La mancata dichiarazione di precedenti risoluzioni contrattuali nell'originaria formulazione della lett. c), comma 5, art. 80, d.lgs. n.50/2016

Redazione Scientifica
23 Novembre 2021

In caso di mancata dichiarazione da parte dell'aggiudicatario di risoluzione per grave inadempimento di precedenti rapporti contrattuali, spetta alla stazione appaltante ...

In caso di mancata dichiarazione da parte dell'aggiudicatario di risoluzione per grave inadempimento di precedenti rapporti contrattuali, spetta alla stazione appaltante dimostrare l'incidenza di tale circostanza sul giudizio di integrità e affidabilità del concorrente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), D.lgs. n. 50/2016, nella formulazione originaria applicabile ratione temporis. È, pertanto, possibile desumere l'assenza di un giudizio di inaffidabilità dal decreto con il quale, all'esito di una positiva valutazione dei requisiti richiesti, l'amministrazione abbia disposto l'efficacia dell'aggiudicazione. Occorre, altresì, escludere nella fattispecie in esame un automatismo espulsivo, essendo comunque rimessa alla S.A. una valutazione della condotta del concorrente in termini di affidabilità, come chiarito dall'Adunanza Plenaria n. 16/2020.

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