Bonus genitori separati: le novità del Decreto Fiscale

Piercarlo Bausola
21 Dicembre 2021

Il decreto fiscale in dirittura d'arrivo con la manovra di bilancio per il 2022 reintroduce l'assegno da 800 euro al mese per i genitori separati o divorziati. Tale misura dovrà servire a sostenere il pagamento dell'assegno di mantenimento ai figli, in caso di difficoltà economiche. Un emendamento al decreto fiscale 2022, punta ora al “recupero” di un fondo per genitori separati messi in crisi dalle conseguenze del Covid-19. L'assegno, (che è uno strumento ulteriore del “pacchetto famiglia” che si aggiunge all'assegno universale per i figli), era già stato previsto con il Decreto Sostegni a maggio 2021, ma la misura non aveva ancora trovato attuazione. Per l'operatività del fondo da destinare al bonus genitori separati, occorrerà comunque aspettare che venga emanato un provvedimento attuativo, che si confida, questa volta, possa non essere “dimenticato”.
Bonus genitori separati: la misura di sostegno

Con l'intento di supportare le famiglie con genitori separati, il governo aveva stanziato nel decreto “Sostegni" (d.l. 22 marzo 2021 n. 41) fondo da 10 milioni di euro per il 2021 per i genitori lavoratori separati e divorziati che a causa della pandemia da COVID-19 avessero perso il lavoro, ridotto o cessato la loro attività lavorativa trovandosi quindi in difficoltà a sostenere l'esborso finanziario periodico dell'assegno di mantenimento.

La misura era stata introdotta mediante inserimento del comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto, per garantire il regolare versamento degli assegni di mantenimento ai genitori lavoratori separati o divorziati: tale fondo per genitori separati e divorziati prevedeva che la dotazione finanziaria 2021 venisse utilizzata per concedere un bonus mensile dal valore massimo di 800 euro, senza indicazioni di limiti specifici in relazione all'Isee.

È bene precisare che si trattava comunque di un contributo agevolativo, che non avrebbe coperto per intero le spese di mantenimento.

L'accesso al Fondo era consentito quindi ai lavoratori separati o divorziati per il pagamento degli assegni per il mantenimento dei figli.

Sarebbe rimasto con ogni probabilità escluso, (il condizionale era d'obbligo, anche in relazione a quando di seguito illustrato), il pagamento dell'assegno spettante al coniuge o ex coniuge a seguito di separazione o di scioglimento del matrimonio.

La definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi del Fondo era stata rimessa ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge avvenuta con l. 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. n. 21, relativo alla G.U. 21 maggio 2021, n. 120).

Fino ad oggi però la misura non è stata resa operativa per mancanza del decreto attuativo con definizione dei criteri e modalità per l'erogazione dei contributi del fondo.

Come accennato, tale decreto del presidente del Consiglio dei Ministri doveva essere adottato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni: il decreto in questione però non è mai arrivato in Gazzetta Ufficiale, nonostante il decreto Sostegni sia stato convertito il 21 maggio scorso con Legge n. 69/2021.

Probabili cause della mancata operatività: i dubbi sull'ampiezza operativa della norma

Sin da subito, nell'analisi del provvedimento, i tecnici di Camera e Senato avevano evidenziato alcune ambiguità nell'applicazione del bonus genitori separati.

Nelle note di lettura al provvedimento si legge infatti: «L'accesso al Fondo, dal tenore letterale della disposizione, sembra essere consentito ai lavoratori separati o divorziati per il pagamento soltanto degli assegni per il mantenimento dei figli. Sembrerebbe esclusa quindi la possibilità per il lavoratore separato o divorziato di poter fruire di questi contributi per il pagamento dell'assegno spettante al coniuge o ex coniuge a seguito di separazione o di scioglimento del matrimonio».

È pertanto verosimile che il Fondo per genitori separati e il conseguente “bonus” si siano arenati a causa delle ambiguità del testo, che si prestava a troppe interpretazioni rendendolo di fatto poco chiaro.

Descrizione della “rinnovata” misura di sostegno

Il testo normativo che ha introdotto il "bonus genitori separati", è stato ora riscritto dall'art. 9-bis del Decreto Fiscale, (collegato alla manovra fiscale per il 2022), in virtù di un emendamento al testo iniziale.

L'emendamento prevede parametri più precisi e requisiti più stringenti per l'accesso al beneficio rispetto alla disposizione attualmente in vigore ma mai operativa.

A recuperare la misura prevista dall'articolo 12-bis, d.l., 22 marzo 2021, n. 41, ovvero il decreto Sostegni è stato un emendamento approvato Commissioni Finanze e Lavoro riunite al Senato, (emendamento a firma del Senatore leghista Salvini), nel corso della conversione in legge del Decreto Fiscale (d.l. 21 ottobre 2021, n. 146).

Per poter essere operativa, infatti, la misura deve poter essere approvata dal Parlamento assieme all'intera Legge di Bilancio per il 2022, ossia entro il 31 dicembre 2021.

I chiarimenti introdotti dall'emendamento al decreto fiscale

Con il nuovo emendamento paiono dunque arrivati i chiarimenti utili a fugare i dubbi sul perimetro applicativo dell'agevolazione.

Tra questi chiarimenti, si rileva la definizione del criterio per individuare lo stato di difficoltàeconomica del soggetto che richiederebbe il bonus.

In evidenza

ART. 12-BIS, L. 21 maggio 2021, n. 69

Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento.

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l'assegno di mantenimento, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Con le recenti modifiche di testo, si va a sostituire l'articolo 12-bis del Decreto Sostegni, convertito in legge, con alcune importanti modifiche. Il nuovo testo dell'articolo in parola è il seguente: «Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall' 8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021».

Il bonus per genitori separati potrà quindi essere richiesto dal genitore tenuto a provvedere al mantenimento, per garantire il pagamento dell'assegno di mantenimento al genitore in stato di bisogno.

Bonus genitori separati o divorziati: requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio

Con l'approvazione della legge di conversione del Decreto fiscale 2022, il genitore in stato di bisogno potrà ricevere fino a 800 euro mensili per provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori conviventi, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, nel caso in cui non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento dell'altro genitore.

La motivazione dell'inadempienza deve essere la sospensione o riduzione dell'attivitàlavorativa come conseguenza dell'emergenza coronavirus.

Come anticipato, con la nuova versione dell'articolo 12-bis arrivano i criteri che definiscono lo stato di difficoltàeconomica, requisito richiesto per l'accesso al beneficio.

In particolare, occorrerà che il genitore che richiede il bonus abbia, alternativamente:

cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall' 8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni;

• subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.

Il bonus, quindi, dovrà esser richiesto, qualora vi siano gli estremi, solo dal genitore separato o divorziato che vive da solo e non riesce a versare tutto o in parte l'assegno di mantenimento per il proprio o i propri figli all'ex coniuge che convive con loro.

Anche in questo caso sarà necessaria l'approvazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.

Tale provvedimento dovrà definire i criteri e le modalità per la verifica dei requisiti per l'accesso al fondo e l'erogazione dei contributi.

La specifica soggettiva dei requisiti

Nella nuova formulazione del testo si parla di “genitore o coniuge o conviventetenuto a provvedere al mantenimento. Si estenderebbe quindi la possibilità di richiedere il bonus anche a quelle coppie che sono separate ma che non si sono mai sposate: ciò rappresenta un allargamento considerevole rispetto al testo precedente.

Requisiti oggettivi

Le risorse stanziate serviranno a erogare una somma che coprirà una parte o l'intero assegno di mantenimento che spetta al genitore in stato di bisogno.

Entità del sostegno

L'importo massimo erogabile sarà di 800 euro mensili. Al momento si parla solo di tale importo massimo, ma si deve ancora stabilire il numero delle mensilità da erogare.

In pratica, il bonus arriverà fino ad un massimo di 800 euro, che andranno ad integrare la somma da versare a titolo di assegno di mantenimento per i figli.

Ad esempio, se l'assegno mensile è di 600 euro e il genitore ne riesce a versare 200, il bonus che spetta sarà di 400 euro.

Un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, dovrà provvedere a definire i criteri e le modalità per la verifica dei requisiti e l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di 10 milioni di euro, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Si dovrà quindi attendere l'adozione di un ulteriore Dpcm per conoscere con esattezza le modalità con le quali fare domanda e come sarà erogato il bonus, per quante mensilità, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla norma.

Contributo ai genitori con figli disabili

Si ricorda, inoltre, che lo scorso 14 ottobre 2021 il Ministero del lavoro ha reso nota la firma da parte del Ministro Andrea Orlando e del Ministro dell'Economia Daniele Franco del Decreto interministeriale attuativo del contributo mensile riconosciuto ai genitori con figli disabili a carico, aventi una disabilità non inferiore al 60%.

La misura, già prevista dalla Manovra di Bilancio 2021, (Legge 30 dicembre 2021 n. 178), spetta nella misura massima di 500 euro netti mensiliper ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a beneficio del genitore disoccupato o monoreddito, appartenente ad un nucleo familiare monoparentale.

La norma demandava ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, (il rispetto dei termini normativi auto-individuati non pare essere il punto di forza dei nostri ministeri), la disciplina sui “criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso”.

Si evidenzia come il Decreto 22 marzo 2021 n. 41, (D.L. “Sostegni”), in sede di conversione ha introdotto l'articolo 13-bis, il quale ha modificato il tenore letterale della Legge di bilancio 2021 nella parte in cui prevedeva quali uniche destinatarie della misura le “madri disoccupate”: il nuovo testo normativo ha infatti ampliato la platea dei potenziali beneficiari sostituendo con la dicitura “genitore disoccupato o monoreddito”.

Il sostegno al genitore disoccupato o monoreddito con figlio disabile

Ai fini dell'accesso alla misura di sostegno, si considera “genitore disoccupato” la “persona priva di impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all'anno o 4.800 euro annui da lavoro autonomo”.

È definito “genitore monoreddito” colui che riceve reddito esclusivamente dallo svolgimento dell'attività lavorativa, nonostante questa “sia prestata in favore di unapluralità di datori di lavoro” ovvero l'interessato percepisca “un trattamento pensionistico previdenziale”, con l'esclusione di eventuali altri trattamenti assistenziali.

Non rileva l'eventuale proprietà della casa di abitazione.

Nuclei familiari monoparentali e figli a carico

Per nucleo familiare monoparentale si intende il nucleo composto da uno solo dei genitori con uno o più figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

La definizione di figlio a carico ricorre nel caso di reddito annuo non superiore a 4 mila euro, ridotti a 2.840,51 euro se di età superiore a 24 anni.

Sommario