Bimbo con due papà, il giudice ordina al Comune la trascrizione dell’atto di nascita
09 Novembre 2021
Due uomini, l'uno italiano, l'altro statunitense, proponevano ricorso avverso il Comune di Milano, che aveva rifiutato di eseguire la trascrizione dell'atto di nascita del di loro figlio minore, nato con maternità surrogata. Il ricorso è fondato. Il Tribunale, infatti, ha sancito che anche in assenza di una legge specifica del Parlamento, l'atto va trascritto e riconosciuto integralmente in quanto trattandosi di minori «la loro tutela non può essere sospesa a tempo indeterminato, nell'attesa che il legislatore vari la normativa». La decisione del Tribunale si basa sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2021, che ha di fatto confutato la sentenza n. 12193/2019 della Cassazione, che riteneva il minore nato da maternità surrogata «adeguatamente tutelato mediante l'adozione in casi particolari»: la c.d. stepchild adoption, infatti, deve essere disposta per ordine di un giudice, dopo un'istruttoria con una perizia dei servizi sociali, e prevede diritti/doveri limitati rispetto alla piena genitorialità, ed è in quanto tale incompatibile con i principi costituzionali (art. 2 e 30 Cost.) e con l'art. 8 CEDU. Per i Giudici, dunque, il bambino deve essere «garantito» secondo i diritti e doveri della piena genitorialità, essendo un «soggetto certamente incolpevole rispetto alle scelte operate da coloro che hanno contribuito alla sua nascita», anche quando comprendono una pratica illegale in Italia come la maternità surrogata. Per questi motivi, il Tribunale ordina al Comune di Milano la trascrizione integrale dell'atto di nascita originario del minore nella sua integrità, con indicazione di entrambi i ricorrenti quali suoi genitori, in quanto «prevale l'interesse del minore, che dalla sua nascita è inserito nel nucleo familiare dei ricorrenti e deve poter fruire del diritto di essere mantenuto, istruito, educato ed assistito moralmente da entrambe le persone che egli considera di fatto suoi genitori, nonché dei diritti che dalla filiazione derivano rispetto ai loro parenti, e ciò anche sotto il profilo successorio». |