Sull'esclusione dell'operatore economico che effettua false dichiarazioni

Roberto Fusco
15 Novembre 2021

Qualora la falsità nelle dichiarazioni dell'operatore economico sia diretta ad influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, si deve applicare la lettera c-bis dell'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016. Tale condotta rientra nel genus degli illeciti professionali e può condurre all'esclusione del concorrente solo all'esito di una specifica valutazione aggiuntiva dell'amministrazione aggiudicatrice in ordine all'affidabilità dell'operatore economico.

La pronuncia in commento contribuisce a chiarire i rapporti tra le due diverse cause di esclusione previste dalle lettere c-bis ed f-bis dell'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, entrambe riguardanti la presentazione di dichiarazioni non veritiere in sede di gara.

Più precisamente, la lettera c-bis prescrive l'esclusione per l'operatore economico “che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

L'ipotesi contemplata nella lettera f-bis, invece, riguarda più genericamente il comportamento dell'operatore economico “che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”.

Come ci ricorda il Collegio adito, la giurisprudenza amministrativa ha di recente chiarito quali sono i confini applicativi e i rapporti tra le due fattispecie.

La lettera c-bis si riferisce alle falsità idonee a spiegare un effetto decettivo sulle decisioni della commissione di gara. Questa ipotesi rientra nel genus degli illeciti professionali e può condurre all'esclusione del concorrente solo all'esito di una specifica valutazione aggiuntiva dell'amministrazione aggiudicatrice in ordine all'affidabilità dell'operatore economico.

La previsione della lettera f-bis, invece, opera in presenza di falsità non idonee a influire sulle statuizioni della commissione di gara relativamente all'ammissione, alla selezione o all'aggiudicazione dell'appalto. In questo caso, l'esclusione dell'operatore economico opera automaticamente senza alcuna valutazione dell'amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso di specie, il legale rappresentante della società ricorrente, in sede di partecipazione alla procedura selettiva, produceva congiuntamente al DGUE una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art. 83 comma 6 d.lgs. n. 50/2016, ovvero di possedere risorse umane e l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con adeguato standard di qualità. Veniva allegato a tale dichiarazione un elenco delle risorse umane da impiegarsi nell'appalto con i rispettivi curricula, dichiarazione che, però, non risultava veritiera, avendo la ricorrente indicato quale esecutrice del servizio una lavoratrice dipendente di altro operatore economico in assenza di una qualsivoglia prova documentale in ordine alla sua disponibilità. Nel produrre il curriculum vitae della stessa, dunque, la ricorrente si è di fatto avvalsa della professionalità della lavoratrice rendendola strumento di prova della sussistenza dei requisiti di carattere tecnico in capo alla società.

Nella presente fattispecie la disposizione applicabile viene individuata nell'art. 80, comma 5, lett. c-bis, poiché le dichiarazioni rese dalla società ricorrente relativamente all'utilizzo della lavoratrice erano dirette e/o comunque idonee a incidere sulle decisioni della commissione di gara sia in relazione all'ammissione della società (in quanto involgenti la prova della sussistenza del requisito di qualificazione tecnico-professionale), sia in ordine alla selezione del contraente (avendo influito sul quantum di punteggio attribuito all'offerta tecnica). Peraltro, quand'anche le dichiarazioni non veritiere dovessero ritenersi prodotte per errore e senza alcun intento fraudolento, la disposizione di cui alla lettera c-bis) si applicherebbe ugualmente, dato che la norma include anche il caso in cui le informazioni mendaci siano state fornite per mera negligenza del concorrente.

Quindi, secondo il Collegio, la stazione appaltante, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha fatto una corretta applicazione della succitata lettera c-bis, disponendo l'esclusione della ricorrente non in modo automatico, bensì valutando la condotta (consistente nella falsa dichiarazione) in relazione all'affidabilità dell'operatore economico e considerando l'incidenza della stessa sulle decisioni della commissione di gara (relativamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di carattere professionale e all'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica).

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