È legittima l'ulteriore richiesta di chiarimenti della S.A. a seguito delle giustificazioni già prodotte dall'O.E. in ordine alla congruità dei prezzi

23 Novembre 2021

È legittima una seconda richiesta di chiarimenti effettuata dalla stazione appaltante dopo aver visionato i giustificativi dell'offerta prodotti dal potenziale aggiudicatario per accertare la congruità dell'offerta formulata dal concorrente stesso, anche in termini di perfetta aderenza delle prestazioni offerte rispetto a quelle richieste.

Il caso. L'impresa ricorrente, collocatasi seconda nella graduatoria per l'appalto dei lavori di realizzazione di nuovi tratti della fognatura, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore della controinteressata. La gara era stata aggiudicata con il criterio del prezzo più basso e, dunque, le offerte dei concorrenti sono state formulate esclusivamente in termini di riduzione del prezzo rispetto a quanto previsto dallo specifico capitolato.

La verifica della congruità del prezzo offerto in relazione all'oggetto del contratto descritto dal capitolato speciale era onere della S.A. che nel caso di specie aveva chiesto all'impresa controinteressata alcuni chiarimenti che hanno condotto all'accertamento della corrispondenza tra quanto richiesto dal progetto e quanto aveva formato oggetto dell'offerta, determinando un giudizio finale, complessivo, di adeguatezza del ribasso praticato.

In tale contesto l'impresa ricorrente ha censurato l'illegittimità dell'operato della S.A. che pur avendo effettuato già una richiesta di chiarimenti, dopo aver visionato i giustificativi dell'offerta prodotti dal potenziale aggiudicatario per accertare la congruità dell'offerta formulata dal concorrente stesso, ha avanzato altre richieste istruttorie.

La soluzione. Il collegio ha rigettato il ricorso ritenendo legittima dell'ulteriore richiesta di chiarimenti della S.A.

A tal riguardo il TAR ha richiamato una recente giurisprudenza a mente della quale: “laddove la stazione appaltante non sia in condizione di risolvere tutti i dubbi in ordine all'attendibilità dell'offerta soggetta a verifica di anomalia, per non poter, in particolare, o ritenere insufficienti le giustificazioni presentate dal concorrente in relazione agli elementi di cui al comma 4 o accertare l'inadeguatezza complessiva dell'offerta sulla scorta degli indicatori di cui al comma 5 dell'art. 97, deve concludersi che la possibilità di avanzare altre richieste istruttorie non costituisce altro che una delle modalità di perseguimento dello stesso interesse pubblico all'individuazione del miglior offerente che imprime il relativo procedimento” (Cons. Stato, sez. V, sentenza 28 gennaio 2019, 690)”.

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