Non è possibile dissociare l'operatore economico e i soggetti che lo compongono o amministrano
23 Novembre 2021
Non è corretto distinguere concettualmente l'impresa (in quanto tale, un'entità puramente giuridica) dai soggetti che la compongono, la amministrano e ne hanno la rappresentanza, per il tramite dei quali, in ragione delle loro funzioni di amministrazione e controllo, la medesima impresa concretamente opera sul mercato. Differentemente opinando, si produrrebbe, infatti, l'effetto aberrante di sterilizzare il sistema delle cause di esclusione soggettive che non potranno che essere riferite agli esponenti dell'impresa per mezzo dei quali la stessa agisce sul mercato o comunque tenuti, in ragione dei propri poteri di controllo, ad assicurare che la relativa attività si svolga nel rispetto delle norme di diritto vigenti. Se si ammettesse il principio di dissociazione tra operatore economico e soggetti che lo compongono o amministrano, ciò comporterebbe una deroga ingiustificata ed ingiustificabile al principio dell'immedesimazione organica e al connesso sistema della responsabilità d'impresa, principi che governano il sistema delle persone giuridiche anche fuori dal settore delle pubbliche gare. |