PEC, COVID-19 ed integrità e attendibilità della firma dell'atto di appello

Redazione scientifica
11 Novembre 2021

L'art. 24, comma 4, d.l. n. 137/2020, convertito in l. n. 176/2020 stabilisce, «la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia n. 44/2011, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (e cioè diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale), fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1, d.l. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 35/2020».

Il Tribunale del riesame di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'avvocato G.M.S., avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Pavia che aveva sostituto i domiciliari con l'obbligo di dimora nei confronti di F.C., in quanto l'atto di impugnazione non era stato sottoscritto digitalmente dal difensore.

L'avvocato dell'imputato ricorre, quindi, in Cassazione deducendo la violazione dell'art. 24, comma 6-sexies, l. n. 176/2020 in quanto «il rapporto informativo attestava che “la firma è integra” e “il certificato è attendibile”».

La doglianza è fondata. Secondo il d.l. n. 137/2020, convertito in l. n. 176/2020 e recante “ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” stabilisce, all'art. 24, comma 4, «la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia n. 44/2011, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (e cioè diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale), fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1, d.l. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 35/2020». Nella seconda parte dell'art. citato, è stato previsto anche che «il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici, segnalando anche che, con il medesimo provvedimento, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le “ulteriori modalità di invio” e disposizioni per messaggi che eccedono la dimensione massima stabilita».

Nel caso di specie, l'esame della documentazione fornita dal ricorrente dimostra che il certificato di verifica della firma dell'atto di appello attesta l'integrità e l'attendibilità della stessa, pur considerando la modifica del documento successiva all'opposizione della sottoscrizione, la quale non elide l'attestazione di integrità della suddetta firma.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano competente.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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