Limiti procedimentali di operatività del principio di invarianza della soglia di anomalia.

Redazione Scientifica
02 Novembre 2021

L'operatività del principio di invarianza della soglia di anomalia di cui all'art. 95 comma 15 D. Lgs. 50/2016 è limitata ai soli casi in cui la variazione nella platea dei concorrenti intervenga, anche per effetto della pronuncia...

L'operatività del principio di invarianza della soglia di anomalia di cui all'art. 95 comma 15 D. Lgs. 50/2016 è limitata ai soli casi in cui la variazione nella platea dei concorrenti intervenga, anche per effetto della pronuncia del giudice amministrativo, dopo la conclusione della fase procedimentale di ammissione ed esclusione dei partecipanti, ivi inclusa anche la fase di regolarizzazione, che si riferisce alle situazioni in cui sia stato attivato il soccorso istruttorio (Consiglio di Stato, V, 2 settembre 2019, n. 6013; id. 12 febbraio 2020, n. 1117); in particolare, tale fase del procedimento non può dirsi conclusa, anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, almeno finché non sia spirato il termine per impugnare le ammissioni e le esclusioni, laddove esse immediatamente incidano sulla determinazione della soglia e siano, quindi, immediatamente lesive per il concorrente interessato, e comunque, laddove le ammissioni e le esclusioni di altri partecipanti non assumano immediata efficacia lesiva, ai fini della determinazione della soglia, con la conseguente impossibilità di impugnare un atto non immediatamente lesivo per il concorrente interessato, finché la stessa stazione appaltante non possa esercitare il proprio potere di intervento in autotutela ed escludere “un operatore economico in qualunque momento della procedura” (art. 80, comma 6, del d. lgs. n. 50 del 2016) e, quindi, sino all'aggiudicazione (Consiglio di Stato, V, 24 aprile 2018, n. 2579).

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