Le Sezioni unite della Cassazione penale, chiamate a pronunciarsi sulla questione controversa in giurisprudenza «se la commissione del fatto in tempo di notte configuri, di per sé solamente, la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, c.p. comma 1, n. 5», hanno affermato i seguenti principi di diritto...
Le Sezioni unite della Cassazione penale, chiamate a pronunciarsi sulla questione controversa in giurisprudenza «se la commissione del fatto in tempo di notte configuri, di per sé solamente, la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, c.p. comma 1, n. 5», hanno affermato i seguenti principi di diritto:
ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa", prevista dall'art. 61 c.p., comma 1, n. 5, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato;
la commissione del reato "in tempo di notte" può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.
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