Gruppo di imprese e licenziamento collettivo “ristretto”

Teresa Zappia
01 Dicembre 2021

Qualora venga accertata l'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, nell'ambito di un gruppo di imprese, il licenziamento collettivo può comunque riguardare un solo reparto?

Qualora venga accertata l'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, nell'ambito di un gruppo di imprese, il licenziamento collettivo può comunque riguardare un solo reparto?

In linea con la giurisprudenza di legittimità, è configurabile un unico centro di imputazione laddove siano rinvenuti: l'unicità della struttura organizzativa e produttiva; l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; il coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario; l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese.

Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società facenti parte del medesimo gruppo non è ex se sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, salvo sia ravvisabile in concreto un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, ossia qualora venga accertata una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del gruppo, alla luce degli elementi fattuali suddetti.

Anche nell'ambito della procedura di cui all'art. 24 L. n. 223/1991, ai fini dell'applicabilità della disciplina ivi prevista, la sostanziale unicità del complesso aziendale viene in rilievo, sicché la procedura collettiva deve interessare i lavoratori in organico dell'unico complesso aziendale.

Tuttavia la riduzione può riguardare un reparto determinato che dovrà essere dotato di specifica autonomia ed essere formato da particolari professionalità, non fungibili rispetto a quelle di altri reparti.