assegno temporaneo». Ciò non è previsto purtroppo dal diritto vigente, che, come noto, conosce solo la liquidazione una tantum dell'assegno in sede di divorzio congiunto, previo controllo di equità da parte del giudice; la possibilità per il giudice di liquidare un assegno divorzile temporaneo è contemplata in un progetto di riforma dell'art. 5, l. n. 898/1970, attualmente all'esame del Parlamento. Eppure, come ricordano le Sezioni Unite, altri ordinamenti di civil law a noi molto vicini, da tempo hanno assunto soluzioni ben più duttili per disciplinare in modo adeguato gli effetti patrimoniali della crisi della coppia, svincolate dalla somministrazione di un assegno periodico, potenzialmente destinato a durare fino al decesso di una delle parti. Pienamente condivisibile è quindi l'affermazione della sentenza in esame per cui: «Un assegno concentrato nel tempo, e quindi più congruo nell'ammontare mensilmente corrisposto rispetto ad un assegno atto a protrarsi indefinitamente potrebbe forse essere anche più utile a dare all'ex coniuge più debole una spinta di partenza per reimmettersi nel circuito lavorativo e produttivo».Nell'attesa di un intervento del legislatore, certamente realistico in un momento storico di grande fermento innovativo quale l'attuale, è molto piacevole riscontrare il favore espresso dalla Cassazione verso gli accordi negoziali «quale strumento da privilegiare per la risoluzione degli aspetti patrimoniali della crisi post-coniugale». Nel contempo, non si può che condividere l'auspicio a che «i mediatori professionali della crisi familiare, siano essi i giudici di merito o gli avvocati e gli altri professionisti specializzati, cui la legge dà ora ampio spazio nel trovare la soluzione migliore per definire in modo incruento la crisi coniugale, si adoperino, là dove la solidarietà del caso concreto si atteggi in funzione compensativo-perequativa, per incrementare il ricorso agli accordi di corresponsione temporanea o in unica soluzione». Del tutto coerente è il richiamo al recente intervento, sempre delle Sezioni Unite sui trasferimenti di beni immobili in sede di separazione e divorzio, di cui alla sentenza Cass. n. 21761/2021, che ben si armonizza con la maggior valorizzazione delle c.d. adr, ossia degli strumenti alternativi alla giurisdizione contenziosa, che rappresenta uno dei punti fondamentali della futura riforma del processo, anche di famiglia.