Motivazione per relationem della sentenza

Redazione scientifica
22 Novembre 2021

Nell'ordinanza in esame, la Corte di cassazione affronta la seguente questione: la sentenza di secondo grado – nella specie, della CTR - che si limita a riproporre, in forma virgolettata, il testo della motivazione della sentenza di primo grado, è legittima?

In una controversia di natura tributaria, l'Agenzia delle entrate censurava in sede di legittimità la sentenza della CTR Lazio in quanto motivata in modo solo apparente, atteso che essa «manca (…) della benchè minima esposizione dell'oggetto del giudizio, dei termini della controversia e, infine, delle censure svolte dall'Ufficio appellante»; «si limita a riproporre, in forma virgolettata, il testo della motivazione della sentenza di primo grado, che i giudici regionali riprendono tali e quali, senza chiarire od esprimere nemmeno sinteticamente le ragioni della propria adesione».


La S.C., in accoglimento del ricorso, ha richiamato il consolidato principio secondo cui «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture» (Cass. civ., sez. un., n. 22232/2016).

Con riguardo, poi, alla sentenza pronunciata in grado di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado impugnata, la S.C. ha ricordato che

«è nulla la sentenza di secondo grado - nella specie della CTR - completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poichè, in tal modo, resta impossibile l'invidivuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione

».