Condannati minorenni e accesso alle misure penali di comunità, interviene la Consulta
03 Dicembre 2021
Non fondate per la Corte Costituzionale le censure alle norme sui limiti massimi di pena previsti al fine di consentire ai condannati minorenni di accedere alle misure di comunità dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 231 depositata il 2 dicembre, posto che tali norme non introducono «un automatismo contrastante con la funzione di reinserimento sociale del condannato né comprimono le esigenze di individualizzazione del trattamento penitenziario minorile, derivanti dai principi costituzionali di protezione dell'infanzia e della gioventù e di finalizzazione rieducativa della pena. Resta fermo, peraltro, che ai medesimi fini, assetti più flessibili e attributivi di maggiori spazi per una valutazione giudiziale – così come era stato previsto, per entrambe le misure penali di comunità in esame, dall'originario schema governativo di decreto legislativo – risulterebbero particolarmente appropriati». Le censure sono state formulate dal Tribunale per i minorenni di Brescia agli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, d.lgs. n. 121/2018. In particolare, i Giudici di merito avevano sostenuto che, nel subordinare l'accesso alle misure alternative a condizioni analoghe a quelle previste per gli adulti, «le disposizioni censurate conterrebbero un automatismo e impedirebbero una valutazione individualizzata dell'idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di socializzazione cui è volta l'esecuzione penale minorile». La Corte Costituzionale, al riguardo, ha sottolineato che la disciplina delle misure di comunità per i minorenni si discosta da quella prevista per gli adulti ma, addirittura, amplia le possibilità di applicazione delle misure extramurarie, come richiesto dalla legge delega. Infine, la decisione della Consulta riconosce che le disposizioni censurate realizzano una sorta di “ponderazione” degli interessi coinvolti che è espressione non irragionevole di discrezionalità legislativa. |