Ambiguità dell'offerta economica ed interpretazione della volontà del concorrente

Adriana Presti
29 Novembre 2021

Nelle gare pubbliche è ammissibile un'attività interpretativa della volontà dell'impresa concorrente da parte della Stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell'offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essi assunti.

Il caso. La contestazione oggetto di controversia concerne la mancata esclusione di un operatore economico, il quale nella sua offerta economica, con riferimento ad un canone di manutenzione aveva offerto il prezzo unitario a mq in luogo del prezzo unitario “a pezzo” indicato nella lex di gara per ciascun impianto elevatore. Il ricorrente in particolare contestava la mancata esclusione nonostante il rilievo da parte della Commissione di gara di tale criticità.

Invero da una verifica delle operazioni di gara emergeva che: i) la stazione appaltante aveva inviato al concorrente richiesta di chiarimenti in merito al ribasso offerto al mq (e non per singola unità) per la manutenzione degli impianti elevatori; ii) il concorrente aveva riscontrato la richiesta di chiarimenti precisando che si era trattato di mero errore materiale; iii) era stato medio tempore acquisito parere dell'Avvocatura Regionale in merito all'offerta economica formulata dall'operatore de quo; iv) si era proceduto alla rettifica del valore in mq, intendendolo come in realtà formulato per elevatore, ritenendo che si trattava di mero errore materiale.

La decisione. Il Collegio, dopo aver rilevato una non univocità della lex specialis data la sussistenza di due indicazioni divergenti che impiegavano, con riferimento alla determinazione del valore a base d'asta del servizio di manutenzione degli impianti elevatori, due distinte unità di misura, equiparando il valore di euro 0,75/mq a quello di euro 1000/pezzo, ha ritenuto del tutto legittimo l'operato della stazione appaltante.

Infatti, anche in considerazione della non univocità dei documenti di gara e della chiarezza della percentuale di ribasso offerto dal concorrente in questione, i chiarimenti chiesti e resi sono stati tali da far emergere, senza alcuna modifica dell'offerta economica globalmente intesa - il cui valore è restato inalterato - l'effettiva volontà del concorrente.

Il Collegio ha quindi ritenuto pienamente ammissibile un'attività interpretativa della volontà del concorrente da parte della Stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell'offerta, fermo il raggiungimento di esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essi assunti (TAR Lazio, Roma, n. 9448 del 2021). I chiarimenti a tal fine richiesti non si sono tradotti in un soccorso istruttorio, che ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 non può essere attivato per sanare irregolarità anche formali dell'offerta tecnica o economica, bensì della mera correzione di un errore materiale, a fronte di una volontà correttamente espressa dal concorrente aggiudicatario in relazione all'offerta economica. Si è trattato, infatti, di un errore (indicazione del canone manutentivo offerto con riferimento al valore a base d'asta indicato con riferimento all'unità di misura del “mq”, invece che del “pezzo”) emendabile senza bisogno di complesse indagini, essendo agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile la volontà dell'aggiudicatario di offrire un ribasso, per quel che concerne i lotti aggiudicatigli (1 e 2), del 50%.