Il 14 dicembre 2021 entrerà in vigore il d.lgs. n. 188/2021, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza: vengono introdotti divieti e limiti in ordine alla diffusione di informazioni sui procedimenti penali da parte delle pubbliche autorità, nonché misure di “sorveglianza linguistica” sui provvedimenti. L'intervento normativo sconta tuttavia una portata applicativa limitata sotto il profilo soggettivo.
Abstract
Il 14 dicembre 2021 entrerà in vigore il d.lgs.n. 188/2021, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza: vengono introdotti divieti e limiti in ordine alla diffusione di informazioni sui procedimenti penali da parte delle pubbliche autorità, nonché misure di “sorveglianza linguistica” sui provvedimenti. L'intervento normativo sconta tuttavia una portata applicativa limitata sotto il profilo soggettivo.
L'iter di recepimento della direttiva (UE)2016/343, fra velleitarie presunzioni di conformità e moniti della Commissione europea
Con la legge di delegazione europea 2019-2020 (l. 22 aprile 2021, n. 53), il Governo è stato delegato al recepimento, fra le altre, della direttiva (UE)2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (d'ora in avanti, per comodità, “la direttiva”), strumento adottato ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che fornisce la base giuridica per l'adozione di norme minime comuni sui diritti della persona nella procedura penale.
Il 5 agosto 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, con lo scopo, palesato dalla stessa relazione illustrativa e dal campo semantico delle locuzioni impiegate nel titolo, di predisporre soltanto limitate e specifiche modifiche all'ordinamento interno, implicitamente già ritenuto quasi integralmente conforme al contenuto precettivo del principio della presunzione d'innocenza e bisognoso, pertanto, solo di mirati interventi per «garantire una più precisa e completa conformità alle […] previsioni dello strumento eurounitario» (a sua volta, come detto, funzionale al “rafforzamento” di alcuni aspetti connessi al principio in esame, non certo alla sua introduzione ex novo nei sistemi giuridici dei Paesi dell'Unione, trattandosi di principio già consacrato nell'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e – seppur con formule lessicali differenti – nelle più importanti Convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, dall'art. 6, par. 2, della CEDU all'art. 14, par. 2, del PIDCP, nonché nell'art. 11 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo del 1948). In particolare, postulando la piena conformità del nostro sistema, l'Esecutivo ha ritenuto superfluo ogni specifico intervento per l'attuazione delle disposizioni della direttiva concernenti l'onere della prova (art. 6), il diritto al silenzio e a non autoincriminarsi (art. 7, con l'unica eccezione rappresentata dalla modifica dell'art. 314 c.p.p.), il diritto a presenziare al processo (art. 8) nonché la celebrazione di un nuovo processo (art. 9).
Analizzando il lungo percorso concluso con l'intervento in esame, è comunque opportuno rammentare che il Governo – forse sopravvalutando il grado di aderenza dell'ordinamento interno alla direttiva in esame – non aveva esercitato una precedente delega per il recepimento della medesima direttiva, contenuta nella l. 25 ottobre 2017, n. 163 e, prima della scadenza del termine di attuazione, fissato per il 1° aprile 2018, aveva trasmesso alla Commissione europea una “tabella di concordanza” recante il testo delle norme nazionali vigenti, che – almeno nelle intenzioni – doveva consentire di ritenere l'ordinamento interno già in linea con le previsioni della fonte europea. Tuttavia, in data 31 marzo 2021, in ossequio alla previsione di cui all'art. 12 della direttiva, la Commissione europea ha presentato la prima relazione sullo stato di attuazione dell'atto eurounitario in esame, riscontrando talune criticità effettivamente rilevabili anche nel sistema italiano, pur non menzionato esplicitamente (si veda, in particolare, il passaggio della suddetta relazione ove si rilevavano che «carenze in molti Stati membri, in particolare riguardo ai riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi»). L'ordinamento italiano, dunque, nella prospettiva della Commissione, poteva presentare lacune di tutela (e conseguentemente di coerenza alla direttiva) sia in ordine alle prescrizioni di cui all'art. 4, il quale impone agli Stati membri di adottare «le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole» (disposizione che, ad avviso della Commissione, risultava la più “problematica” in quanto pienamente attuata dalla legislazione di soli sei Stati membri), sia in relazione all'art. 5 della medesima direttiva, secondo cui gli Stati membri devono garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica.
Al fine di prevenire l'apertura di una procedura di infrazione ex 258 TFUE nei confronti dell'Italia, il Governo ha dunque adottato il d.lgs. n. 188/2021 (d'ora in avanti, per comodità espositiva, indicato semplicemente come “il decreto”).
Il divieto, imposto alle autorità, di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato
Il decreto in esame si compone di sei articoli.
Il primo di essi, nel definire l'oggetto dell'intervento normativo, conferma la funzione di completamento che, nella prospettiva del legislatore delegato, caratterizza lo stesso: il riferimento alle sole persone fisiche, peraltro (in linea con i considerando nn. 14 e 15 della direttiva), sembra escludere dallo spettro applicativo gli enti e il relativo procedimento di cui al d.lgs. n. 231/2001.
I due articoli finali, invece, si limitano rispettivamente a disciplinare la rilevazione e trasmissione alla Commissione dei dati statistici e a contemplare la clausola di invarianza finanziaria.
Gli artt. 2 e 3 riguardano la dinamica dell'informazione giudiziaria e, dunque, intervengono a disciplinare il perimetro extraprocessuale.
In tal senso si conferma la polivalenza funzionale della presunzione di innocenza: essa, come è noto, esige preliminarmente una compiuta esplicazione nel contesto endoprocsssssssssssedimentale, quale regola di trattamento e di giudizio, la quale da un lato si sostanzia nel divieto di assimilare l'imputato al colpevole in itinere iudicii (rigettando, per l'effetto, qualsiasi omologazione funzionale della custodia cautelare alla pena) e dall'altro impone che la colpevolezza dell'imputato sia provata al di là di ogni ragionevole dubbio, facendo gravare l'onere di tale prova in capo all'accusa; contestualmente, però, l'osservanza di tale principio si impone anche nelle forme della rappresentazione mediatica del procedimento penale, da parte di ogni attore coinvolto.
Nel decreto in esame, dunque, tramite una declinazione sotto forma di divieto del principio consacrato all'art. 27 comma 2 della Costituzione, si prevede che «È fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili».
La norma si caratterizza, intenzionalmente, per l'impiego di espressioni generiche idonee a non restringerne eccessivamente lo spettro applicativo: invero, sia l'individuazione dei soggetti destinatari del divieto, sia la definizione delle condotte inibite scaturiscono dall'impiego di espressioni di scarsa propensione limitativa.
In tale prospettiva si può notare, anzitutto, che la platea dei destinatari del menzionato obbligo negativo ricomprende tutte le “autorità pubbliche”, non esclusivamente l'Autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria. L'impiego di tale nozione, della quale la stessa relazione illustrativa ha evidenziato la “notevole latitudine”, appare mutuato dal testo della direttiva, al cui considerando n. 17 si rileva che «Per “dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche” dovrebbe intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge, o da un'altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità». Nella citata relazione illustrativa, peraltro, si è sottolineato che, «trattandosi all'evidenza di una nozione autonoma del diritto dell'Unione, risulta interdetta, oltre che sostanzialmente superflua, attesa l'immediata chiarezza del concetto – qualsiasi iniziativa definitoria da parte del legislatore nazionale»; d'altra parte, nella medesima relazione governativa viene richiamata la giurisprudenza della Corte EDU, la quale, nella sentenza Butkevičius c. Lituania, n. 48297/99, 26 marzo 2002 (v. in particolare §§ 49, 50 e 53) ha applicato i principi in esame alle dichiarazioni rese dal Presidente di un Parlamento nazionale: invero, la Corte europea considera organi o agenti dello Stato tutti quegli enti o quelle persone fisiche che esercitano una porzione del potere pubblico, quali l'organo legislativo, il governo e l'amministrazione, i tribunali, i funzionari pubblici, ma anche quegli enti privati che partecipano all'esercizio del potere pubblico o che gestiscono un servizio pubblico sotto il controllo dell'autorità. Come evidenziato dagli studi della dottrina che ha affrontato ex professo la questione, la Corte ha individuato una serie di criteri indicativi della natura di tali enti, quali lo statuto giuridico dell'organizzazione, le prerogative attribuitegli, il grado di indipendenza dalle autorità pubbliche a livello di organo amministrativo e di modalità di finanziamento.
Un aspetto meritevole di riflessione appare, semmai, l'inapplicabilità delle disposizioni della direttiva (e conseguentemente del decreto “attuativo”) ai mezzi di informazione, ai quali, di frequente, risulta imputabile un impiego poco sorvegliato di locuzioni vagamente colpevoliste, finanche a prescindere da qualsiasi distorsione comunicativa addebitabile alle pubbliche autorità: nei confronti dei media, dunque, continueranno ad operare i limiti (benché “aspecifici”) già contemplati dall'ordinamento, di natura penale, civile e deontologica, nonché gli strumenti di soft law adottati sul piano sovranazionale, fra i quali spicca la Raccomandazione (2003) 13 adottata il 10 luglio 2003 da Consiglio d'Europa, contenente Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali.
Anche il contegno oggetto del contenuto precettivo della norma (indicare pubblicamente) assume accezioni particolarmente ampie, tali da poter ricomprendere nel perimetro applicativo del divieto molteplici forme comunicative accomunate dal carattere pubblico della divulgazione: non risulta vietata, di per sé, l'attribuzione dello stigma della colpevolezza prima della sentenza irrevocabile, quanto invece la qualificazione coram populo del soggetto imputato o sottoposto alle indagini come effettivo autore del fatto di reato, prima dell'accertamento della relativa colpevolezza contenuto in una sentenza (o decreto penale) non più soggetti ad impugnazione.
La condotta (oggi espressamente vietata) di indicare pubblicamente – e prematuramente – come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato, non si risolve nel contesto delle press conferences (sulle quali v., amplius, infra), potendo estrinsecarsi anche in forme meno strutturate, sotto forma di interviste o dichiarazioni rilasciate da qualsiasi pubblica autorità agli organi d'informazione o comunque in contesti o con strumenti tali da assumere natura effettivamente pubblica.
Volendo tentare qualche banale esemplificazione, espressioni come “abbiamo individuato/arrestato il colpevole/l'autore del reato/l'assassino” dovrebbero cedere il passo a forme comunicative più prudenti e maggiormente improntate a continenza, alle quali si può semmai “perdonare” qualche “licenza atecnica” soltanto ove indispensabile per rendere il messaggio concretamente fruibile dall'opinione pubblica e purché non ne scaturisca la sostanziale modifica del contenuto informativo, che, a nostro avviso – per ritenersi davvero rispettoso della ratio della norma in discorso – dovrebbe opportunamente far emergere la natura provvisoria di una contestazione o di un accertamento “allo stato degli atti”: “sono emersi elementi a carico di Tizio, che pertanto risulta persona sottoposta alle indagini”; “è stata applicata una misura cautelare nei confronti di Caio, in quanto – allo stato degli atti – sono emersi gravi indizi di colpevolezza a suo carico”; “il GUP ha disposto il rinvio a giudizio di Sempronio, ritenendo necessario l'approfondimento dibattimentale al fine di verificare la fondatezza dell'imputazione formulata dal Pubblico Ministero”.
L'espressione usata dal legislatore per indicare la deadline del “limitatore comunicativo” delle pubbliche autorità, ovvero l'accertamento della colpevolezza «con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili» non consente di eliminare tale vincolo nelle ipotesi di sentenze dichiarative della prescrizione o dell'improcedibilità ai sensi del nuovo art. 344-bis c.p.p., non solo laddove non sia emersa l'evidente sussistenza delle cause di non punibilità (arg. ex 129 comma 2 c.p.p.), ma finanche laddove dal processo siano emerse prove concrete della colpevolezza dell'imputato: in tal senso depone, in primis, il dato testuale, che non appare ammettere interpretazioni differenti (giacché, come detto, il legislatore delegato fa riferimento ad un accertamento della colpevolezza contenuto in una sentenza o decreto penale di condanna, non già ad un qualsiasi accertamento, più o meno approfondito, dal quale, per qualsiasi motivo, non sia scaturita una statuizione di condanna); in secondo luogo, giova rammentare che l'eventuale sussistenza di una causa di estinzione del reato (salva la facoltà, per l'imputato, di rinunciare alla prescrizione o all'amnistia) impone al giudice, per ragioni di economia processuale, di arrestare l'iter processuale senza la possibilità di ulteriori approfondimenti: ciò comporta, evidentemente, che laddove la causa estintiva sia intervenuta prima dell'assunzione di una parte o di tutte le prove richieste dalla difesa, la piattaforma probatoria a disposizione del giudice sia assolutamente parziale, potenzialmente (e probabilmente) inidonea a fondare una pronuncia con formula ampiamente liberatoria anche e soprattutto in ragione del momento in cui matura la causa di estinzione (ovvero, come da esempio precedente, prima della definizione dell'istruttoria dibattimentale e, dunque, della completa esplicazione delle garanzie difensive). Per questa ragione, non sarebbe giustificata una deroga al divieto in esame (non indicare pubblicamente come colpevole l'indagato o l'imputato) in virtù delle prove raccolte nel corso di un procedimento non concluso con una statuizione di condanna.
Il decreto, con lo scopo di non generare una classica lex minus quam perfecta, si preoccupa anche di prevedere un corredo di istituti volti ad una sorta di restitutio in integrumdel soggetto pregiudicato da un'improvvida (e illecita) qualificazione alla stregua del colpevole di un fatto di reato: il legislatore delegato, con una classica clausola di salvezza, lascia impregiudicato il risvolto penale, disciplinare e civile-risarcitorio; si occupa invece di una forma di rettifica che richiama da vicino l'ipotesi già contemplata dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), anche in ordine alla facoltà dell'interessato di “surrogarsi” all'Autorità obbligata alla rettifica mediante un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. La discrasia fra i due istituti che appare tuttavia incolmabile scaturisce dalla (in)disponibilità degli strumenti per disporre la rettifica: invero, la legge sulla stampa impone agli stessi direttori o comunque ai responsabili dei quotidiani, dei periodici e delle agenzie di stampa di pubblicare le rettifiche dei soggetti di cui siano state diffuse immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, imponendo specifiche modalità la cui inosservanza sarebbe evidentemente imputabile agli stessi responsabili del mezzo di informazione (in particolare: per i quotidiani, il termine di due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, la collocazione della rettifica in testa di pagina e, specificamente, nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono; per i periodici, il termine rappresentato dal secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta di rettifica, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce; l'obbligo di fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate). Nel caso di rettifica disposta dalle pubbliche autorità a norma del decreto in commento, invece, l'obbligo di rendere pubblica la rettifica “con le medesime modalità della dichiarazione oppure, se ciò non è possibile, con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica”, si scontra con l'indisponibilità – in capo alle stesse pubbliche autorità – degli strumenti comunicativi idonei a garantire quella (se non identica, almeno) analoga risonanza che ha caratterizzato la dichiarazione da rettificare: in altri termini, se appare certamente esigibile che l'autorità interessata ponga in essere ogni possibile adempimento funzionale all'effettiva pubblicazione della rettifica da parte dei mezzi di comunicazione (mediante un nuovo e corretto comunicato ufficiale ovvero, laddove il vulnus sia stato cagionato nel contesto di una conferenza stampa, convocandone una nuova), non è contestualmente previsto, nei confronti degli stessi titolari dei mezzi d'informazione (ove non sia contestualmente esercitata proprio la facoltà di cui all'art. 8 della legge sulla stampa, con scarse prospettive di successo ove i media si siano limitati a richiamare fedelmente le dichiarazioni “ufficiali”), un obbligo di assecondare le richieste di emendatio formulate dalle pubbliche autorità.
Rapporti fra Procure e media e limiti alla prassi delle conferenze stampa
L'art. 3 del decreto apporta invece alcune modifiche agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150).
Al comma primo dell'art. 5, che già prevedeva che il procuratore della Repubblica mantenesse personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, viene inserita un'appendice “limitativa”, stabilendo che detti rapporti debbano estrinsecarsi «esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa», la cui convocazione è subordinata (in linea con il parere approvato in data 20 ottobre 2021 dalla Commissione Giustizia della Camera) all'adozione di un «atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano». Il mutamento di prospettiva appare muoversi su due piani distinti ma connessi: da un lato si potenzia il processo di “istituzionalizzazione” dei rapporti fra Procure e organi di informazione, già avviato mediante la concentrazione delle interlocuzioni in capo al Procuratore della Repubblica (con facoltà di specifica delega ad altro magistrato dell'ufficio). Tale itinerario prosegue con l'individuazione degli strumenti comunicativi, che non dovrebbero più essere rappresentati da interviste en passant, portatrici – almeno potenzialmente – di messaggi scarsamente ponderati nel contenuto e nella forma e comunque denotative di una forma di giornalismo “da assedio” che l'Autorità Giudiziaria non dovrebbe (o almeno non dovrebbe più) compiacere.
Per altro verso, viene limitata la prassi delle conferenze stampa, che di per sé – a differenza dei freddi comunicati – offrono inevitabilmente (e a prescindere da qualsivoglia intenzione dell'autorità procedente) una spiccata visibilità mediatica ai latori delle notizie.
Dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 del decreto, dunque, emerge una trama di disposizioni che dettano l'an e il quomodo delle conferenze stampa “d'informazione giudiziaria”, affinché venga esorcizzato il rischio, troppo spesso tradotto in realtà, che tali eventi comunicativi si risolvano o possano comunque essere percepiti, sia per l'autorevolezza della fonte, sia per poco curate forme lessicali, sia – occorre evidenziarlo – per approcci sensazionalistici emergenti anche dal contesto (con tanto di allestimenti compositi di munizioni, banconote, confezioni di droga, foto segnaletiche, ecc.), come la rappresentazione di un percorso giudiziario oramai concluso, laddove, al contrario, si tratta (praticamente sempre) di conferenze indette in fase d'indagini, ovvero agli albori del più complesso e articolato procedimento penale, in una fase preprocessuale che non ha ancora concesso spazio – se non minimo – all'intervento delle difese.
Più in generale, mediante l'introduzione, nell'art. 5 del d.lgs. 106/2006, del comma 2-bis, si condiziona la diffusione di qualsiasi informazione concernente i procedimenti penali da parte dell'A.G. (o di un ufficiale di P.G. in caso di autorizzazione disposta dal Procuratore a norma del nuovo comma 3-bis) alla sussistenza di due presupposti alternativi ma anche potenzialmente (non necessariamente) cumulativi: la necessità per la prosecuzione delle indagini ovvero specifiche ragioni di interesse pubblico. La prima ipotesi sembra evocativa dell'istituto della desegretazione di cui all'art. 329 comma 2 c.p.p., a norma del quale «Quando è strettamente» – avverbio inserito proprio dal decreto in commento, replicando l'indicazione dell'art. 4, par. 3 della direttiva – «necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi». Il denominatore comune è rappresentato sia dallo scopo (l'utile ed efficace prosecuzione delle indagini) sia dallo strumento impiegato (la pubblicazione). Ciò che separa le due ipotesi è l'oggetto: nel caso contemplato dal decreto in commento si tratta di “informazioni sui procedimenti penali”, mentre l'art. 329 comma 2 c.p.p., fa specifico riferimento a singoli atti o parti di essi altrimenti non pubblicabili a norma dell'art. 114 c.p.p. Ad avviso di chi scrive (e nonostante la relazione illustrativa predisposta dal Governo sullo schema di decreto deponga in senso differente, ovvero per una sostanziale sovrapponibilità dell'ambito applicativo delle due norme), la disposizione in commento può assumere autonoma rilevanza rispetto alla previsione codicistica in ordine a quelle informazioni che, non essendo qualificabili come “atti d'indagine” (o, dopo la modifica dell'art. 329 comma 1 c.p.p., come richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine ovvero come atti del giudice che provvedono su tali richieste), non scontano alcun regime di segretezza o di divieto (integrale o parziale) di pubblicazione ex art. 114 c.p.p. e che, per l'effetto, non rientrano nello spettro applicativo dell'istituto che viene (riduttivamente) denominato “desegretazione”. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla pubblicazione della foto di una persona scomparsa o agli estremi della targa di un veicolo: in queste ipotesi, a nostro avviso, non si ricade nella previsione di cui all'art. 329 comma 2, c.p.p., poiché non si tratta di “atti (di indagine) o di parti di essi”, per i quali il codice prevede un divieto di rivelazione e (conseguentemente) di pubblicazione. Tali dati, dunque, potrebbero essere legittimamente diffusi a norma della previsione di nuovo conio, laddove siffatta divulgazione risulti strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini.
La seconda ipotesi che conferisce legittimità alla diffusione di informazioni sui procedimenti, ovvero la sussistenza di “specifiche ragioni di interesse pubblico”, invece, deve a nostro avviso declinarsi come comprensiva dell'interesse pubblico all'informazione sull'amministrazione della giustizia, quale strumento necessario per un effettivo controllo democratico sull'esercizio del potere giurisdizionale. Si deve tuttavia segnalare che la direttiva sembra deporre per una lettura restrittiva del concetto in esame, laddove, a titolo esemplificativo, si riferisce al «caso in cui, per motivi di sicurezza, agli abitanti di una zona interessata da un presunto reato ambientale siano fornite informazioni o la pubblica accusa o un'altra autorità competente fornisca informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale al fine di prevenire turbative dell'ordine pubblico».
Riprendendo e specificando ulteriormente il principio generale consacrato nel già esaminato art. 2 comma 1 del decreto, si prevede che le informazioni siano fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino all'irrevocabilità della sentenza o del decreto di condanna.
Degna di nota appare l'introduzione del divieto, nel contesto dei comunicati e delle conferenze stampa in esame, di «assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza»: tale disposizione, al pari delle altre, vincola l'Autorità giudiziaria e gli ufficiali di P.G. ove autorizzati ad emettere comunicati o a tenere conferenze stampa, ma non sembra poter limitare le più o meno comprensibili esigenze giornalistiche di etichettatura di specifici “filoni d'indagine”, di regola richiamati con formule di sintesi talvolta evocative di ipotesi di reato distoniche rispetto alle fattispecie accertate all'esito degli stessi procedimenti (si pensi al procedimento noto al pubblico come “mafia capitale”, concluso con una pronuncia della Suprema Corte che ha escluso proprio il carattere mafioso dell'associazione contestata agli imputati).
D'altra parte, ci si deve necessariamente interrogare su quali possano essere le denominazioni lesive della presunzione di innocenza e pertanto ostracizzate dal contesto dei comunicati ufficiali e delle conferenze stampa: ad avviso di chi scrive, non dovrebbe più essere consentito l'impiego di termini diretti a identificare la persona con il reato oggetto d'indagine (ladro, corrotto, terrorista, ecc.), in quanto di per sé denotativi di un pregiudizio di colpevolezza nei confronti del singolo, ridotto a mera personificazione del crimine.
Sul rispetto dei doveri in esame, si estende infine l'attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello, mediante un'opportuna integrazione della formulazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006.
Le modifiche al codice di rito
L'art. 4 del decreto in commento è invece l'unico che introduce modifiche al testo del codice di procedura penale. L'intervento più rilevante è rappresentato dall'introduzione di un nuovo art. 115-bis, ambiziosamente (forse troppo, dato il contenuto) rubricato Garanzia della presunzione di innocenza, il quale – con talune deroghe – impone il divieto di indicare, all'interno dei provvedimenti, la persona indagata o l'imputato «come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili»: non viene sostanzialmente modificata la dinamica procedimentale, quanto invece il registro comunicativo che deve caratterizzare i «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato» e diversi, altresì, da quegli «atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato». Restano dunque estranei alla prescrizione in esame sia le sentenze (anche non definitive) e i decreti penali di condanna, sia – per quanto concerne il pubblico ministero – quelle richieste che presuppongono una valutazione positiva, benché talvolta allo stato degli atti, in ordine alla colpevolezza dell'imputato o dell'indagato (ad esempio la richiesta di applicazione di una misura cautelare personale). Proprio in ordine al tema delle statuizioni de libertate (ma non solo), si precisa che «Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti o le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento». Al fine di scongiurare una paradossale eterogenesi dei fini, si deve ritenere che la disposizione testé richiamata – probabilmente la meno “fortunata” dell'intero intervento novellistico – non possa in alcun modo giustificare una riduzione dell'onere motivazionale imposto proprio a tutela dell'indagato, laddove l'adozione di un provvedimento presupponga la verifica degli indizi di colpevolezza a suo carico (cfr. l'art. 273 c.p.p.): al limite, la nuova disposizione potrebbe imporre all'A.G. di precisare che le valutazioni in ordine alla colpevolezza dell'imputato trasfuse nel provvedimento risultano di natura provvisoria e suscettibili di essere modificate nel corso del procedimento.
Un'altra chiava di lettura potrebbe individuare la ratio della disposizione in esame nell'esigenza di limitare la prassi poco encomiabile di “arricchire” le motivazioni, specie delle ordinanze de libertate, con digressioni inutili volte a fornire una rappresentazione della persona indagata in alcun modo connessa alla valutazione delle esigenze cautelari (che in taluni casi impone proprio la valutazione della «personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali»). Tuttavia, la previsione di limitare i “riferimenti alla colpevolezza” e non i “riferimenti alla personalità” della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non conforta tale opzione ermeneutica.
Contestualmente, viene introdotta una peculiare forma di “correzione” dei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato (e diversi, altresì, dagli atti del P.M. volti a dimostrarne la colpevolezza), disposta su istanza dell'interessato che nei predetti provvedimenti sia stato indicato – prematuramente – come colpevole: trattasi di una forma di correzione che condivide l'indicazione nominalistica con l'istituto di cui all'art. 130 c.p.p., ma apparentemente molto diversa, giacché la novella introduce una forma di correzione che – salva l'ipotesi del mero lapsus calami, laddove si riscontri soltanto l'impiego di una parola in luogo di un'altra in ragione di un mero refuso –non riguarda un errore materiale, id est una divaricazione fra pensiero e manifestazione esteriore, ma un errore concettuale che incide sulla fase formativa del ragionamento e che si traduce nell'impiego di espressioni verbali non consentite. D'altra parte, a differenza di quanto previsto dall'art. 130 c.p.p., la fattispecie in esame può riguardare, come detto, anche i provvedimenti del p.m. e non solo quelli del giudice, ferma, in ogni caso, la competenza a disporre la rettifica in capo al “giudice che procede” ovvero al GIP durante la fase delle indagini preliminari. Si ritiene, tuttavia, al di là dell'evidente iato fra i due istituti, che anche la nuova ipotesi di correzione, non rappresentando un rimedio impugnatorio alternativo, non possa implicare, in alcun caso, una modifica sostanziale del provvedimento. Al riguardo, non appare comunque comprensibile la fissazione di un termine perentorio di dieci giorni per la presentazione dell'istanza, giacché non sembra emergere né un progressivo affievolimento dell'interesse dell'imputato al rigoroso rispetto del principio in discorso, né esigenze connesse alla stabilità del provvedimento decorsi dieci giorni dalla relativa conoscenza, posto che, anche a seguito della correzione, il contenuto dispositivo dello stesso deve rimanere immutato.
Un'altra modifica apportata al codice di rito riguarda invece la disciplina della riparazione per l'ingiusta detenzione: accogliendo l'invito espresso dal parere approvato in data 20 ottobre 2021 dalla Commissione Giustizia della Camera, ove si poneva in evidenza la necessità di adeguare la disciplina codicistica al contenuto precettivo di cui all'articolo 7 della direttiva in materia di diritto al silenzio e sul diritto a non autoincriminarsi, è stato aggiunto un ultimo periodo al comma primo dell'art. 314 c.p.p., ove si dispone che «l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64 comma 3 lett. b) non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». Viene dunque confermata, sotto tale profilo, l'inesigibilità, nei confronti dell'indagato-imputato, di un contegno processuale collaborativo o quantomeno di partecipazione attiva: il soggetto accusato non può essere pregiudicato dalla sua legittima scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere non solo nel procedimento penale ove esprime tale sua opzione difensiva, ma anche nel procedimento volto a valutare la sussistenza dei presupposti per la riparazione per l'ingiusta detenzione subita, come è noto preclusa ove lo stesso soggetto sottoposto alla misura custodiale “vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”. Il mero silenzio, dunque, non può in alcun caso essere qualificato alla stregua di una condotta dolosa o colposa, poiché nessuna norma processuale o principio costituzionale impone all'indagato di esporre le proprie difese e di non limitarsi ad opporre un legittimo silenzio. Si pone semmai il problema di valutare gli effetti che tale novella potrà determinare in ordine a quegli orientamenti giurisprudenziali inclini a negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della scelta di non rispondere in sede di interrogatorio o di esame (benché la stessa direttiva, all'art. 7, par. 4, preveda che «Gli Stati membri possono consentire alle proprie autorità giudiziarie di tenere conto, all'atto della pronuncia della sentenza, del comportamento collaborativo degli indagati e imputati»).
L'ultimo intervento sull'articolato codicistico riguarda l'art. 474 c.p.p., relativo all'assistenza dell'imputato all'udienza, con lo scopo di dare attuazione alla previsione di cui all'art. 5 della direttiva, secondo cui «Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica»: in tale prospettiva si prevede che l'individuazione, da parte del giudice, delle cautele necessarie a prevenire il pericolo di fuga o di violenza, venga consacrata in un'ordinanza (dunque in un atto che presuppone una specifica motivazione) e nel rispetto del contraddittorio fra le parti (le quali devono essere “sentite”). In ogni caso, l'adozione di siffatte cautele non può impedire all'imputato e al difensore di «consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili».
In conclusione
Il decreto legislativo oggetto di analisi, nonostante le segnalate criticità, sembra garantire l'adeguamento del nostro sistema alle prescrizioni della direttiva. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto della presunzione d'innocenza (e non il mero recepimento della fonte eurounitaria), tuttavia, non appare sufficiente (benché indispensabile) vincolare la fonte primaria delle informazioni diffuse dai media, ovvero le “pubbliche autorità”, o disciplinare il contenuto testuale dei provvedimenti adottati nel procedimento penale, risultando invece imprescindibileun intervento ad ampio spettro, che individui fra i propri destinatari anche i mezzi d'informazione. Questi ultimi restano sullo sfondo del decreto testé analizzato, il quale potrà esplicare nei loro confronti effetti soltanto “mediati”, nella misura in cui risulta vietata all'A.G. e alla P.G. la diffusione di notizie sui procedimenti penali mediante “canali non ufficiali” e viene imposta una sorveglianza linguistica sul contenuto sia dei comunicati, sia dei provvedimenti.
Il decreto, dunque, sembra dirigere la propria carica precettiva essenzialmente verso le Autorità pubbliche (e in particolare verso l'Autorità Giudiziaria, ma si può leggere Procure), tentando, benché indirettamente, di silenziare o quantomeno di ridurre il volume dell'ambiguo e magnetico canto dei media, che – quali moderne sirene – continua ad ammaliare l'ordine giudiziario, talvolta oscurando l'esigenza di tutela della persona sottoposta alla pena (anticipata) del processo.
Guida all'approfondimento
nella dottrina, senza alcuna pretesa di esaustività, v. P.P. Paulesu, La presunzione di non colpevolezza dell'imputato, 2009; Id., Sub Art. 27 Cost., in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda – G. Spangher, 2017, pp. 54 e ss.; P. Ferrua, La direttiva europea sulla presunzione di innocenza e i provvedimenti cautelari, in Il Penalista, 27.10.2021;G.M. Baccari, In Gazzetta il d.lgs. 188/2021 sulla presunzione di innocenza, in Il Quotidiano Giuridico, 30.11.2021; G. Caneschi, Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un'estensione della garanzia?, in Arch. pen. web, 29.10.2021; N. Rossi, Il diritto a non essere “additato” come colpevole prima del giudizio. La direttiva UE e il decreto legislativo in itinere, in Quest. giust., 3.09.2021; v. anche, sul tema, C.S.M., Delibera dell'11 luglio 2018, Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta informazione istituzionale; G. Canzio, Un'efficace strategia comunicativa degli uffici giudiziari vs. il processo mediatico, in Dir. pen. proc., 2018, pp. 1537 ss.; Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, Bruxelles, 31.3.2021, Doc. COM(2021) 144 final; Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Presumption of innocence and related rights – Professional perspectives; sull'interpretazione della direttiva 2016/343 da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea v. le sentenze del 27 ottobre 2016, Milev, C-439/16 PPU; 19 settembre 2018, Milev, C-310/18 PPU; 5 settembre 2019, AH, C-377/18; 19 settembre 2019, Rayonna Procuratura Lom, C-467/18; 28 novembre 2019, Spetsializirana Prokuratura, C-653/19 PPU; 13 febbraio 2020, Spetsializirana Prokuratura, C-688/18; 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, C-416/20 PPU; v. altresì le ordinanze del 12 febbraio 2019, RH, C-8/19 PPU; 24 settembre 2019, Spetsializirana Prokuratura, C-467/19 PPU; 28 maggio 2020, UL e VM, C-709/18.; ampliando lo sguardo verso il sistema CEDU, sul tema v. R. Chenal, Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Dir. pen. cont., 2017, fasc. 3, pp. 37 ss.; nella giurisprudenza di Strasburgo e in particolare sulla valenza extraprocessuale della presunzione d'innocenza v., fra le tante, Corte eur., Grande Camera, 12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito; Corte eur., 30 giugno 2009, Violel Burzo c. Romania; Corte eur., 7 giugno 2007, Dupuis c. Francia.
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Sommario
L'iter di recepimento della direttiva (UE)2016/343, fra velleitarie presunzioni di conformità e moniti della Commissione europea
Il divieto, imposto alle autorità, di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato