Avvalimento tecnico/operativo, messa a disposizione di un intero blocco aziendale e (a)specificità del contratto

16 Dicembre 2021

Nell'ambito di un avvalimento tecnico operativo, laddove l'impresa ausiliata demandi a quella ausiliaria una intera fase dell'esecuzione, non è necessaria la puntuale indicazione delle specifiche risorse impiegate in quanto ciò che viene garantito è la messa a disposizione di un intero blocco aziendale, generando così un meccanismo simile a quello del trasferimento d'azienda ovvero del fitto di un suo ramo (con la sola differenza del carattere della temporaneità e della stretta funzionalità all'esecuzione della prestazione).

Il caso – Il giudizio di primo grado. Nell'ambito di un appalto per la fornitura di materiale vestiario, la società seconda classificata impugnava l'aggiudicazione ritenendo che la commissione giudicatrice avrebbe dovuto escludere il concorrente primo graduato per la nullità dei due contratti di avvalimento prodotti.

Secondo la prospettazione del ricorrente, difatti, tali contratti difettavano della specifica indicazione delle risorse umane messe a disposizione dalle ausiliarie.

Il giudice di prime cure, dopo aver qualificato l'avvalimento come “tecnico-operativo”, concludeva tuttavia per l'accoglimento del ricorso ritenendo i contratti lacunosi ed ininfluente il generico richiamo al personale “necessario per l'esecuzione delle attività produttive”.

Il giudizio di appello e l'iter motivazionale del Collegio. Il Consiglio di Stato non ha condiviso tale conclusione.

Il Collegio, pur ribadendo che nell'avvalimento tecnico/operativo è sempre necessaria la concreta messa a disposizione dei mezzi e delle risorse (da specificare nel contratto), ha precisato che le parti non devono necessariamente spingersi ad una a rigida quantificazione dei mezzi d'opera, all'esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ed alla precisa indicazione del personale stesso.

Nel caso di specie, il Collegio ha potuto a priori escludere che il prestito delle risorse fosse fittizio in quanto l'impresa ausiliata aveva dichiarato di non avere la capacità tecnica per eseguire una determinata fase della lavorazione mentre quella ausiliaria si era espressamente impegnata ad eseguirla.

Le conclusioni del Collegio. Pertanto, avendo l'impresa ausiliata demandato l'esecuzione di un'intera fase della lavorazione, è evidente che le ausiliarie avrebbero impegnato un intero blocco aziendale che si sarebbe integrato con quello dell'ausliata.

Trattandosi di fattispecie in cui in cui l'avvalimento implica l'acquisizione della concreta disponibilità dell'intero complesso produttivo dell'ausiliaria, si è ritenuto che nel caso di specie si fosse generato un meccanismo analogo a quello del contratto di affitto di azienda ovvero di un ramo di essa, con la sola differenza della i) temporanea e parziale messa a disposizione della società ausiliaria, ii) per una singola gara e iii) per il tempo necessario all'esecuzione del contratto d'appalto.

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