Sull’onere probatorio in caso di esclusione di un concorrente per la commissione di gravi illeciti professionali

10 Novembre 2021

Qualora l'amministrazione decida di escludere da una gara pubblica un concorrente ai sensi dell'art. 80, co. 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016, per la commissione di gravi illeciti professionali, è tenuta ad adempiere un onere probatorio particolarmente stringente e pertanto è da considerarsi illegittima l'esclusione che si basi esclusivamente sulla mera contestazione della pendenza di un determinato procedimento penale a carico dell'esclusa.

Il caso. In una procedura aperta per l'affidamento di alcuni servizi, l'amministrazione escludeva dalla gara un'impresa per la presenza di gravi illeciti professionali giustificando tale decisione esclusivamente sulla base della mera pendenza di un giudizio penale di primo grado a carico del direttore tecnico di quest'ultima.

Avverso detto provvedimento di esclusione, l'impresa esclusa ricorreva dinanzi al giudice amministrativo.

La soluzione del TAR. Sul punto il giudice amministrativo, richiamando un pacifico orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che è pacifico che alla stazione appaltante spetti “la facoltà di escludere un concorrente per ritenuti gravi illeciti professionali” anche “a prescindere dalla definitività degli accertamenti compiuti in sede penale”, ma tale provvedimento, è altrettanto indiscusso, deve essere dotato di un'adeguata istruttoria e di una congrua motivazione ai sensi dell'art. 80, co. 5, del D. Lgs. 50/2016.

Né, prosegue la sentenza, pare possa configurarsi un particolare automatismo espulsivo “dal mero titolo di reato contestato, dovendo la determinazione amministrativa essere corredata da precisa analisi circa la significatività in concreto dei fatti contestati.”

Nel caso di specie, avendo l'amministrazione disposto l'esclusione della ricorrente motivandola esclusivamente mediante il riferimento alla pendenza di un procedimento penale, non risulta adempiuto l'onere probatorio richiesto dall'art. 80, co. 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

Sulla base di queste motivazioni, il TAR accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento di esclusione.

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