Misure di prevenzione patrimoniale e richiesta di archiviazione. Le informazioni provvisorie delle Sezioni Unite
17 Dicembre 2021
Il 16 dicembre 2021 le Sezione Unite della Cassazione penale si sono espresse su due questioni controverse in giurisprudenza.
Misure di prevenzione patrimoniale. Con ordinanza n. 23547/2021 la prima sezione penale della Cassazione aveva rimesso alle sezioni unite la questione «Se, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca, fondato sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16 del citato d.lgs. in relazione all'art. 1, comma 1, lett. a), del medesimo decreto - la revocazione ex art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, ovvero l'incidente di esecuzione. Se la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sia tenuta in ogni caso all'annullamento integrale del decreto per richiedere nuova verifica dei criteri adottati». Le sezioni unite hanno adottato la seguente soluzione: «In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è la richiesta di revocazione, di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato. La Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata In relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)».
Richiesta di archiviazione. Con ordinanza n. 36417/2021 la seconda sezione penale della Cassazione aveva rimesso alle sezioni unite la questione controversa «Se sia abnorme il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari, decidendo sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al Pubblico Ministero affinché provveda all'interrogatorio dell'imputato, senza indicare ulteriori indagini da compiere». Le sezioni unite hanno dato risposta negativa, affermando che: «Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, trattandosi di provvedimento che non solo non risulta avulso dall'intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento. (La Corte, nella fattispecie, ha escluso l'abnormità anche nel caso in cui l'interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta la archiviazione, essendo dovuta, in tale caso, la previa iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.)»
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