Cumulo alla rinfusa rispetto ai casi antecedenti la modifica di cui al D.L. n. 32/2019

Adriana Presti
29 Novembre 2021

Nel vigore della formulazione dell'art. 47, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 antecedente la modifica di cui al d.l. n. 32/2019, il meccanismo del c.d. “cumulo alla rinfusa”, applicabile anche ai requisiti di partecipazione, opera nei confronti dell'impresa consorziata, non designata per l'esecuzione delle prestazioni, a prescindere da un contratto di avvalimento.Conformemente all'Adunanza Plenaria n. 5/2021, la particolare natura del consorzio stabile e l'esistenza di una comune struttura di impresa consentono di mutuare i requisiti delle consorziate, ancorché non esecutrici del contratto, delineandosi un rapporto diverso da quello eventualmente instaurato con un'impresa ausiliaria in forza dell'avvalimento, al quale infatti nella pronuncia della Plenaria viene equiparato ai fini dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 50/2016.È, peraltro, ostativa ad una diversa interpretazione della norma in esame la mancanza di una disciplina di dettaglio che valorizzi le peculiarità del consorzio stabile, come prevista ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 nella suddetta versione applicabile ratione temporis.La nota in Giurisprudenza commentata.
Nel vigore della formulazione dell'art. 47, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 antecedente la modifica di cui al d.l. n. 32/2019, il meccanismo del c.d. “cumulo alla rinfusa”, applicabile anche ai requisiti di partecipazione, opera nei confronti dell'impresa consorziata, non designata per l'esecuzione delle prestazioni, a prescindere da un contratto di avvalimento. Conformemente all'Adunanza Plenaria n. 5/2021, la particolare natura del consorzio stabile e l'esistenza di una comune struttura di impresa consentono di mutuare i requisiti delle consorziate, ancorché non esecutrici del contratto, delineandosi un rapporto diverso da quello eventualmente instaurato con un'impresa ausiliaria in forza dell'avvalimento, al quale infatti nella pronuncia della Plenaria viene equiparato ai fini dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 50/2016. È, peraltro, ostativa ad una diversa interpretazione della norma in esame la mancanza di una disciplina di dettaglio che valorizzi le peculiarità del consorzio stabile, come prevista ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 nella suddetta versione applicabile ratione temporis. Per il commento, v. in Giurisprudenza commentata.