Qual è l'età minima per procedere al riconoscimento del figlio?

10 Novembre 2021

Un ragazzo di anni 14 a seguito di una relazione con una ragazza più grande di lui, concepisce un figlio, può riconoscerlo?

Un ragazzo di anni 14 può riconoscere il figlio avuto da una relazione con una ragazza di anni 30?

Salva ed impregiudicata ogni più opportuna valutazione in ordine alla rilevanza penalistica della fattispecie in esame, da un punto di vista meramente civilistico, si osserva quanto segue.

L'ultimo capoverso dell'art. 250 c.c. prevede che i genitori acquistino la capacità di riconoscere il figlio al compimento del sedicesimo anno d'età.

La riforma in materia di filiazione, di cui alla l. 10 dicembre 2012, n. 219 e d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, ha, tuttavia, apportato una modifica alla disposizionein questione, nella parte relativa all'ultimo periodo, stabilendo che il riconoscimento effettuato dal minore infrasedicenne possa essere consentito, previa autorizzazione del Giudice, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.

Sulla competenza a rilasciare detta autorizzazione giudiziale si continua a dibattere nella giurisprudenza di merito, posto che la legge è silente sul punto, salva la generica indicazione di una competenza riservata al Giudice ordinario.

In taluni casi i Tribunali si sono espressi in favore della competenza del Tribunale in composizione collegiale (cfr. Trib. Milano sez. IX, 2 dicembre 2013), mentre, in altri, è stata individuata la competenza del Giudice Tutelare, quale giudice istituzionalmente preposto alla tutela dei soggetti incapaci, tra i quali rientrano i minori d'età (Trib. Catanzaro, decr., 5 marzo 2013).

È invece da escludere la competenza del Tribunale per i minorenni, talvolta, peraltro, ritenuta sulla scorta di un'interpretazione analogica dell'art. 251 c.c., u. c., che subordina all'autorizzazione del giudice specializzato il riconoscimento del figlio, nato da persone fra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta o all'infinito (cfr. art. 38 disp. att. c.p.c.)

Sul punto si segnala l'ordinanza della Corte di Cassazione, Cass. Sez. VI, 29 luglio 2015, n. 16103 che, peraltro, nell'individuare la competenza del Giudice ordinario, non ha chiarito il contrasto giurisprudenziale di cui sopra.

In linea di principio, la questione della competenza è ancora irrisolta (cfr. a riguardo Buffone, Giudice tutelare: competenze, in ilFamiliarista).

In questo senso particolarmente importante si palesa la riforma del processo civile, oggetto di delega da parte del Parlamento, attualmente all'esame della Camera dei Deputati, dopo l'approvazione del Senato. Tra gli elementi più significativi rientra senza dubbio l'istituzione di un giudice unico per la persona, i minorenni e le famiglie, che dovrà assorbire tutte le competenze in oggi ripartite tra Tribunale ordinario, Tribunale dei minorenni e Giudice Tutelare.

Con riferimento, in particolare, alla norma in esame, dovrà intervenire il legislatore a dirimere l'attuale situazione di conflitto giurisprudenziale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.