Dall'art. 1, comma 10, l. n. 11/2016 non discende alcun obbligo di assorbire automaticamente la manodopera utilizzata fino ad allora
05 Novembre 2021
L'art. 1, comma 10, l. n. 11/2016 non impone un automatico riassorbimento da parte dell'appaltatore subentrante della manodopera utilizzata fino ad allora, bensì si limita a fornire “una serie di criteri di regolazione del fenomeno laddove si tratti di servizi con operatori di call center”. |