La PEC del difensore non figura nel Reginde: non è motivo di revocazione

Paolo Grillo
29 Novembre 2021

Ai fini della ammissibilità della domanda di revocazione per errore di fatto della decisione assunta dalla Cassazione occorre che il predetto errore non sia ricaduto su un punto controverso. Pertanto, se l'iscrizione della PEC del difensore nel Reginde costituisce oggetto di diversa ricostruzione, essa non costituisce valido presupposto per la revocazione.

Il Reginde. Acronimo di “Registro Generale degli Indirizzi Elettronici”, è gestito dal Ministero della Giustizia e vi sono iscritti tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati a fruire dei servizi telematici ministeriali, insieme ai dati identificativi dei soggetti cui essi si riferiscono. In buona sostanza, per essere “riconosciuti” dal sistema, i professionisti che per ragioni lavorative devono utilizzare uno dei servizi telematici offerti dal Ministero della Giustizia sono tenuti ad iscriversi e a registrare il proprio indirizzo PEC. L'importanza dell'iscrizione nel registro è a dir poco fondamentale, e l'ordinanza che oggi commentiamo ce lo dimostra.

L'impugnazione inammissibile per colpa della PEC. Al centro del giudizio è l'indirizzo di posta elettronica del difensore, che – da quanto leggiamo – non risultava iscritto al Reginde. Per tale ragione, la comunicazione dell'inammissibilità (in questo caso di un appello) veniva effettuata sia a mezzo fax, sia mediante deposito in cancelleria. L'esito troncante del giudizio non lasciava altro spazio se non il tentativo del ricorso per revocazione. Quest'ultimo, tra i suoi presupposti, ha proprio l'errore di fatto contenuto nella sentenza avverso la quale si intende esperire il rimedio. Sempre dal testo dell'ordinanza in commento emerge con chiarezza che la questione dell'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore era effettivamente un punto estremamente controverso e diversamente ricostruito nel giudizio. La produzione, nel corso del giudizio di revocazione, del certificato di iscrizione della PEC nel registro telematico, però, non basta a garantirgli l'accoglimento. Ed infatti, emerge anche che nel corso del precedente giudizio (nella specie, durante il procedimento di legittimità) questo documento non era mai stato osteso.

Il ricorso per revocazione presuppone un errore su un fatto incontroverso. La Cassazione, prima di dichiarare inammissibile anche il ricorso per revocazione, coglie l'occasione per precisare che il presupposto principale di questo mezzo di impugnazione è rappresentato da un errore di percezione su un dato di fatto incontroverso, e non già, invece, un punto oggetto di un contrasto interpretativo o probatorio. È la falsa percezione della realtà a legittimare la revocazione: l'errata valutazione delle risultanze processuali, pertanto, esula dal perimetro di giudzio consentito con questo particolare strumento impugnativo.

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