Fallimento e credito prededucibile per canoni di locazione e indennità di occupazione

La Redazione
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22 Novembre 2021

Il creditore per canoni di locazione e/o indennità sorti in data successiva al fallimento non è tenuto ad insinuare il proprio credito in via frazionata, mano a mano che questo matura; la condizione per la sua partecipazione al passivo, che segna il momento a partire dal quale decorre il termine di decadenza di un anno per la presentazione della domanda di ammissione, si verifica perciò alla data di compimento del fatto (riconsegna dell'immobile) che determina la definitiva quantificazione del credito.

Il Tribunale di Milano respingeva l'opposizione proposta da O.I. s.p.a. avverso lo stato passivo del Fallimento S.L. s.r.l. in liquidazione, con il quale era stato escluso il credito prededucibile vantato dalla ricorrente per alcuni canoni di locazione e indennità di occupazione maturate dalla data di risoluzione del contratto a quella di rilascio dell'immobile. Il Tribunale milanese sottolineava l'ultra tardività della domanda, in quanto presentata oltre il termine di 12 mesi dalla esecutività dello stato passivo, per ritardo imputabile alla creditrice, ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 4, l.fall.

La O.I. s.p.a. ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101 l.fall., in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il termine di decadenza di cui alla suddetta disposizione ai crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento.

La doglianza è fondata. Secondo la Corte di Cassazione, «è da ritenersi giustificata la condotta del titolare di un credito prededucibile per canoni di locazione che, anziché frazionare detto credito, abbia atteso la riconsegna dell'immobile, così da realizzarne con certezza l'ammontare complessivo e presentare un'unica domanda di ammissione al passivo» (Cass. n. 20310/2018).

Ne consegue che «l'avere il ricorrente prospettato fin dal momento della domanda di ammissione l'esistenza di un credito unitario, come maturato a far data dalla dichiarazione di fallimento e fino all'effettiva restituzione, rende evidente come la definitiva quantificazione del credito, sebbene calcolato su base mensile, sia avvenuta solo al momento della riconsegna dell'immobile» e che «una diversa ricostruzione, imponendo di tener conto, nell'ambito di un rapporto di durata, della scadenza periodica del corrispettivo o dell'indennità, condurrebbe ad illogiche conclusioni, onerando il creditore ad un frazionamento di un credito prospettato come unitario, in quanto derivante da un unico titolo».

Per questi motivi il Supremo Collegio accoglie il ricorso ed enuncia il seguente principio di diritto: «il creditore per canoni di locazione e/o indennità sorti in data successiva al fallimento non è tenuto ad insinuare il proprio credito in via frazionata, mano a mano che questo matura; la condizione per la sua partecipazione al passivo, che segna il momento a partire dal quale decorre il termine di decadenza di un anno per la presentazione della domanda di ammissione, si verifica perciò alla data di compimento del fatto (riconsegna dell'immobile) che determina la definitiva quantificazione del credito».

Fonte: dirittoegiustizia.it