Responsabilità del giudice in caso di indebita protrazione della misura cautelare della permanenza in casa del minore
23 Novembre 2021
Anche la misura cautelare personale della permanenza in casa, come del collocamento in comunità, presentano un rilevante e decisivo carattere o contenuto della limitazione personale del minore, tale da giustificare di per sé un trattamento comune alle altre misure custodiali.
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a intervenire in un giudizio disciplinare nei confronti di un magistrato, per avere quest'ultimo - nell'esercizio delle funzioni di Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni - violato i doveri di diligenza e correttezza, determinando l'indebita protrazione delle misure coercitive in atto nei confronti di due minori. Il Ministero della Giustizia ricorre in Cassazione, denunciando la violazione degli artt. 1 e 2, lett. a) e g), d.lgs. n. 109/2006 e dell'art. 606, comma 1, lett. b) e d), c.p.p., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dei rispettivi addebiti contestati sul presupposto che le misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità previste per gli imputati minori non hanno natura custodiale e come tali, in mancanza di ulteriori specifici elementi, non possono ritenersi suscettibili, in caso d'indebita loro protrazione nel tempo, di causare un danno ai minori che l'hanno rispettivamente subita.
Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che anche la misura cautelare personale della permanenza in casa, come del collocamento in comunità, presentano un rilevante e decisivo carattere o contenuto della limitazione personale del minore, tale da giustificare di per sé un trattamento comune alle altre misure custodiali (Cass. pen., n. 48738/2012; Cass. pen, n. 34900/2017), a ciò facendo conseguire l'interpretazione dell'art. 275, comma 2-bis, c.p.p., inserito dall'art. 4 l. n. 332/1995, secondo cui non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza penale possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, come norma riferibile anche alle misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità previste nel procedimento minorile. Sul punto, la Suprema Corte ha già avuto modo di ribadire che in tema di privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, tale tipo di illecito può ritenersi scriminato solo in presenza di gravissimi impedimenti all'assolvimento del dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale del soggetto che subisca, per effetto di misura cautelare, la restrizione del diritto medesimo (Cass. pen., sez. unite, n. 17985/2021). Pertanto, deve essere tipizzato come reato di evasione il fatto del minore che ingiustificatamente si allontani dall'abitazione in cui è tenuto a permanere, in quanto il minore al quale sia applicata la misura della permanenza presso la propria abitazione o altro luogo di privata dimora non se ne può allontanare se non a ciò autorizzato dal giudice, ed è considerato in stato di custodia cautelare, sia pure «ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo e dell'accompagnamento», ed «il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell'art. 657 c.p.p.». La sentenza impugnata ha quindi erroneamente escluso la sussistenza dell'illecito disciplinare, ritenendo che la protrazione per alcuni giorni delle rispettive misure cautelari irrogate, in conseguenza dell'omissione dell'effettuazione del doveroso controllo e dell'adozione di un efficace sistema di monitoraggio sui termini delle misure cautelari in atto, non potesse integrare l'elemento costitutivo dell'illecito disciplinare di aver arrecato all'uno e all'altro minore un ingiusto danno in ragione della privazione sofferta alla libertà personale di ciascuno al di fuori dei limiti, anche temporali, stabiliti dalla legge. Per questi motivi, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. |