Condanna anche agli effetti civili e illegittima dichiarazione d'inammissibilità dell’appello: la Cassazione applica i principi della riforma Cartabia
30 Novembre 2021
In tema di giudizio di cassazione, la Quinta sezione penale (sentenza n. 43690 depositata il 26 novembre 2021), in difformità rispetto a precedente indirizzo giurisprudenziale, ha affermato che, qualora risulti che la sentenza di appello abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, ove sia esclusa, per mancata allegazione da parte dell'imputato di un concreto ed attuale interesse, la possibilità del proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., con conseguente rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venuta meno la ragione dall'attrazione dell'azione civile nel procedimento penale.
Con tale sentenza ha così trovato applicazione il nuovo comma 1-bis dell'art. 578 c.p.p., come modificato dalla legge n. 134/2021, il quale dispone che: Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale. Si legge inoltre in motivazione:
«[...] a fronte di disposizioni immediatamente vigenti, l'art. 1, tredicesimo comma, lett. d) della legge di riforma attribuisce al governo una delega destinata a regolamentare proprio i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata, adeguando conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili e assicurando una regolamentazione coerente della materia. Non ignora questo Collegio che la dottrina, in alcuni primi commenti sulla nuova disciplina prevista dall'art. 578 cod. proc. pen., ha affermato che il vero problema sia rappresentato proprio dalle prospettive affrontate dalla citata Corte Costituzionale n. 182 del 2021. Si è infatti rilevato che la possibilità di riesaminare i medesimi fatti oggetto dell'originaria imputazione in un distinto processo civile, quando il processo penale si sia concluso con pronuncia non vincolante per il danneggiato (ossia non solo quando quest'ultimo abbia scelto di intraprendere un'autonoma azione civile ma anche, ad esempio, nelle ipotesi di sentenza di proscioglimento per prescrizione), ha riguardo essenzialmente al tema dell'unitarietà o non della giurisdizione e, in definitiva, al modo - che parrebbe appartenere all'area dell'apprezzamento discrezionale dello Stato - in cui vengono configurati i rimedi dell'ordinamento destinati a reprimere gli illeciti e a consentire ai danneggiati di ottenere un ristoro del pregiudizio sofferto. V'è l'esigenza indubbiamente di rivalutare la tenuta costituzionale e convenzionale della nuova norma, ma - allo stato - il tenore dell'art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen. consente di affermare che la scelta del legislatore abbia fatto pienamente riespandere il principio di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale, dovendo considerarsi che, nel caso dell'improcedibilità, diversamente dall'ipotesi di estinzione del reato, è impedita qualsiasi indagine di merito, prevalendo essa su ogni formula assolutoria».
Si veda anche: R. BRICCHETTI - Riforma processo penale. Dalla delega ai decreti delgati: punti fermi... e non (Parte IV) - Modifiche in materia di impugnazioni (appello, ricorso per cassazione e impugnazioni straordinarie) |