Produzione di materiale pedopornografico: non è più necessario provare il pericolo concreto della diffusione
24 Dicembre 2021
Presupposto della condotta non è più la finalità della diffusione del materiale pedopornografico realizzato dall'imputato, ma il solo utilizzo di un minore da parte dell'autore del reato ex art. 603-ter comma 1 c.p.
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dall'imputato avverso la condanna per la produzione di materiale pedopornografico riguardante minori. Nello specifico, il ricorrente evidenzia che, al momento della commissione del fatto, secondo l'interpretazione accolta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13/2000, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 600-ter, comma 1, c.p., era richiesto l'accertamento del concreto pericolo di diffusione di detto materiale, in assenza del quale la condotta di produzione di materiale pedopornografico, non destinato alla diffusione, integrava la più mite fattispecie di mera detenzione di detto materiarle. Solo con la sentenza n. 51815/2018 le Sezioni Unite, mutando il precedente orientamento, hanno affermato che, ai fini dell'integrazione del reato in questione non è richiesto l'accertamento del concreto pericolo di diffusione di detto materiale; tale principio, ad avviso del ricorrente, non potrebbe però essere applicato al fatto in esame, accaduto nel 2016, in quanto l'estensione retroattiva della nuova interpretazione violerebbe l'articolo 7 CEDU determinando un overruling in malam partem di tale decisione. Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, osserva che il nuovo orientamento in base al quale non è più necessario l'accertamento del pericolo di diffusione per la condanna di chi produce materiale pedopornografico deriva delle modifiche normative che, dal 2006, hanno interessato la norma incriminatrice in esame, anticipandone la soglia della punibilità: l'imputato, pertanto, ben poteva prevedere che, ai fini dell'integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico non era più richiesto il concreto pericolo di diffusione di detto materiale. Pertanto, non costituisce un esito imprevedibile la condanna di merito, in cui presupposto della condotta non è più la finalità della diffusione del materiale pedopornografico realizzato dall'imputato, ma il solo utilizzo (e non più sfruttamento) di un minore da parte dell'autore del reato ex art. 603-ter comma 1 c.p.
Fonte: Diritto e Giustizia |