Mantenimento paterno per la figlia maggiorenne e laureata: necessario confrontare le posizioni economiche dei due genitori
05 Gennaio 2022
Censurabile il giudice che conferma l'obbligo dell'uomo di versare all'ex moglie un contributo per il mantenimento della figlia – maggiorenne e laureata – senza mettere a confronto le rispettive posizioni economico-patrimoniali. Nel giugno del 2018 la prima tappa della vicenda, quando in Tribunale viene disposta la modifica delle condizioni stabilite nel giudizio di separazione personale tra i coniugi. Nello specifico, viene «revocata l'assegnazione della casa coniugale» alla donna e viene «ridotto a 450 euro mensili l'assegno posto a carico dell'uomo a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e convivente con la madre». Sulla stessa linea, due anni dopo, anche la Corte d'Appello, che respinge la richiesta avanzata dall'uomo e mirata a mettere in discussione completamente l'assegno in favore della figlia. In Cassazione, però, l'uomo ribadisce le proprie perplessità a fronte delle decisioni prese dai giudici di merito, e il suo legale sottolinea, in particolare, che in secondo grado si è completamente ignorata la lamentela relativa alla «omessa comparazione delle situazioni economiche delle parti ai fini della riduzione dell'assegno di mantenimento». I Giudici della Cassazione ribattono sottolineando che in Appello non c'è stata alcuna omessa decisione sulla «domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento» proposta dall'uomo. Ciò però non basta a chiudere la vicenda. Soprattutto perché, riconoscono i magistrati, «ai fini della rideterminazione dell'assegno di mantenimento» non si è proceduto ad una «valutazione comparativa delle situazioni economiche delle parti» ma ci si è limitati a «prendere in esame i redditi ed il patrimonio dell'uomo». Su questo fronte i Giudici sottolineano la necessità di valutare «l'equilibrio economico» fra gli ex coniugi, anche in riferimento all'«assegno stabilito per il mantenimento dei figli minori o di quelli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, il cui importo deve risultare idoneo a garantire al figlio la soddisfazione di molteplici esigenze, non limitate al solo aspetto alimentare ma estese anche a quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, in misura adeguata alla sua età e al tenore di vita della famiglia, quale può desumersi dalla valutazione delle risorse economiche disponibili da parte di entrambi i genitori», per l'appunto. Evidente, quindi, l'errore compiuto in Appello, laddove «preso atto della riduzione dell'assegno dovuto dal padre per il mantenimento della figlia, disposta dal Tribunale alla luce dell'intervenuta modificazione della situazione di fatto esistente all'epoca della pronuncia della sentenza di separazione» si è confermata tale statuizione sulla base di «considerazioni riguardanti esclusivamente la situazione reddituale e patrimoniale dell'uomo, omettendo di procedere al necessario confronto tra le risorse economiche in possesso di quest'ultimo e quelle disponibili da parte dell'ex moglie, al fine di verificare se si fosse in concreto verificata un'alterazione dell'equilibrio risultante dalla sentenza di separazione». Necessario perciò un nuovo processo in Appello, proprio per mettere a confronto le posizioni economiche dell'uomo e della donna. Allo stesso tempo, però, si potrà anche prendere in considerazione, suggeriscono i Giudici della Cassazione, la situazione della ragazza che «ha completato gli studi universitari e ha intrapreso la pratica forense presso lo studio del padre», e si potrà anche tenere conto degli effetti economici negativi subiti dall'uomo in ambito professionale – con ripercussioni sul reddito e sul patrimonio – a causa dell'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Covid-19.
Fonte: dirittoegiustizia.it |