Udienze da remoto nel processo tributario: confusione tra regole emergenziali e regole a regime

Aurelio Parente
10 Novembre 2021

Presso alcune sedi di Commissioni Tributarie i Presidenti delle stesse stanno emanando disposizioni che vietano le udienze da remoto a partire dal 2 novembre, data di entrata in vigore delle norme per il rientro in presenza del personale della PA. Viene in tal modo disattesa la previsione del decreto che ha invece fatto diventare la UAD una delle modalità ordinarie di svolgimento delle udienze.

Il decreto direttoriale prot. n. RR46 dell'11 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 285 del 16 novembre 2020, ha individuato le regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione alle udienze pubbliche o camerali da remoto, in attuazione all'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e all'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Pertanto, a partire dalla entrata in vigore del citato art. 16, comma 4, della Legge 17 dicembre 2018, n. 136, le modalità ordinarie di tenuta delle udienze pubbliche o camerali si intendono comprendere anche quella a distanza mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità. A tale scopo nel decreto si precisa che il luogo dove avviene il collegamento da remoto è pienamente equiparato all'aula di udienza, purché sia assicurato il rispetto delle regole tecnico-operative per la partecipazione e lo svolgimento dell'udienza da remoto individuate nel richiamato decreto del Direttore Generale delle Finanze RR46 dell'11 novembre 2020;

Caratteristica di tale norma è che, subordinatamente ad una istanza delle parti intesa a svolgere l'udienza da remoto e sulla base dei criteri stabiliti dai Presidenti delle Commissioni Tributarie, nei cui limiti le stesse possono essere autorizzate, sono i presidenti dei collegi che, volta per volta, vanno a definire le controversie per le quali l'ufficio di segreteria può comunicare alle parti l'accoglimento dello svolgimento dell'udienza a distanza.

Limitatamente alla durata del periodo emergenziale connesso all'evento pandemico da COVID-19, le suddette disposizioni sono state integrate dalle misure previste dall'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio richieste dalle parti con collegamento da remoto, in deroga alla previsione ordinaria di autorizzazione in capo ai singoli presidenti di collegio, è invece autorizzato, secondo la rispettiva competenza, dal Presidente della Commissione Tributaria provinciale o regionale.

In tale contesto, tuttavia, presso molte Commissioni Tributarie i Presidenti delle Commissioni stanno impartendo disposizioni con le quali dal 2 novembre 2021 non è più autorizzato lo svolgimento delle udienze da remoto, ritenendo che le norme entrate in vigore da tale data e che impongono al personale della pubblica amministrazione di riprendere il lavoro in presenza sia estendibile anche ai giudici tributari, provocando la conseguenza che tutte le udienze si vengano a svolgere esclusivamente presso la sede della Commissione Tributaria.

Orbene, è palese che l'interpretazione restrittiva dianzi richiamata da parte di alcuni Presidenti di commissione cozza con il dettato di ambedue le norme richiamate, sia quella per la gestione a regime che per quella emergenziale.

Il comportamento tenuto non prende atto che l'art. 16, comma 4, della Legge 17 dicembre 2018 ha introdotto l'udienza da remoto come modalità tra quelle sempre previste per il processo tributario e che l'unica differenza tra la gestione del periodo emergenziale e quella a regime sta nella titolarità ad autorizzare, di volta in volta e sulla base delle motivazioni poste, le istanze di trattazione a distanza presentate dalle parti processuali, titolarità che sarà del Presidente della Commissione nel primo caso e del Presidente del singolo collegio giudicante nel secondo.

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