Adolescente contraria al vaccino perché condizionata dalla madre no vax, il giudice la obbliga a vaccinarsi
03 Dicembre 2021
Il caso. Il ricorrente, padre di una minore di 14 anni, chiedeva di sospendere la responsabilità genitoriale della ex moglie, contraria alla vaccinazione anti COVID-19 per la figlia, e di autorizzare a far vaccinare la minore anche senza il consenso materno: la madre dell'adolescente infatti, pur non essendo contraria al vaccino, riteneva corretto rispettare la volontà della figlia, che aveva espresso timori e perplessità sulla vaccinazione.
Ascolto del minore. Il Collegio, dopo aver ascoltato la minore che si dichiarava contraria al vaccino, ha ritenuto di non conformarsi alla sua manifestazione di volontà. Il giudice infatti, pur dovendo tenere conto del parere del minore ai sensi dell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite, non deve necessariamente provvedere in conformità. A tal proposito, i Giudici ribadiscono che l'ascolto costituisce una modalità di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell'interesse del medesimo; tale rilievo, tuttavia, non determina l'obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse.
Indebito condizionamento. A ciò si aggiunge il fatto che il pensiero della minore rispecchia un chiaro e preciso orientamento della madre, la quale, pur avendo riferito di non essere contraria al vaccino, ha scelto di non vaccinarsi, malgrado le evidenze scientifiche a livello nazionale ed internazionale abbiano accertato la assoluta efficacia e la sicurezza della vaccinazione. Sul punto, i Giudici richiamano il parere della Commissione di Bioetica, secondo cui «la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l'espansione del virus nell'ottica della salute pubblica»: la volontà del minore, se favorevole alla vaccinazione, deve pertanto essere rispettata «in quanto coincide con il migliore interesse della sua salute psico-fisica e della salute pubblica», mentre, nel caso in cui fosse di segno contrario, «il Comitato ritiene importante e auspicabile che l'adolescente sia informato che la vaccinazione è nell'interesse della sua salute, della salute delle persone prossime e della salute pubblica».
In conclusione. Il Collegio, pertanto, ritiene che il padre sia il genitore che ha dimostrato una maggior capacità di tutela della salute della figlia, pur essendo a conoscenza del suo orientamento, e che pertanto debba essere autorizzato ad assumere, in autonomia e in assenza del consenso materno, ogni decisione relativa alla somministrazione della vaccinazione anti COVID-19 per la figlia, preoccupandosi di informarla della opportunità di procedere alla vaccinazione per tutelare la sua salute, senza subordinare la vaccinazione al consenso della stessa.
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