Non può essere riconosciuta la qualità di «centrale di committenza» ad un soggetto privo della qualità di amministrazione aggiudicatrice

Redazione Scientifica
07 Dicembre 2021

Secondo la sentenza del 4 giugno 2020 (C.3/19), della Corte di Giustizia UE, l'art.1, paragrafo 10, e l'art. 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio...

Secondo la sentenza del 4 giugno 2020 (C.3/19), della Corte di Giustizia UE, l'art.1, paragrafo 10, e l'art. 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale che limita l'autonomia organizzativa dei piccoli enti locali di fare ricorso a una centrale di committenza a soli due modelli di organizzazione esclusivamente pubblica, senza la partecipazione di soggetti o di imprese private. Inoltre, l'art. 1, paragrafo 10, e l'art. 11 della direttiva 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1336/2013, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale che limita l'ambito di operatività delle centrali di committenza istituite da enti locali al territorio di tali enti locali.

La disciplina nazionale anteriore all'attuale codice del contratti pubblici di cui, in particolare, al combinato disposto degli artt. 3, commi 25 e 34, 32 e 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, va letta nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici previste da detto d.lgs., vale a dire le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da siffatti soggetti, possono assumere la funzione di centrale di committenza, con obbligo, però, per i Comuni (dapprima con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e, poi, non capoluogo di provincia) di rivolgersi a centrali di committenza configurate secondo un preciso modello organizzativo, ovvero quello dell'unione dei comuni di cui all'art. 32 del testo unico degli enti locali (qualora sia già esistente) o quello del consorzio tra i comuni che si avvale degli uffici delle province (nonché nell'ultima formulazione anche ad un soggetto aggregatore o alle province ai sensi della l. 7 aprile 2014, n. 56).

Non può essere riconosciuta da una normativa nazionale la qualità di «centrale di committenza» ad un soggetto privo della qualità di amministrazione aggiudicatrice.

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