Recepite internamente le novità contenute nella Direttiva UE n. 2018/1910 di modifica della Direttiva IVA 2006/112

21 Dicembre 2021

Con il D.Lgs. n. 192 del 5 novembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 285 del 30 novembre 2021 ed in vigore dall'1.12.2021, a seguito di delega al Governo con legge 53/2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) è stata recepita nell'ordinamento nazionale, mediante modifiche al D.L. 331/1993, la Direttiva UE n. 2018/1910 che modifica la Direttiva IVA 2006/112 per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'IVA negli scambi tra Stati membri dell'UE.
Premessa

Con il D.Lgs. n. 192 del 5 novembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 285 del 30 novembre 2021 ed in vigore dall'1.12.2021, a seguito di delega al Governo con legge 53/2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) è stata recepita nell'ordinamento nazionale, mediante modifiche al D.L. 331/1993, la Direttiva UE n. 2018/1910 che modifica la Direttiva IVA 2006/112 per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'IVA negli scambi tra Stati membri dell'UE.

A livello unionale, al fine di introdurre alcuni miglioramenti alle norme UE in tema IVA in relazione agli scambi transfrontalieri, è stato adottato il c.d. “Pacchetto quick fixes”, (quattro “soluzioni rapide” relative a questioni specifiche che davano luogo a comportamenti difformi nei vari Stati membri, con conseguenti effetti di doppia imposizione o di non imposizione ed aggravio di oneri amministrativi per i contribuenti) comprensivo:

  • della Dir. n. 2018/1910;
  • del Reg. di esec. n. 2018/1912;
  • del Reg. n. 2018/1909;

La Direttiva n. 2018/1910 ha introdotto modifiche alla disciplina IVA europea riguardanti in particolare:

  1. la semplificazione ed il trattamento uniforme del call-off stock negli scambi transfrontalieri;
  2. l'armonizzazione del trattamento IVA delle cessioni a catena (comprese le operazioni triangolari), anche ai fini di una maggiore certezza del diritto;
  3. la qualificazione del numero di identificazione IVA del cessionario come requisito sostanziale delle cessioni intracomunitarie.

Il Reg. di esec. n. 2018/1912, modificando il Reg. n. 282/2011, ha definito criteri comuni per la prova documentale del trasporto ai fini della non imponibilità delle cessioni intra-UE ed ha individuato i dati che il fornitore e l'acquirente dei beni in regime di call-off stock devono annotare nell'apposito registro. La quarta “soluzione rapida” è prevista dal nuovo art. 45-bis del reg. di esec. 282/2011 relativa all'individuazione dei mezzi di prova che consentono di attestare l'effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato (v. Circ. n. 12/E dell'11.5.2020 e risposte n. 117 del 23.4.2020 e n. 305 del 3.9.2020).

Il Reg. n. 2018/1909 ha invece modificato il Reg. n. 904/2010 riguardo lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock.

Con il D.Lgs. 192/2021 si è proceduto al recepimento della Dir. 2018/1910 mediante modifiche al D.L. 331/1993 in tema di “Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati ed in materia di IVA”, nel quale sono stati introdotti i nuovi articoli 38-ter, 41-bis e 41-ter ed apportate modificazioni agli articoli 41 e 50.

A partire dal 1° gennaio 2020 hanno efficacia diretta anche i Regolamenti UE sopra citati, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili negli Stati membri (art. 288, par. 2, TFUE).

Le novità introdotte dalla Direttiva UE n. 2018/1910 e recepite internamente nel D.L. 331/1993 riguardano le operazioni transfrontaliere con riferimento:

  • al ruolo del numero di identificazione Iva nell'ambito dell'esenzione delle cessioni intracomunitarie;
  • al regime di call-off stock: tale regime fiscale agevolato IVA, finalizzato a snellire le procedure relative a determinate operazioni intra-UE, consente lo stoccaggio dei beni in un deposito e contestuale differimento degli adempimenti IVA nel momento di estrazione dei beni dal deposito conseguente al loro acquisto;
  • alle operazioni a catena, al fine di identificare quale tra le varie cessioni può considerarsi come intra-UE e, pertanto, non imponibile ai fini IVA.

Si ricorda che, per il mancato recepimento della Dir. 2018/1910 entro il termine stabilito del 31.12.2019, la Commissione UE ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2020/0070, ad oggi in fase di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Le novità della Direttiva IVA introdotte dalla Direttiva n. 2018/1910

a) L'art. 1 n. 1) della direttiva 2018/1910 ha introdotto l'art. 17-bis nella Dir. IVA che disciplina il contratto di call-off stock che consente ad un soggetto passivo IVA stabilito in uno Stato membro UE di trasferire dei propri beni in un deposito situato in un altro Stato UE, nel quale non è stabilito, di proprietà e a disposizione di un diverso soggetto passivo IVA (potenziale acquirente/utilizzatore) già noto ed identificato, dal quale dovranno essere prelevati o estratti entro 12 mesi dalla data di arrivo, in modo tale che l'acquirente diventa il proprietario dei beni con il prelievo/estrazione dal medesimo deposito.

La norma introduce poi la presunzione per cui qualora i beni non sono acquistati/estratti dal destinatario entro i 12 mesi dall'arrivo della spedizione, il trasferimento “si considera” avvenuto il giorno seguente la scadenza dei 12 mesi.

Il nuovo art. 17-bis così dispone:

“1. Non è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock.

2. Ai fini del presente articolo, si ritiene che esista un regime di call-off stock qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione di beni è identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione IVA attribuitogli da tale Stato membro sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni registra il loro trasferimento … e inserisce nell'elenco riepilogativo … l'identità del soggetto passivo che acquista i beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.

3. Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario al soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), e purché il trasferimento abbia luogo entro il termine di cui al paragrafo 4, si applicano le seguenti norme:

a) una cessione di beni … si considera effettuata dal soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni esso stesso, o tramite un terzo che ha agito per suo conto, verso lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati;

b) un acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato dal soggetto passivo a cui tali beni sono ceduti nello Stato membro verso cui i beni sono stati spediti o trasportati.

4. Se entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati, essi non sono stati ceduti al soggetto passivo cui erano destinati … si considera che il trasferimento … abbia luogo il giorno successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi”.

Si ricorda che l'istituto del call-off stock era già conosciuto ed applicato in Italia sotto il differente nome di consignment stock, di cui vi è una traccia nella Risoluzione del Ministero delle finanze n. 235 del 18.10.1996 (v. anche la Ris. 44/E del 10.4.2000 e la Ris. 58/E del 5.5.2005 in merito alla differenza, fra le operazioni di consignment stock intra UE ed extra UE, riguardo il momento in cui si realizza la cessione non imponibile) nella quale si affermava che “… in considerazione della particolare clausola utilizzata per la vendita delle merci, che comporta uno stoccaggio presso i locali dell'acquirente il quale ha l'esclusiva dell'acquisto, si è in presenza di un'unica operazione, la cessione intracomunitaria, che si considera effettuata non all'atto dell'invio nel territorio di altro Stato membro, bensì nel momento in cui si produce l'effetto traslativo della proprietà per l'acquirente, vale a dire all'atto del prelievo dei beni dal deposito ad opera di quest'ultimo”.

Il contratto di consignment stock, analogamente al contratto di call-off stock, si basa sul trasferimento di beni di proprietà del fornitore presso un deposito del cliente, il quale ha la facoltà, in base alle sue esigenze, di effettuare prelievi in qualsiasi momento, con la conseguenza che il diritto di proprietà sui beni si trasferisce in capo al cliente solo nel momento del prelievo da parte del medesimo (o dell'estrazione nel caso di beni detenuti in depositi IVA - v. l'art. 50-bis, co. 2, del D.L. 331/1993), con l'indubbio vantaggio, per il compratore, di spostare in avanti nel tempo il momento dell'uscita finanziaria, dato che, in assenza del prelievo, nonostante egli abbia la disponibilità della merce in magazzino, non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento (v. Ris. 346/E del 5.8.2008).

Il contratto di call-off stock rappresenta uno schema negoziale diffuso negli scambi transnazionali di beni e condivide alcuni elementi con il contratto estimatorio di fonte interna (v. l'art. 1556 c.c.), oltre a prevedere una condizione sospensiva in base alla quale è rinviato il trasferimento della proprietà dei beni al momento del prelievo o allo scadere del termine concordato tra le parti per la restituzione.

Con l'istituto del consignment stock l'Italia ha di fatto anticipato l'introduzione dell'attuale call-off stock, con il quale l'UE ha obbligato tutti gli Stati UE, anche quelli che richiedevano necessariamente al cedente di un altro Stato membro l'apertura di una posizione fiscale in loco, ad utilizzare un regime unitario per le vendite intra UE che rispondono ai requisiti sopra riportati.

Al ricorrere delle condizioni di cui alle lett. da a) a d) del par. 2 dell'art. 17-bis della Dir. IVA, si realizza contemporaneamente una cessione intra UE dei beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto ed un acquisto intra UE di beni nello Stato membro in cui questi sono stati spediti o trasportati (art. 17-bis par. 3).

I principali vantaggi del call-off stock sono dati dall'assenza di un obbligo, in capo al soggetto passivo cedente, di identificarsi o nominare un rappresentante fiscale nello Stato membro di spedizione e dalla possibilità, per il soggetto passivo acquirente, di differire l'acquisto della proprietà dei beni e, quindi, il momento di esigibilità dell'IVA ed il pagamento del prezzo solo all'atto del prelievo/estrazione dei medesimi dal deposito.

In base al par. 6 dell'art. 17-bis, qualora entro i 12 mesi dalla spedizione dei beni il cedente “sostituisce” il destinatario effettivo con un differente soggetto passivo, si considera che non abbia luogo alcun trasferimento che comporti un'operazione assimilata ad una cessione intra UE (v. l'art. 17 della Dir. IVA) al momento della sostituzione, a condizione che a) siano soddisfatte le condizioni di cui alle lett. da a) a d) del par. 2 e b) il cedente indichi la sostituzione nel registro di cui all'art. 243 par. 3 della Dir. IVA per consentire alle autorità fiscali di verificare la corretta applicazione di tale ultima norma.

Da ultimo, il par. 7 dell'art. 17-bis individua delle ipotesi di decadenza dal regime fiscale in oggetto quando, entro il termine di 12 mesi dalla spedizione:

  • viene meno una qualsiasi delle condizioni indicate nel medesimo articolo (parr. da 2 a 6);
  • i beni sono ceduti ad acquirente soggetto passivo differente dall'originario destinatario;
  • i beni sono spediti/trasportati in uno Stato UE diverso dallo Stato UE nel quale erano stati inizialmente trasferiti;
  • i beni sono distrutti, persi o rubati.

Al ricorrere di una delle ipotesi di decadenza, il cedente/fornitore dovrà regolarizzare la propria posizione mediante l'identificazione IVA diretta o la nomina di un rappresentante fiscale nelloStato membro di spedizione/cessione dei beni.

b) L'art. 1 n. 2) della direttiva 2018/1910 ha introdotto l'art. 36-bis nella Dir. IVA che disciplina le vendite a catena quali cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intra-UE, per le quali la circolazione intra-UE dei beni è imputata, ai fini dell'esenzione IVA, ad una sola delle cessioni.

Al riguardo, il considerando n. 6 della Dir. 2018/1910 afferma che nelle operazioni a catena, al fine di evitare approcci diversi tra gli Stati membri con conseguenti casi di doppia imposizione o non imposizione, si ritiene opportuno stabilire una regola comune secondo cui, purché siano soddisfatte determinate condizioni, la circolazione intra-UE dei beni dovrebbe essere imputata ad una sola delle cessioni e solo detta cessione dovrebbe beneficiare dell'esenzione dall'IVA prevista per tali cessioni, mentre le altre cessioni nella catena dovrebbero essere soggette ad imposizione e potrebbero necessitare dell'identificazione IVA del cedente nello Stato membro di cessione.

Così, ai sensi del nuovo art. 36-bis della Dir. IVA, qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro ad un altro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio, a meno che (in deroga) la spedizione o il trasporto siano imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio se quest'ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati. In tal modo viene definito il cd. operatore intermedio, ovvero un cedente all'interno della catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto.

In tema di vendite a catena si registra che le modifiche del legislatore unionale hanno seguito gli interventi in materia da parte della Corte di Giustizia che, sin dal 2004, è stata chiamata ad pronunciarsi in tema (v. ad es. C-245/04, C-587/10, C-628/16 e 401/18).

c) L'art. 1 n. 3) della direttiva 2018/1910 ha modificato l'articolo 138 par. 1 della Dir. IVA riguardante le cessioni intra-UE esenti di beni, richiedendo come condizione sostanziale per l'applicazione dell'esenzione IVA (non più meramente formale) l'inserimentodel numero di identificazione IVA dell'acquirente nel sistema di scambio di informazioni VIES, assegnato da uno Stato membro diverso da quello in cui ha inizio il trasporto dei beni.

Per il novellato par. 1 dell'art. 138 gli Stati membri esentano le cessioni intra-UE alle condizioni che:

a) i beni siano ceduti ad un altro soggetto passivo o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;

b) il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione sia identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha

comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.

È esclusa l'esenzione qualora il cedente non presenti l'elenco riepilogativo delle operazioni o tale elenco riporti informazioni non corrette riguardanti l'operazione esente, a meno che egli non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

Al riguardo si ricorda che la Corte UE ha sostenuto nel tempo che l'assenza dell'identificativo IVA del cessionario fosse una condizione meramente formale e non precludeva l'applicazione dell'esenzione, sempreché non rilevassero indizi che facessero supporre l'esistenza di una frode e sempreché fossero soddisfatte le condizioni sostanziali della cessione intra-UE (v. C-21/16 punto 32, C-273/11 punto 60, C-587/10 punto 51, C-24/15 punto 40).

Tale posizione della Corte UE andrà “rivista” a fronte della novella unionale.

Con la nuova disciplina il possesso dell'identificazione IVA e la sua comunicazione da parte del cessionario costituiscono, insieme al trasporto dei beni al di fuori dello Stato membro di cessione ed alla compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intra-UE da parte del cedente, una condizione sostanziale per l'applicazione dell'esenzione alla cessione intra-UE e non più solo formale.

Le novità del D.L. 331/1993

Il D.Lgs. 192/2021 è composto da 3 articoli:

  1. articolo 1 (Modificazioni al D.L. n. 331/1993);
  2. articolo 2 (Disposizioni finanziarie);
  3. articolo 3 (Entrata in vigore).

In particolare, l'art. 1 del decreto in oggetto apporta al D.L. 331/1993 le seguenti modifiche:

a) inserisce il nuovo art. 38-ter relativo agli acquisti intra-UE in regime di call-off stock;

b) inserisce il nuovo art. 41-bis concernente le cessioni intra-UE in regime di call-off stock;

c) inserisce il nuovo art. 41-ter relativo alle cessioni a catena ed alla nuova figura dell'operatore intermedio;

d) modifica l'art. 50 del D.L. 331/1993, in relazione agli obblighi connessi agli scambi intra-UE, istituendo i registri per le annotazioni delle cessioni in regime di call-off stock e stabilendo che la comunicazione del numero IVA del soggetto passivo acquirente unitamente alla compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intra-UE sono requisiti sostanziali e non più solo formali delle cessioni esenti in oggetto.

Gli obiettivi principali del D.Lgs. in esame sono finalizzati a:

  • semplificare gli adempimenti degli operatori e garantire la corretta applicazione dell'IVA delle operazioni in regime di “call-off stock” negli scambi transfrontalieri tra due soggetti passivi IVA, prevedendo che, a determinate condizioni, le cessioni in regime di call-off stock diano luogo ad una cessione intra-UE esente nello Stato membro di partenza e ad un acquisto intra-UE nello Stato membro di arrivo, evitando che il cedente effettui una cessione intra-UE presunta nello Stato di partenza, un conseguente acquisto intra-UE presunto nello Stato di arrivo ed una successiva cessione interna, con obbligo di identificazione ai fini IVA nello Stato Membro di arrivo dei beni;
  • delineare un quadro di maggior certezza giuridica individuando quale cessione, nell'ambito delle operazioni a catena, si configuri come cessione intra-UE esente ed evitando, altresì, casi di doppia imposizione o di non imposizione;
  • individuare esplicitamente le conseguenze collegate al mancato inserimento del soggetto cessionario nel sistema VIES in uno alla mancata compilazione, da parte del cedente, degli elenchi riepilogativi delle cessioni intra-UE, in termini di disconoscimento dell'esenzione alle cessioni intra-UE.

I nuovi articoli 38-ter e 41-bis del D.L. 331/1993 disciplinano, rispettivamente, gli acquisti e le cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato, secondo il regime armonizzato del call-off stock.

La lett. a) dell'art. 1 del decreto in commento inserisce l'articolo 38 ter relativo agli acquisti intra-UE in regime di call-off stock, per il quale il soggetto passivo che trasferisce beni della propria impresa da un altro Stato membro al territorio dello Stato non effettua un acquisto intra-UE se:

a) i beni sono spediti o trasportati nello Stato direttamente o tramite un terzo, per essere ceduti dopo il loro arrivo ad un altro soggetto passivo;

b) il fornitore/cedente non ha nello Stato di spedizione la sede della propria attività economica o una stabile organizzazione;

c) il destinatario è già identificato ai fini IVA e tali dati sono già conosciuti, al momento di inizio del trasporto, dal fornitore.

Soddisfatte tali condizioni l'acquisto intra-UE, per il comma 2, si considera effettuato dal destinatario o dal soggetto che lo ha sostituito purché questi, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nello Stato, ne acquisti la proprietà (mediante prelievo o estrazione dei beni dal magazzino anche ai fini di lavorazioni).

Il comma 3 individua quelle ipotesi che, verificandosi entro il periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni in Italia, escludono il ricorrere della semplificazione del call-off stock, nel caso di mancata cessione dei beni, del venir meno di una delle condizioni indicate dal c. 1, della cessione dei beni ad un soggetto diverso da quello designato o da quello che lo ha sostituito, del trasporto dei beni in un altro Stato, della distruzione, furto o perdita dei beni.

Il comma 4 dispone che non si realizza alcun acquisto intra-UE (né lato cedente né lato cessionario) in relazione ai beni che, entro dodici mesi dall'arrivo nello Stato, non sono stati ceduti e sono rispediti (dal destinatario o dal soggetto che lo ha sostituito) nello Stato membro di partenza, purché siano effettuate le prescritte registrazioni ai sensi del c. 5-bis dell'art. 50 del D.L. 331/1993 (comma introdotto dall'art. l, c. l, lett. d), n. 3), del decreto in commento).

Il comma 5 consente la sostituzione dell'acquirente designato nel contratto di call-off stock con un differente cessionario soggetto passivo, permanendo l'agevolazione del regime, purché si rispettino le condizioni del c. 1 ed il fornitore speditore annoti la sostituzione nel registro del c. 5-bis dell'art. 50 del D.L. 331/1993.

La lett. b) dell'art. 1 del decreto in commento inserisce il comma 2-ter nell'art. 41 del D.L. 331/1993, subordinando il regime di call-off stock alla comunicazione del cessionario al cedente dell'identificativo IVA attribuitogli dal proprio Stato membro in uno alla compilazione, da parte del cedente, dell'elenco riepilogativo delle cessioni intra-UE di cui all'articolo 50, comma 6.

La lett. c) dell'art. 1 del decreto in commento inserisce nel D.L. 331/1993 l'art. 41-bis in tema di cessioni intra-UE in regime di call-off stock e l'art. 41-ter in tema di cessioni a catena.

Il nuovo articolo 41-bis, c. 1, simmetricamente all'art. 38-ter, disciplina le condizioni in base alle quali il cedente che trasferisce i beni della sua impresa dallo Stato ad un altro Stato membro per venderli in tale Stato, successivamente al loro arrivo, effettua una cessione intra-UE al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo o da un terzo, per essere ivi ceduti ad un altro soggetto passivo;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini IVA nel predetto Stato membro e la sua identità e l'identificativo IVA sono noti allo speditore/trasportatore;

d) lo speditore/trasportatore annota il trasferimento nel registro dell'art. 50 c. 5-bis e inserisce nell'elenco riepilogativo l'identità e l'identificativo del destinatario.

Il c. 2 ricollega il momento della cessione a quello del trasferimento della proprietà dei beni.

Il c. 3 individua invece i casi in cui il cedente effettua una cessione assimilata ad una cessione intra-UE di cui all'art. 41 c. 2lett. c) del DL 331/1993:

a) se entro i dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro i beni non sono stati ceduti al destinatario della cessione o al suo sostituto;

b) se entro i dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro viene meno una delle condizioni di cui al c. 1;

c) se entro i dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro i beni sono ceduti ad una persona diversa dal destinatario o dal suo sostituto;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

Il c. 4 esclude la cessione intra-UE nel caso i beni, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, sono rispediti nello Stato previa annotazione del loro ritorno da parte dello speditore/trasportatore nel registro di cui all'art. 50 c. 5-bis.

Il nuovo articolo 41-ter, rubricato “Cessioni a catena”, recepisce l'art. 36-bis della Dir. IVA ed è finalizzato ad evitare, come detto, casi di doppia o mancata imposizione, individuando la cessione esente tra quelle della “catena” oggetto di un singolo trasporto comunitario tra due Stati membri.

Occorre che i beni siano venduti in maniera successiva, che siano spediti da uno Stato membro ad un altro (con esclusione delle vendite meramente interne o di quelle aventi ad oggetto importazioni o esportazioni), che siano oggetto di un unico trasporto direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente, effettuato personalmente o dall'operatore intermedio o tramite un soggetto terzo che agisce per suo conto (esclusi, quindi, il cedente e l'ultimo acquirente).

Così l'art. 41-ter dispone che, ad accezione delle vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche per le quali non si applica detta norma, nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, per regola generale si considera (c. 2) cessione intra-UE non imponibile (o “a specchio” acquisto intra-UE di cui al c. 3) solo quella effettuata verso l'operatore intermedio (qualità esclusa in capo tanto al primo cedente quanto all'ultimo acquirente), a meno che questi (deroga) abbia comunicato al proprio cedente l'identificativo IVA attribuitogli dallo Stato, di modo che si può considerare cessione intra-UE quella effettuata dall'operatore intermedio.

In tal modo le cessioni precedenti a quella intra-UE si configurano come cessioni interne effettuate in Italia (Stato di partenza dei beni), mentre al contrario non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive a quella che costituisce cessione intra-UE, le quali saranno territorialmente rilevanti nello Stato di arrivo dei beni (c. 2 ult. periodo e “a specchio” c. 3 ult. periodo).

Da ultimo è inserito il nuovo comma 5-bis nell'art. 50 che, ai fini dell'annotazione dei trasferimenti dei beni in regime di call-off stock, istituisce un apposito registro con le informazioni indicate dall'articolo 54-bis del Reg. di esec. n. 282/2011, ed è poi integrato il c. 6 dell'art. 50 che prevede l'obbligo di inserire, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intra-UE, anche l'identificativo IVA dell'acquirente dei beni in regime di call-off stock, nonché le eventuali modifiche del contratto.

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