Il diritto di abitazione del coniuge superstite sull'immobile di cui è proprietario pro quota il coniuge deceduto ed un terzo

Vito Amendolagine
27 Dicembre 2021

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso diretto ad accertare l'esistenza del diritto del coniuge superstite ad abitare l'immobile di cui il coniuge deceduto è proprietario soltanto pro quota, in quanto non sussistenti nella fattispecie i presupposti per assicurare, anche attraverso la liquidazione dell'equivalente pecuniario della quota al coniuge sopravvissuto, il godimento pieno del bene immobile.
Massima

Il diritto di abitazione del coniuge superstite non sorge ove il cespite sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, non essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene immobile oggetto dell'anzidetto diritto, ed in tale ipotesi, non spetta neppure la sua liquidazione attraverso l'equivalente monetario nei limiti della quota di proprietà del defunto, poiché, diversamente, si attribuirebbe un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione, che ha un senso soltanto se conduce ad un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge sopravvissuto.

Fonte: condominioelocazione.it

Il caso

Il caso trae origine dall'accertamento del diritto di abitazione sulla quota di un immobile di comproprietà di un soggetto deceduto, reclamata da parte dei suoi eredi legittimi o in alternativa, la sua liquidazione.

La questione

Il coniuge superstite ha il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare se al momento dell'apertura della successione del coniuge defunto quest'ultimo ne era il legittimo comproprietario?

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione rigetta il ricorso, affermando che, in tanto può sorgere il diritto di abitazione in quanto vi sia la possibilità di soddisfare l'esigenza abitativa ragione per cui ove questa non possa essere soddisfatta, perché l'immobile appartiene anche ad estranei, il diritto di abitazione non nasce, e, di conseguenza, non può essere liquidato nei limiti della quota di proprietà del medesimo coniuge defunto, perché in questo modo si finirebbe con l'attribuire un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione che, invece, ha un senso solo se apporta un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge superstite, garantendo in concreto l'esigenza di godere dell'abitazione familiare.

A ciò la Corte ha osservato, altresì, che, l'utilizzo in via esclusiva di un bene comune da parte del singolo comproprietario, in assenza del consenso degli altri comunisti, ai quali resta così precluso l'uso dello stesso cespite, determina un danno che legittima la pretesa di un equo compenso da parte di quest'ultimi.

Osservazioni

In base all'art. 540 c.c., al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se diproprietà del defunto o comuni.

In altri termini, condizione per la nascita dei diritti in questione è che la casa e gli arredi siano di proprietà del defunto o comuni.

Inoltre, i diritti di abitazione e d'uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. riguardano l'immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del de cuius, sicchè essi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare (App. L'Aquila 14 settembre 2020).

Secondo parte della dottrina, la suddetta disposizione va interpretata nel senso che i diritti in questione sorgono, in favore del coniuge superstite, pure nell'ipotesi in cui il de cuius, in vita, fosse comproprietario, con altri, dei beni in discussione (casa, arredi), in quanto, diversamente argomentando, la posizione del superstite potrebbe essere pregiudicata da chi nell'imminenza del proprio decesso, abbia alienato a terzi una quota, anche minima, della propria casa.

Impiegando l'aggettivo “comune”, il legislatore si sarebbe voluto riferire non solo all'ipotesi dell'immobile comune ai coniugi, ma anche a quella di una comunione tra il coniuge defunto ed altri chiamati alla successione.

Al contrario, altra parte della dottrina, che ex professo si è occupata di tale questione, l'ha risolta in senso negativo per il coniuge superstite, ponendo precipuamente in luce la ratio del diritto de quo e la sua stretta connessione con l'esigenza dì godere dell'abitazione familiare.

In proposito, si è osservato che il legislatore, prevedendo l'ipotesi della casa comune, deve essersi riferito esclusivamente alla comunione con l'altro coniuge, tenuto conto che il regime della comunione è quello legale e quindi presumibilmente il più frequente a verificarsi.

In secondo luogo, si è rimarcato che, ove il comproprietario sia un terzo, non possono verificarsi i presupposti per la nascita dei diritti di abitazione e di uso, non essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare in concreto al coniuge il godimento pieno del bene oggetto dei diritti anzidetti.

In estrema sintesi, in tanto può sorgere il diritto di abitazione, in quanto vi è la possibilità di soddisfare l'esigenza abitativa, mentre se questa non può soddisfarsi perché l'immobile appartiene anche ad estranei, i diritti di abitazione ed uso non nascono a favore del coniuge superstite.

La Cassazione, in un primo arresto (Cass. civ., sez. II, 10 marzo 1987, n. 2474) ammetteva che il coniuge superstite, nei limiti della quota di proprietà del coniuge defunto, potesse avere l'equivalente monetario del predetto diritto, poichè la titolarità del diritto di abitazione riconosciuto dall'art. 540 c.c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare fa necessario riferimento al diritto dominicale spettante sull'abitazione al de cuius, sicché, ove la residenza è posta in un immobile in comproprietà, il diritto di abitazione trova limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà dello stesso coniuge defunto.

Pertanto, qualora la porzione spettante non possa materialmente distaccarsi per l'indivisibilità dell'immobile e questo venga assegnato per intero ad altro condividente, deve farsi luogo all'attribuzione dell'equivalente monetario di quel diritto.

Chiamata una seconda volta a pronunciarsi sul problema, la Corte di legittimità affermò che i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite, presuppongono, per la loro concreta realizzazione, l'appartenenza della casa e del relativo arredamento al de cuius o, in comunione, a costui ed all'altro coniuge, essendo manifestamente inammissibile una loro estensione a carico di quote di soggetti estranei all'eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti (Cass. civ., sez. II, 22 luglio 1991, n. 8171, che respinse il ricorso con cui un coniuge superstite pretendeva di esercitare il diritto di abitazione ex art.540, comma 2, c.c. sull'intera casa in comproprietà tra il de cuius ed i di lui figli di primo letto, osservando che l'accoglimento della pretesa avrebbe comportato, ingiustificatamente, se non il sacrificio, almeno la compressione, per la durata della vita della ricorrente, del diritto dominicale acquisito da altri soggetti in virtù di una diversa successione mortis causa).

Sulla scia di questo dictum, si è così pervenuti alla conclusione che una nuova direttrice interpretativa, qual è quella espressa nella sentenza che si annota, indirizzata ad una più valida e corretta ricostruzione della suddetta disposizione normativa, non possa esimersi dal negare la configurabilità del diritto di abitazione in favore del coniuge superstite quando la casa familiare risulti essere in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo.

Oltre a quanto in precedenza osservato con riferimento al tenore letterale della disposizione in commento, ed alla qualificazione della natura giuridica dell'attribuzione patrimoniale che i diritti di abitazione ed uso importano, va posto l'accento anche sulla valutazione degli effetti pratici della normativa sopra richiamata.

Al riguardo, è infatti noto che per raggiungere il risultato di assicurare al coniuge superstite una tranquillità di vita ed una continuità di abitudini, risparmiandogli il disagio materiale e morale della ricerca di un alloggio o adattamenti a nuove condizioni di vita, nonché di garantirgli il godimento degli arredi - che, sotto il profilo affettivo, hanno anche una fondamentale importanza - sono stati dal legislatore sacrificati gli interessi concorrenti degli altri legittimari nonché la stessa libertà di disporre mortis causa del de cuius, configurandosi come una sorta di legato ex lege (Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2012, n. 6625).

Possono, infine, ricordarsi gli altri argomenti addotti dalla dottrina contraria alla configurabilità dei diritti di abitazione ed uso dei mobili che la corredano, se la casa familiare appartenga anche a terzi, e cioè, l'inammissibilità che la morte di un condomino faccia sì che gli altri comunisti trovino gravata di un diritto reale parziale anche la loro quota; l'inaccettabilità del fatto che, qualora il defunto risulti comproprietario pro-quota dell'alloggio con un terzo e lo occupa per la quota non di sua proprietà, a titolo di comodato, il superstite possa ottenere un diritto reale sulla quota non del defunto, in precedenza inesistente; la singolarità di un diritto di abitazione limitato ad una quota, ideale, dell'immobile o, per ipotesi, ad alcuni vani della stessa abitazione.

La Corte ha, quindi, conclusivamente rilevato con la pronuncia che si annota che, la locuzione di cui all'art. 540, comma 2, c.c., “se di proprietà del defunto o comuni” sia da interpretare nel senso “se di proprietà del defunto o comuni tra i coniugi”, secondo le regole proprie della comunione ordinaria o legale di cui agli artt.177 ss. c.c. ragione per cui, conseguentemente, deve essere negata la configurabilità del diritto di abitazione in favore del coniuge superstite qualora la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo (Cass. civ., sez. II, 23 maggio 2000, n.6691; in senso conforme, alla tesi secondo cui il diritto di abitazione e di uso, di cui all'art. 540 c.c. non possa essere fatto valere dal coniuge sui beni che il defunto aveva in comproprietà con terzi, v., nella giurisprudenza di merito più recente, Trib. Bologna 9 febbraio 2021; Trib. Vicenza 17 aprile 2020). Contra, l'orientamento secondo cui in tale ipotesi dovrebbe operare il principio della conversione del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite nel suo equivalente monetario nell'eventualità in cui la residenza familiare del de cuius risulti posta in un immobile del medesimo in comproprietà, ritenendo in tale caso, che il suddetto diritto trovi limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto, cosicché, ove per l'indivisibilità dell'immobile non possa attuarsi il materiale distacco della porzione dell'immobile spettante, e l'immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente, deve farsi luogo all'attribuzione dell'equivalente monetario del diritto di abitazione, precisando che alle medesime conclusioni deve logicamente pervenirsi anche nell'ipotesi in cui a seguito della vendita all'incanto dell'immobile ritenuto indivisibile, si venga a creare la convergenza sullo stesso bene del diritto di proprietà acquisito dal terzo aggiudicatario e del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, ragione per cui non sarebbe quindi possibile la concreta separazione della porzione dell'immobile spettante a quest'ultimo (Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14594).

Riferimenti

Finelli, Il diritto di abitazione non spetta al coniuge superstite se la casa familiare è in comunione con terzi, in Dir. famiglia e persone, 2001, 167;

Bergamo, Brevi cenni sui diritti ex art. 540, comma 2, c.c. riservati al coniuge superstite,
in Giur. it., 2001, 248;

Musolino, Diritto di abitazione del coniuge superstite e trascrizione, in Riv. notar., 2012, 1389;

Tedesco, Osservazioni in tema di applicabilità dell'art. 540, comma 2, c.c. nell'ipotesi di casa familiare in comproprietà con terzi, in Giust. civ., 2005, I, 1264.

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