La Cassazione interviene sull’operatività della condizione di procedibilità in caso di mediazione delegata

Redazione scientifica
21 Dicembre 2021

Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, d.lgs. 28/2010, ciò che rileva è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo.

La seconda sezione civile è intervenuta sulla questione dell'operatività della mediazione obbligatoria ope iudicis quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 2-bis e dall'art. 6 del d.lgs. 28/2010.

La questione veniva in rilievo nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel corso del quale, all'esito della decisione sulla provvisoria esecutorietà e dello svolgimento della CTU, il giudice disponeva l'avvio delle parti in mediazione.

Fissava, quindi, l'udienza successiva e assegnava termine di quindici giorni dal deposito della CTU per la presentazione della domanda di avvio del procedimento di mediazione, il quale non veniva rispettato, con conseguente declaratoria di improcedibilità.

A seguito del rigetto dell'appello l'opponente proponeva ricorso per cassazione, censurando la pronuncia della Corte territoriale per aver affermato la natura perentoria del termine di quindici giorni per l'instaurazione della mediazione.

La Corte ha accolto il ricorso, compiendo una puntuale disamina della disciplina dettata in tema di mediazione demandata, al fine di individuare il necessario parametro di riferimento per stabilire se la condizione di procedibilitàsi sia verificata o meno.

Ha quindi rilevato che a tal fine debba aversi riguardo alla prescrizione dell'art. 5, comma 2-bis, secondo cui «quando l'esperimento del procedimento di mediazione è previsto come condizione di procedibilità (…) la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo».

La statuizione giudiziale sulla procedibilità della domanda, quindi, è collegata al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, da intendersi nei termini precisati, e non anche al mancato rispetto del termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

La diversa conclusione circa la natura perentoria del termine assegnato dal giudice non è suffragata da alcuna indicazione legislativa, atteso che l'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 non prevede espressamente l'adozione di pronuncia di improcedibilità a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di quindici giorni.