L'ordinanza cautelare sopravvenuta di sospensione dell'iscrizione nel casellario informatico non incide sul provvedimento di esclusione dalla gara

19 Novembre 2021

Sul provvedimento di esclusione dalla gara non ha alcuna incidenza l'ordinanza cautelare sopravvenuta di sospensione dell'iscrizione nel casellario informatico, in applicazione del principio del tempus regit actum, in base al quale le condizioni di legittimità del provvedimento vanno valutate in riferimento al momento della sua adozione.

Il caso. Una Stazione Appaltante ha escluso un operatore economico da una procedura negoziata, relativa all'affidamento di un appalto di fornitura, essendogli stata comminata, dopo essere risultato provvisoriamente primo in graduatoria, la sanzione dell'interdizione dalle gare per trenta giorni da parte dell'ANAC con contestuale inserimento della notizia nel casellario informatico. A seguito del ricorso proposto dalla società avverso la suddetta annotazione, il TAR Lazio ha accolto, in via preliminare, l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia della stessa.

La società, a questo punto, ha impugnato il provvedimento di esclusione, deducendo che per effetto della sopra citata ordinanza, non sussisterebbe alcuna ragione a supporto della estromissione dalla procedura, sicché l'esclusione sarebbe illegittima anche per illegittimità sopravvenuta.

La soluzione. Il TAR ha rigettato il ricorso richiamando l'art. 80, comma 6,del D.lgs. n. 50/16, in base al quale il partecipante alla gara deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale sin dal momento della presentazione della domanda e, in via continuativa, fino alla stipula del contratto di appalto (in questo senso Cons. Stato n. 386 del 2021, Cons. Stato n. 8021 del 2020, Cons. Stato n. 4401/2020, Cons. Stato n. 1141 del 2019).

Nella fattispecie, infatti, per effetto del provvedimento sanzionatorio dell'ANAC, la ricorrente ha perso, nel corso della procedura, allorchè il provvedimento di aggiudicazione non era ancora intervenuto, il requisito di ordine generale, identificato dall'art. 80 comma 5 lettera g) d. lgs. n. 50/16 e costituito dall'assenza di iscrizioni ostative nel casellario ANAC.

Ne consegue che l'impugnato provvedimento di esclusione, che ha preso atto della perdita del predetto requisito, risulta legittimamente emesso non assumendo significativa rilevanza, in contrario, la sopravvenuta ordinanza cautelare con cui il TAR ha sospeso l'efficacia del provvedimento d'iscrizione nel casellario.

Ed, infatti, la legittimità del provvedimento di esclusione non può che essere valutata, a giudizio del Collegio, secondo il principio del tempus regit actum, secondo cui le condizioni di legittimità del provvedimento vanno valutate in riferimento al momento della sua adozione (decisiva nella vicenda in esame è stata la circostanza che quando era stato adottato il provvedimento di non aggiudicazione definitiva l'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC era valida ed efficace).

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