Immunità degli Stati esteri ed esecuzione di una sentenza straniera in Italia

Redazione scientifica
23 Dicembre 2021

La Corte di cassazione si è pronunciata in ordine al riconoscimento in Italia della sentenza di condanna al risarcimento dei danni in favore delle vittime dell'attentato alle Torri Gemelle emessa dalla Corte Federale di New York, valutando la ricorrenza della condizione richiesta dall'art. 64, lett. a), della l. 218/1995.

La Corte si è pronunciata in ordine al riconoscimento in Italia della sentenza di condanna al risarcimento dei danni in favore delle vittime dell'attentato alle Torri Gemelle emessa dalla Corte Federale di New York.

Nella specie, i ricorrenti censuravano in sede di legittimità la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto la domanda di riconoscimento non ritenendo integrati i presupposti di cui all'art. 64, lett. a), l. 218/1995.

La Corte territoriale ha criticato il modo mediante il quale la legislazione americana ha inteso derogare al principio di immunità giurisdizionale degli Stati sovrani, introducendo il Foreign sovereign immunities act, applicato dalla Corte Federale.

Tale atto fornisce una precisa eccezione alla regola generale d'immunità in caso, tra l'altro, di atti di terrorismo, ove lo stato straniero risulti designato quale sponsor del terrorismo al tempo in cui il fatto è stato commesso.

Secondo la Corte d'appello la designazione mediante atto unilaterale da parte del giudice federale di quattro Stati ritenuti a propria discrezione sponsor del terrorismo (Iran, Sudan, Siria e Corea del Nord), sarebbe contraria ai principi sulla competenza giurisdizionale del nostro ordinamento e produrrebbe effetti contrari all'ordine pubblico.

La Corte ha accolto il ricorso, atteso che l'art. 64 lett. a) della l. 218/1995 non richiede affatto che sia vagliato il «come» la sentenza straniera sia giunta ad affermare esistente la giurisdizione sulla domanda in quella sede proposta.

L'art. 64, lett. a), richiede di stabilire semplicemente «se» il giudice che ha pronunciato la sentenza straniera poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionali dell'ordinamento italiano.

E tale punto di vista non c'è alcun dubbio che la risposta a tale interrogativo debba essere affermativa.

Invero, è principio assolutamente pacifico che l'immunità della giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali la cui operatività non è incondizionata.

L'applicazione di essa è, infatti, preclusa – anche per l'ordinamento italiano a seguito della sentenza della C. cost. n. 238/2014 – ove si discuta di delicta imperii, vale a dire di crimini compiuti in violazione di norme internazionali cogenti e lesivi di valori universali che trascendono gli interessi dei singoli.