Composizione negoziata della crisi di impresa e misure di allerta dopo la L. 233/2021

07 Gennaio 2022

La Legge n. 233 del 29 dicembre 2021, di conversione del D.L. 152/2021, ha introdotto nuove disposizioni riguardanti la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi ed in particolare, all'art. 30 sexies ha introdotto le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (Istituto nazionale della previdenza sociale, Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate-Riscossione) all'organo di controllo e all'imprenditore, specificando tempi e soglie rilevanti per le segnalazioni.
Premessa

Il D.L. 118/2021, convertito con modifiche dalla L. 147/2021, nell'introdurre l'istituto della composizione negoziata della crisi d'impresa aveva lasciato alcuni dubbi circa il mantenimento in vita degli strumenti d'allerta esterni all'impresa.

Il legislatore, infatti, mentre ha prorogato l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al 16 maggio 2022, ha differito l'entrata in vigore delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi addirittura al 31 dicembre 2023 sostituendole, per il momento (?), con il nuovo e diverso (anche nei presupposti) istituto della composizione negoziata, in cui spicca prima facie la scomparsa dell'organismo di composizione della crisi di impresa (O.C.R.I.).

La L. n. 233/2021, con la reintroduzione dell'istituto delle segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati, sebbene non priva di lacune, sembrerebbe avere eliminato ogni residuo dubbio sulla volontà del legislatore di mantenere in vita l'allerta esterna alle imprese.

La normativa del CCI

Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza inserisce tra gli strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione gravanti sui soggetti di cui agli artt. 14 (gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione) e 15 (l'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione) dello stesso codice, con la precipua finalità di rilevare tempestivamente gli indizi di crisi dell'impresa e di sollecitare l'adozione di misure idonee alla sua composizione.

L'art. 15 CCI prevede che l'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione - cioè, i creditori pubblici qualificati - hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al successivo comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'art. 3 bis D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.

Il successivo comma 2 specifica quando l'esposizione debitoria è da considerarsi rilevante: per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21 bis D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, è superiore ai seguenti importi: euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000; euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore ad euro 10.000.000.

Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000. Per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del nuovo codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

Quanto ai tempi entro i quali i creditori pubblici qualificati devono inviare l'avviso al debitore, la norma prevede che l'Agenzia delle entrate debba provvedere contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del predetto art. 54 bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione devono provvedere entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni in base alle quali il debito è da considerarsi rilevante.

La legge n. 233 del 29 dicembre 2021

La Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 - legge di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 (suppl. ord. n. 48) ha introdotto nuove disposizioni riguardanti la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi ed in particolare, all'art. 30 sexies ha introdotto le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (Istituto nazionale della previdenza sociale, Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate-Riscossione) all'organo di controllo e all'imprenditore, specificando tempi e soglie rilevanti per le segnalazioni.

Nel dettaglio, l'art. 30 sexies (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati) ha previsto che l'INPS, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalino all'imprenditore e, dove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, specifiche inadempienze.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà segnalare - entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi sopra indicati - il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000; 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000.

L'Agenzia delle entrate dovrà segnalare - entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 21 bis D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 - l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21 bis D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione - entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi sopra indicati - dovrà segnalare l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

I creditori pubblici qualificati, nel momento in cui effettuano le segnalazioni devono anche invitare i destinatari della segnalazione a richiedere la composizione negoziata di cui all'art. 2 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.

Per l'entrata in vigore delle suddette disposizioni il legislatore ha previsto tempi diversi: per l'Istituto nazionale della previdenza sociale si applicano in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022; per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022 mentre per l'Agenzia delle entrate-Riscossione si applicano in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

In conclusione

Il legislatore, melius re perpensa, ha introdotto l'obbligo di segnalazione per i creditori pubblici qualificati già opportunamente previsto (e diversamente disciplinato) dal CCI.

E' vero che non ha introdotto una sanzione per l'imprenditore che non si adegui alla segnalazione ricevuta, soprattutto nell'ipotesi - pressoché certa nei casi di superamento delle soglie rilevanti stabilite dall'art. 30 sexies - di squilibrio patrimoniale economico e finanziario che renda probabile l'insolvenza (presupposto oggettivo della composizione negoziata).

Tuttavia, l'obbligo di segnalazione agli organi di controllo lascia supporre che questi possano eventualmente presentare una denuncia al tribunale per gravi irregolarità degli amministratori e dare così concretezza all'allerta esterna introdotta “timidamente” dal legislatore. E però, a parere di chi scrive, la mancanza di un vero e proprio procedimento di allerta esterno all'impresa, previsto invece dal CCI, rende l'istituto della segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati non ancora del tutto efficace.