Ricorso al subappalto e prova della sostenibilità economica dell'offerta
22 Dicembre 2021
Il caso. Il ricorrente impugnava l'aggiudicazione di una procedura di gara aperta “per l'affidamento della fornitura di prodotti software multibrand, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni”, deducendo che l'amministrazione aggiudicatrice avrebbe erroneamente ritenuto congrua l'offerta, in difetto di prova della sua sostenibilità economica per i costi del subappalto (nel caso di specie il preventivo di spesa del subappaltatore aveva data successiva alla formulazione dell'offerta).
La questione. Secondo il TAR la valutazione sulla sostenibilità dell'offerta deve essere effettuata anche tenendo conto delle sopravvenienze di fatto e di diritto che incidono sulla sua tenuta economica, precisando che, per quanto concerne la stima dei costi del subappalto, il concorrente può giustificare il ribasso proposto facendo riferimento ai preventivi o alle offerte a lui rivolte dai subappaltatori, purché esse siano a loro volta corredate da giustificazioni. Nell'ambito della valutazione dell'affidabilità della proposta contrattuale, al fine di dimostrare la sostenibilità economica dell'offerta per i costi del subappalto, non è richiesto che il preventivo di spesa del subappaltatore debba avere data antecedente, o contestuale, alla formulazione dell'offerta, bensì che questa si fondi su di un insieme di costi e ricavi ragionevolmente prevedibili e documentati, dovendosi tener conto anche dei preventivi di spesa, quali sopravvenienze di fatto, attualizzati al momento della valutazione di anomalia. |