Quando il verbale di separazione può avere natura di titolo esecutivo per le spese ordinarie dei figli?
22 Dicembre 2021
R.G. notificava all'ex coniuge il precetto per il pagamento alle spese scolastiche dei figli già anticipate. La Corte d'Appello, però, si pronunciava a favore di M.F., il quale si opponeva alla richiesta dell'ex moglie sostenendo che il verbale di separazione non fosse titolo esecutivo e che le spese, come previsto nello stesso verbale, non fossero state previamente concordate. R.G. propone ricorso in Cassazione. Secondo la ricorrente, che richiama una pronuncia della Suprema Corte, il verbale di separazione può avere la natura di titolo esecutivo quando le spese scolastiche non sono straordinarie. Afferma, quindi, che gli importi pagati per l'iscrizione alla scuola materna dei figli dovessero intendersi come spese ordinarie e che di conseguenza non fosse necessario il consenso preventivo dell'altro coniuge. Tali motivi, però, sono infondati. La Corte chiarisce che il verbale di separazione in esame, non è di per sé, titolo esecutivo, anche perché non contiene l'indicazione di una somma determinata. Infatti, come affermato anche in un'altra pronuncia, «il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo […]», qualora il genitore creditore riesca ad allegare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo, oltre che la relativa entità. È fatto salvo, però, il diritto dell'altro coniuge di contestare «la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie» (Cass. n. 4182/2016). Il verbale in esame, inoltre, prevedeva che per le spese scolastiche ci volesse l'accordo di entrambi i genitori, soprattutto alla luce della scelta di iscrivere i figli a una scuola privata. Per tutti questi motivi i Giudici rigettano il ricorso.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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