Trasmissione del deposito ad ufficio giudiziario incompetente

Luca Sileni
22 Dicembre 2021

In caso di rifiuto di un deposito telematico perché trasmesso ad un ufficio giudiziario non competente è possibile recuperare il versamento del contributo unificato?

In caso di rifiuto di un deposito telematico perché trasmesso ad un ufficio giudiziario non competente è possibile recuperare il versamento del contributo unificato?

La circolare ministeriale del 23 ottobre 2015 disciplina un caso simile anche se non identico. In particolare, la circolare disciplina l'ipotesi di iscrizione di una causa in un registro diverso da quello di pertinenza all'interno dello stesso ufficio (ad esempio nel caso in cui una causa di lavoro venga erroneamente iscritta al ruolo civile).

Nel caso di specie, il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall'uno all'altro registro. La circolare chiarisce anche che, in tale ipotesi, la cancelleria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per la seconda iscrizione al ruolo (in quanto, come si è visto, nell'ipotesi sopra descritta è solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l'eventuale integrazione dello stesso in conseguenza della diversità del rito.

Ad avviso di chi scrive il caso di deposito in un Tribunale sbagliato ben può essere assimilato al caso sopra esposto, quantomeno per quanto concerne il pagamento del contributo unificato. Inoltre, essendo il deposito stato rifiutato non vi è neppure un materiale “annullamento” del contributo unificato. Infatti, i numeri di matrice delle marche non saranno stati censiti all'interno del sistema informatico di cancelleria, censimento che avviene solo in caso di accettazione del deposito.

In caso, invece, di versamento effettuato tramite modello F23, se i codici ufficio utilizzati su detto modello non corrispondono a quelli del Tribunale errato sarà solo possibile chiedere il rimborso del contributo secondo le modalità previste dal ministero dell'economia e finanze.

La strada della richiesta di rimborso sarà l'unica possibile anche laddove il pagamento sia avvenuto con modalità telematiche.

L'istanza di rimborso del contributo unificato, secondo quanto previsto dalla circolare 33 del 2007 del Ministero dell'Economia e finanze deve essere redatta in carta semplice, è prodotta all'ufficio giudiziario competente.

Nella stessa circolare sono indicati i requisiti e le modalità per ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato.

In particolare, il diritto al rimborso del contributo unificato sorgerà, per esempio, nelle seguenti ipotesi:

• versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento;

• duplicazione dei versamenti;

• versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente;

• versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio.

L'istanza di rimborso dovrà essere presentata entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.

Le eventuali richieste prodotte oltre il suddetto termine biennale di decadenza non potranno trovare accoglimento. Secondo la circolare, per i soli versamenti eseguiti a mezzo F23, l'erronea indicazione del codice ufficio, come anche quella del codice tributo, di per sé non costituisce una ragione sufficiente a generare il diritto al rimborso di quanto versato.

(Fonte: N. Gargano, L. Sileni, G. Vitrani, 100 e più casi pratici di procedure telematiche, 2021, Giuffrè Francis Lefebvre).

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