Sul contenuto del cd. “piano di assorbimento” del personale

Redazione Scientifica
03 Gennaio 2022

Le Linee Guida Anac n. 13 del 2019 hanno recepito il parere espresso in sede consultiva dal Consiglio di Stato (comm. spec., 21.11.2018 n. 2703) nella parte in cui, ai fini della applicazione elastica della clausola sociale, suggeriva che l'offerta presentata dovesse essere corredata da un piano di riassorbimento avente valenza di proposta contrattuale diretta ai lavoratori della impresa uscente e contenente gli elementi essenziali del nuovo rapporto di lavoro in termini di trattamento economico e inquadramento...

Le Linee Guida Anac n. 13 del 2019 hanno recepito il parere espresso in sede consultiva dal Consiglio di Stato (comm. spec., 21.11.2018 n. 2703) nella parte in cui, ai fini della applicazione elastica della clausola sociale, suggeriva che l'offerta presentata dovesse essere corredata da un piano di riassorbimento avente valenza di proposta contrattuale diretta ai lavoratori della impresa uscente e contenente gli elementi essenziali del nuovo rapporto di lavoro in termini di trattamento economico e inquadramento.

Da ciò si desume che il piano di riassorbimento non debba contenere esclusivamente parametri retributivi astratti del CCNL ma debba, invece, individuare quale sia la retribuzione in concreto offerta agli eventuali subentranti dal momento che il corrispettivo economico costituisce un elemento essenziale delle proposte contrattuali che il piano riassume.

Al riguardo a nulla rileva il fatto che tali proposte siano formulate mediante indicazione diretta della retribuzione oppure operando per relationem un riferimento ai parametri per calcolarla, dovendo essere in ambo i casi chiari ed esaurienti i termini del trattamento retributivo in concreto offerto.

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