Irragionevolezza del criterio selettivo per l'affidamento del servizio di supporto tecnico-amministrativo per la definizione di istanze di sanatoria edilizia

Angelica Cardi
27 Dicembre 2021

Il requisito inserito nel bando di gara per l'affidamento del servizio di supporto tecnico-amministrativo finalizzato alla definizione delle istanze di sanatoria edilizia e nel disciplinare relativo al fatto che il concorrente abbia permesso all'Amministrazione comunale di incassare una determinata somma nel triennio precedente attraverso le pratiche di sanatoria non costituisce in alcun modo un elemento idoneo a dimostrare la capacità tecnica del partecipante alla gara, rappresentando, al contrario, un dato estraneo ed inconferente rispetto alla preparazione professionale, all'esperienza ed alle risorse umane e tecniche degli aspiranti a concorrere per lo svolgimento del servizio, e dunque alle caratteristiche cui i criteri di selezione devono attenersi ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016.

Il caso. Il ricorrente ha impugnato il bando di gara chiedendone l'annullamento per l'illegittimità e l'irragionevolezza di una clausola del bando che richiedeva, quale requisito di capacità tecnica, “il pregresso svolgimento per il triennio antecedente di servizi analoghi che avessero fatto incassare all'Amministrazione quale somma globale per proventi di condono un importo non inferiore ad euro 1.200.000,00”.

Tale requisito, infatti, ha sostenuto la ricorrente, rappresentava in realtà un elemento del tutto esogeno e indipendente dalla capacità tecnica degli operatori economici e non idoneo a riflettere l'adeguatezza e la professionalità di una impresa.

La soluzione. Il TAR ha affermato il principio secondo cui le Stazioni appaltanti hanno il potere di fissare nella lex specialis parametri di capacità tecnica dei partecipanti e requisiti soggettivi specifici di partecipazione attraverso l'esercizio di un'ampia discrezionalità, fatti salvi i limiti imposti dai principi di ragionevolezza e proporzionalità, i quali consentono il sindacato giurisdizionale sull'idoneità e adeguatezza delle clausole del bando rispetto alla tipologia e all'oggetto dello specifico appalto, conseguendone che l'Amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, solo quando tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito.

Ebbene, nel caso in esame il requisito censurato non costituisce in alcun modo un elemento idoneo a dimostrare la capacità tecnica del partecipante alla gara, rappresentando, al contrario, un dato estraneo ed inconferente rispetto alla preparazione professionale, all'esperienza ed alle risorse umane e tecniche degli aspiranti a concorrere per lo svolgimento del servizio, e dunque alle caratteristiche cui i criteri di selezione devono attenere ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016.

In tal senso, il Collegio ha quindi concluso per la manifesta irragionevolezza del requisito richiesto dal bando di gara annullando lo stesso unitamente al disciplinare e all'intera procedura di gara.

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