Abrogazione del rito super accelerato e tempestività delle contestazioni concernenti la partecipazione del concorrente risultato aggiudicatario

Redazione Scientifica
07 Dicembre 2021

A seguito della disposizione abrogante del 2019, è venuta meno l'autonoma rilevanza attribuita per legge...

A seguito della disposizione abrogante del 2019, è venuta meno l'autonoma rilevanza attribuita per legge (mediante una deroga espressa al principio generale della non immediata tutelabilità degli interessi strumentali) dall'art. 120, comma 2 bis, Cod. proc. amm. all'interesse procedimentale alla corretta formazione della platea dei concorrenti prima dell'esame delle offerte (su cui cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4) che ha consentito, nella vigenza della norma, di anticipare la tutela giurisdizionale nei confronti di atti appartenenti ad una fase endo-procedimentale. A seguito della soppressione immediata della disposizione, nei processi iniziati dopo l'abrogazione (cioè dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ma, per quanto sopra, già dopo l'entrata in vigore del decreto legge) l'interesse ad agire è invece regolato secondo i principi generali, cioè avendo riguardo all'interesse sostanziale di cui sono titolari gli operatori economici partecipanti alla gara a conseguire l'aggiudicazione e quindi a fare valere i vizi delle altrui ammissioni, quando queste -all'esito della procedura- risultino effettivamente lesive nei loro confronti.

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