La vittimizzazione secondaria della donna nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità del figlio minore

Redazione Scientifica
23 Novembre 2021

In forza della normativa espressa dagli artt. 7 della Carta di Nizza, 8 della Cedu e 18 della Convenzione di Istanbul, e delle pronunce della Corte EDU in materia, una pronuncia di stato di abbandono di un minore non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall'altro.

Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 35110 del 17 novembre 2021.

Il caso. A fronte di reiterati atti di violenza e maltrattamenti posti in essere dal marito in danno della moglie, dei di lei figli nati da precedente matrimonio e della figlia in comune, e a fronte dell'atteggiamento di totale sottomissione della moglie, il Tribunale per i Minorenni di Roma sospendeva la responsabilità genitoriale sulla figlia minore. Aperta la procedura per lo stato di abbandono della minore, il Tribunale per i Minorenni confermava la sospensione dalla responsabilità genitoriale collocando la minore in casa-famiglia. Successivamente, tanto in primo grado quanto in appello, veniva dichiarato lo stato di adottabilità sulla minore.

La giurisdizione e la legge applicabile. Trattandosi di minore, ancorché straniero, in stato di abbandono in Italia, sussiste la giurisdizione italiana con applicazione della legge italiana, la 184/1983 al caso di specie: la dichiarazione di adottabilità del minore è un presupposto speciale all'adozione, avendo essa carattere preliminare rispetto al procedimento di adottabilità. Ai sensi dell'art. 37-bis l. n. 184/1983, al minore straniero che si trova nello Stato italiano in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, affidamento, provvedimenti urgenti. Inoltre, essendo la dichiarazione di adottabilità un istituto volto alla protezione dei minori si applica in ogni caso la legge di residenza abituale del minore ai sensi dell'art. 42 l. n. 218/1995 che richiama l'applicazione della Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961.

Lo stato di abbandono. La madre ricorre in Cassazione lamentando che i Giudici di merito abbiano ritenuto la figlia minore in stato di abbandono senza tuttavia provare le circostanze specifiche del pregiudizio della condotta materna. Secondo la donna, infatti, i Giudici di merito avrebbero fondato la di lei incapacità genitoriale sullo stato di soggezione rispetto al marito, al quale sarebbe stata del tutto succube al punto da indurla a ritirare la denuncia sporta nei confronti del medesimo in occasione dell'ultima grave aggressione.

Secondo la donna, ancora, la bambina sarebbe stata da lei allontanata, così impendendole di continuare a vivere nella propria famiglia d'origine, a fronte degli atteggiamenti di forza paterni e di sottomissione materni senza indagare approfonditamente sulle capacità genitoriali di entrambi.

L'adozione come extrema ratio. L'adozione piena del minore, sciogliendo ogni legame con la famiglia d'origine, è necessariamente una misura eccezionale cui si ricorre allorquando, esperito ogni tentativo di riavvicinamento alla famiglia biologica e d'origine, non vi siano altre alternative tenuto conto del miglior interesse del minore. E proprio perché trattasi di extrema ratio, è necessario che i Giudici di merito, nel pronunciare prima l'apertura della procedura di abbandono e poi lo stato di adottabilità del minore, provvedano a valutare concretamente tutti gli elementi di pregiudizio delle condotte genitoriali non essendo sufficienti malattie mentali, temporanee o permanenti, o comportamenti patologici dei genitori. Lo stato di abbandono giustifica la dichiarazione di adottabilità solo nell'ipotesi in cui entrambi i genitori siano inidonei ad assicurare quel minimo di cure, materiali e affettive, che il minore necessita.

I fatti gravi alla base della incapacità genitoriale. Secondo la Corte a Sezioni Unite, l'incapacità genitoriale va desunta da fatti gravi, accertati in concreto. I Giudici di merito, al contrario, non hanno indicato quali sarebbero stati i gravi comportamenti materni pregiudizievoli per la minore, limitandosi a riportare l'insicurezza della donna e uno stato di assoggettamento della stessa, dovuta a credenze culturali, al marito violento.

La vittimizzazione secondaria della donna. Ritenere un minore in stato di abbandono e dichiararlo così adottabile per il sol fatto che la madre fosse in uno stato di dipendenza e sudditanza dal marito violento è contraria alle norme internazionali contro la violenza sulle donne, in particolare contro la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica – parametro di legittimità costituzionale ex art. 117 Cost. delle decisioni e della normativa nazionale e regionale. Gli Stati che hanno ratificato tale trattato internazionale, infatti, si sono impegnati ad evitare la c.d. vittimizzazione secondaria che consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato. La sentenza della Corte d'Appello, infatti, si fondava sulla dipendenza e sudditanza che la donna avrebbe rivelato nei confronti del marito, autore di violenze e maltrattamenti (condannato in via definitiva).

Il principio di diritto. Le Sezioni Unite affermano che una pronuncia di stato di abbandono di una minore non possa esser fondata sullo stato di assoggettamento in cui vive la madre per effetto delle gravi e reiterate violenze subite dal partner.

La cassazione della sentenza impugnata comporta l'enunciazione del seguente principio di diritto a cui i Giudici di merito si dovranno uniformare: il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificatamente dimostrati in concreto; in forza della normativa espressa dagli artt. 7 della Carta di Nizza, 8 della Cedu e 18 della Convenzione di Istanbul, e delle pronunce della Corte EDU in materia, una pronuncia di stato di abbandono di un minore non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall'altro.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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