Mancata audizione del genitore nel giudizio per la dichiarazione di adottabilità del minore

Sabina Anna Rita Galluzzo
23 Dicembre 2021

Quali sono gli effetti della mancata audizione del genitore nel giudizio di primo grado relativo alla dichiarazione di adottabilità e, più specificamente, tale omissione può essere sanata con l'esecuzione dell'incombente nel grado successivo?
Massima

La comparizione ed audizione del genitore è scansione ineludibile ed improcrastinabile del giudizio di primo grado davanti al Tribunale per i minorenni volto all'accertamento delle condizioni per la dichiarazione di adottabilità del minore al pari dell'integrazione necessaria del contraddittorio. La violazione di questo obbligo determina una lesione effettiva ed insanabile del diritto di difesa del genitore e conduce all'invalidità dell'intero giudizio.

Il caso

Il bimbo protagonista della vicenda nasce in Italia da una donna proveniente dalla Sierra Leone, arrivata, in stato avanzato di gravidanza, dopo essere fuggita dal suo Paese con il compagno. La mamma e il bambino erano stati accolti in una comunità, dalla quale dopo sei mesi la donna si era volontariamente allontanata con il figlio.

Nel giudizio volto alla dichiarazione d'adottabilità il Tribunale per i minorenni, ha sottolineato che la ricorrente non ha mostrato capacità genitoriali, ha rifiutato il sostegno offertole, ha tenuto una condotta gravemente lesiva degli interessi del minore, esponendolo a pericolo, e se ne è disinteressata per molti mesi. Il provvedimento del Tribunale veniva confermato in Corte d'Appello.

Contro la sentenza della Corte territoriale la madre e il padre del bambino, ricorrono in Cassazione, evidenziando in particolare come la donna non sia stata ascoltata in primo grado in quanto la sua audizione era stata ritenuta superflua dai giudici. Nei confronti dell'uomo inoltre non si era proceduto all'integrazione del contraddittorio.

La questione

La questione in esame non riguarda i presupposti alla base della dichiarazione d'adottabilità del minore ma profili strettamente processuali relativi alla posizione dei genitori dello stesso. Com'è noto la l. 184/1983 afferma che sono dichiarati in stato di adottabilità i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. I genitori devono, ai sensi dell'art. 10, essere avvertiti dell'apertura del procedimento e devono nominare un difensore di fiducia. Assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo, previa autorizzazione del giudice. L'art. 12 inoltre richiede che siano ascoltati.

Problematico è dunque quando, per vari motivi, il giudice non procede all'ascolto del genitore o non integra il contraddittorio nei confronti di entrambi. Ci si chiede pertanto quali siano gli effetti della mancata audizione del genitore nel giudizio di primo grado relativo alla dichiarazione di adottabilità e, più specificamente, se tale omissione possa essere sanata con l'esecuzione dell'incombente nel grado successivo. Allo stesso modo questione si pone in relazione alla mancata integrazione del contraddittorio.

Le soluzioni giuridiche

La Corte, nel provvedimento in esame, afferma a chiare lettere che la comparizione e l'audizione del genitore è “scansione ineludibile ed improcrastinabile del giudizio di primo grado” davanti al Tribunale per i minorenni volto all'accertamento delle condizioni per la dichiarazione di adottabilità del minore, così come l'integrazione necessaria del contraddittorio.

L'assunto parte dall'analisi dell'art. 12 della l.184/1983 che richiede al Tribunale di fissare la comparizione dei genitori del minore e dei parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso. Il giudice deve dunque innanzitutto effettuare un'indagine sulla famiglia d'origine del minore e successivamente procedere all'integrazione del contraddittorio, “necessario” in relazione ai genitori, e ai parenti entro il quarto grado, questi nei limiti della sussistenza di rapporti significativi con il minore (si veda in proposito Cass. 2745/2021 su ilFamiliarista.it).

Gli Ermellini sottolineano in particolare la rilevanza della convocazione e dell'audizione dei genitori in quanto finalizzata a evidenziare quei profili di criticità nell'esercizio della genitorialità che hanno condotto all'avvio di un procedimento che può concludersi con la drastica misura della definitiva recisione del rapporto con il figlio minore. La mancanza dell'ascolto non è sanabile con l'esecuzione dell'incombente in secondo grado a causa della centralità del fattore tempo nei giudizi che si occupano di un minore in crescita e del legame con la sua famiglia di origine. Nel caso in esame invece la madre del bambino è stata sentita solo di fronte alla Corte d'Appello e dopo molto tempo che non viveva più con il figlio.

La Cassazione, nella specie, conclude affermando che la violazione dell'obbligo di audizione del genitore determina una lesione effettiva ed insanabile del diritto di difesa e comporta l'invalidità dell'intero giudizio.

Anche in relazione a colui che fin dall'inizio del procedimento si è dichiarato padre del minore la Corte riscontra una mancanza del giudice di primo grado che avrebbe dovuto svolgere innanzitutto indagini officiose sul nucleo familiare ai sensi degli artt. 10 e 11 l. 184/1983 e successivamente procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'uomo. È vero che, si sottolinea nell'ordinanza, non vi era certezza in relazione alla sua paternità ma ciò non esime l'organo giudicante dall'avvertire dell'apertura del procedimento entrambi i genitori, seppur presunti, e invitarli a nominare un difensore o informarli della nomina di un difensore di ufficio per il caso in cui essi non vi provvedano.

Ciò vale anche nel caso in cui per uno dei due non vi sia una palese ed indiscussa prova della genitorialità. Il giudice di primo grado, conclude la Cassazione, ha nel caso di specie impedito l'esercizio del diritto di difesa per uno dei soggetti su cui primariamente avrebbe dovuto svolgere indagini al fine di disporne l'audizione e al fine di accertarne la genitorialità. In questo contesto l'ammissibilità dell'intervento in appello non può spiegare alcuna efficacia sanante.

La Cassazione si pone con l'ordinanza in esame nel solco già tracciato dalla giurisprudenza che ha più volte ribadito che i genitori del minore, nel corso del procedimento volto alla dichiarazione d'adottabilità dello stesso, assumono la veste di parti necessarie e formali, e, quindi, di litisconsorti necessari, sia in primo grado che in appello (Cass. 14554/2011). La legge attribuisce loro una legittimazione autonoma, connessa a una serie di poteri, facoltà e diritti processuali (Cass. 1472/2021). Ove la loro mancata partecipazione non sia stata rilevata né dal giudice di primo grado, né da quello d'appello pertanto, l'intero giudizio è viziato, dovendosi disporre, in sede di legittimità, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce e il rinvio al giudice di primo grado (Cass. 24482/2013).

In questo contesto si afferma altresì che la decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale non impedisce al medesimo di contestare la dichiarazione di adottabilità del figlio minore, stante il suo interesse ad opporsi all'adozione per evitare le più incisive e definitive conseguenze di tale provvedimento, che comportano il venir meno di ogni rapporto col figlio (Cass. 16060/2018).

Un recente intervento ha inoltre affermato che nel giudizio di adottabilità del minore deve essere nominato un difensore d'ufficio per ciascun genitore, pena la nullità delle attività processuali svolte dall'unico difensore nominato.

La posizione di ciascun genitore risulta infatti, in sé stessa, potenzialmente diversa da quella dell'altro, dandosi così luogo a una situazione di conflitto d'interessi virtuale (Cass. 6247/2021).

Nel caso in esame, in conclusione, la Cassazione, a tutela dell'esercizio del diritto di difesa delle parti, accoglie il ricorso e rinvia il caso al Tribunale per i minorenni. La Corte sottolinea come il fatto che sia trascorso molto tempo da quando il minore è stato collocato in una famiglia affidataria e che abbia dunque trovato una stabilità affettiva e relazionale, non può comportare una menomazione dei diritti processuali delle parti, posta la irreversibile perdita della genitorialità che consegue alla dichiarazione di adottabilità.

Osservazioni

L'ordinanza in esame sottolinea l'importanza della partecipazione attiva dei genitori nel procedimento che vede principalmente coinvolto il figlio. Il giudizio per la dichiarazione d'adottabilità del minore è stato spesso infatti criticato in quanto, privo di sufficienti garanzie processuali. La svolta si è avuta con l. 149/2001 che ha introdotto l'obbligo dell'assistenza legale nei procedimenti d'adottabilità del minore, obbligo previsto per i genitori e per il minore stesso, e che ha avuto il merito, di valorizzare il contraddittorio nei procedimenti civili minorili in base alla previsione generale dell'art. 111 della Costituzione sul giusto processo nella formulazione introdotta dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, così come sottolineato dalla stessa Corte Costituzionale (Corte cost. 30 gennaio 2002, n. 1). Il procedimento per dichiarare lo stato di abbandono è divenuto in tal modo maggiormente corrispondente al principio del giusto processo. Come evidenziato da autorevole dottrina infatti il contraddittorio e il diritto di difesa nel processo civile minorile sono oggi garantiti anche dalla circostanza che i genitori e il minore sono considerati a tutti gli effetti parti del procedimento con tutti i diritti attributi alle parti processuali dal codice di procedura civile(Dosi G., Nel procedimento fa ingresso il contraddittorio, in Guida al diritto, 2001, 17, 55). Si afferma altresì che la disciplina normativa di tale procedimento, seppure assai scarna e carente delle garanzie di un pieno contraddittorio tra le parti, è comunque improntata ad un contraddittorio e ad una conoscenza degli atti in favore delle parti che si attivino in tal senso svolgendone apposita richiesta (Astigiano F. Considerazioni sul diritto di difesa delle parti nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità di minorenne, in Fam. e dir., 2015, 3, 214).

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