Madre e padre in conflitto per la somministrazione alla figlia del vaccino anti COVID-19: nessuna competenza del Tribunale per i minorenni
16 Novembre 2021
Una madre ricorre presso il Tribunale dei Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta per ottenere l'autorizzazione alla somministrazione alla figlia del vaccino anti COVID-19, nonostante il dissenso da parte del padre. Secondo la ricorrente, la competenza di questo Tribunale «sarebbe determinata dal “prioritario interesse della minore”, interesse valutabile esclusivamente da questa autorità giudiziaria stante la sua competenza in materia minorile».
La richiesta non è, però, condivisibile. Secondo la Corte di Cassazione, l'art. 38, disp. att. c.c. «riduce le materie di competenza del Tribunale per i minorenni a quelle enumerate negli artt. 84, 90, 330, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, c.c.: si tratta, per l'appunto di un'attribuzione in via generale all'autorità giudiziaria minorile della competenza ad adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, pur introducendo al contempo una deroga per i procedimenti ex artt. 333 e, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, 330 c.c. nel caso in cui sia già in corso tra le stesse parti un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c. o un giudizio di separazione o divorzio. In tale ipotesi, infatti, per tutta la durata del processo e fino al passaggio in giudicato del relativo provvedimento conclusivo, opera una vis attractiva a favore del giudice del conflitto familiare previamente adito – con contestuale perdita della competenza per il Tribunale per i minorenni – in relazione all'adozione dei provvedimenti de postate» (Cass. n. 1866/2019). La ratio di tale articolo è individuata «nel principio di concentrazione delle tutele», al fine di «scongiurare il rischio che per un identico conflitto vengano aditi organi giudiziari diversi e provvedimenti tra di loro contrastanti» (Cass. n. 1349/2015, n. 10365/2016). Ma il suddetto principio non avrebbe valenza assoluta. Infatti, secondo l'art. 5 c.p.c. «la competenza si determina avuto riguardo allo stato di fatto esistente al momento della presentazione della domanda, indipendentemente da eventuali sopravvenienze quali la proposizione di un ricorso per la separazione o il divorzio innanzi al Tribunale ordinario ove sia già pendente un procedimento de potestate davanti all'autorità giudiziaria minorile». Inoltre, secondo l'art. 337-ter, comma 3, c.c., «in caso di separazione, divorzio, ecc., ove emerga una situazione di disaccordo tra i genitori sulle questioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, la decisione è rimessa al giudice, segnatamente al giudice della separazione o del divorzio essendo lo stesso precipuamente deputato a occuparsi dell'attuazione dei provvedimenti concernenti la prole».
Il Collegio precisa, quindi, che «qualora il contrasto tra genitori su una questione di particolare importanza si inserisse nel corso di un provvedimento de potestate innanzi all'autorità genitoriale minorile, questa non sarebbe competente a dirimere il conflitto non essedo per l'appunto prevista per legge una vis attractiva in senso inverso in favore del Tribunale per i minorenni in relazione a domande di competenza del Tribunale ordinario, salvo che il contrasto si traduca in realtà in un cattivo esercizio della responsabilità genitoriale. Solo in tale eventualità e perché sia già pendente un procedimento de potestate innanzi al Tribunale per i minorenni, sarà l'autorità giudiziaria minorile a dover decidere anche sul contrasto», circostanza non sussistente nel caso di specie.
Per tutti questi motivi il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta dichiara l'incompetenza del Tribunale per i minorenni, stante la competenza a provvedere del Tribunale ordinario. |