La mediazione familiare nel nuovo processo civile: una lettura critica della riforma

10 Gennaio 2022

Una delle novità maggiormente qualificanti della cosiddetta riforma Cartabia nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è senza dubbio l'introduzione di diritto del percorso di mediazione familiare, come risorsa per la gestione della conflittualità tra genitori in fase di separazione e divorzio. Di seguito alcune considerazioni
Inquadramento

Il 9 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 26 novembre 2021, n. 206 recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Una delle novità maggiormente qualificanti della cosiddetta riforma Cartabia nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è senza dubbio l'introduzione di diritto del percorso di mediazione familiare, come risorsa per la gestione della conflittualità tra genitori in fase di separazione e divorzio. Tale intervento riformativo, che i professionisti e gli operatori del settore attendevano da anni, si è posto l'obiettivo di sistematizzare lo strumento della mediazione familiare, oltre che di regolamentare la professione di coloro che se ne occupano.

La riforma Cartabia, ispirata al nobile obiettivo di diffondere il più possibile la cultura della mediazione familiare (della mediazione, in generale) e di divulgare una nuova e sperata civilizzazione della fase di separazione che coinvolga non solo il nucleo familiare, ma tutti coloro che a vario titolo intervengono nella vicenda separativa, al lato pratico si propone di perseguire il traguardo della ricerca di soluzioni specifiche e non stereotipate per ogni singola famiglia che attraversa il delicato momento della separazione e del divorzio; soluzioni che in passato ci sono costate più di una condanna dalla CEDU per la loro inidoneità a rispondere alle reali esigenze dei nuclei familiari in crisi.

Il percorso di attuazione dei principi della legge delega è lungo (tre anni) e potrebbe rivelarsi tortuoso. Sarà fondamentale, in fase di articolazione ed emanazione dei decreti attuativi, tenere vivo con le associazioni di categoria un dialogo e un confronto sul tema, in particolare sulla figura del mediatore familiare e sullo strumento della mediazione familiare, per non correre il rischio di snaturare tale figura professionale e perché non vi siano possibili fraintendimenti o equivoci sulla modalità di utilizzo di tale strumento e delle sue peculiarità.

Analisi dei commi 23 e 24, art. 1 sulla mediazione familiare - spunti critici

A fronte di questo passaggio epocale e in vista della prossima fase di emanazione dei decreti attuativi, sono state molte le categorie e associazioni professionali altamente specializzate (tra le altre, quella degli avvocati familiaristi, dei magistrati, dei mediatori familiari) che, toccate direttamente dalla riforma, hanno sentito l'esigenza di contribuire al suo arricchimento.

L'AssociazioneGeA - Genitori Ancòra, scuola di formazione e associazione di promozione sociale privata senza fini di lucro (fondata nel 1987 da Fulvio Scaparro e Irene Bernardini), di cui le scriventi sono parte, forte della propria storia di costante studio e riflessione sul tema della mediazione familiare e di un'esperienza consolidata sul tema, ha ritenuto doveroso sottoporre a chi di competenza la sue riflessioni e gli elementi di criticità ravvisati nella riforma, al fine di fornire al Legislatore delegato indicazioni utili affinchè alcune criticità riscontrate dall'analisi della Legge delega possano essere superate in fase di elaborazione ed emanazione dei decreti.

L'obiettivo è massimamente costruttivo ed è quello di mettere a disposizione del Legislatore la propria esperienza pratica affinché il confronto delle reciproche aree di competenza e professionalità possa consentire di delineare al meglio nel dettato normativo lo strumento della mediazione familiare valorizzandone le potenzialità.

È, peraltro, da constatare con soddisfazione la volontà del Legislatore di dare risalto e maggiore spazio alla mediazione familiare per quelle che sono le sue specifiche finalità con l'auspicio che ciò possa accrescere nella coscienza sociale la sensibilizzazione a questo approccio dal quale possono derivare risultati di grande utilità, non solo per i singoli, ma per l'intera collettività in termini di pacificazione delle relazioni sociali e di fiducia nelle risorse personali e comunitarie.

Con il presente focus, grazie al lavoro di approfondimento svolto dall'Associazione GeA-Genitori Ancòra a cui le scriventi hanno preso parte, si vuole accompagnare il lettore attraverso una riflessione critica della riforma, concentrandosi in particolare sul tema della mediazione familiare e su due aree tematiche specifiche contenute nei commi 23 e 24 dell'articolo 1 della riforma: l'informativa sulla mediazione familiare e la formazione del mediatore familiare.

Al fine di agevolare la lettura del documento, è stata seguita la struttura dei commi in questione così come prevista dal Legislatore in fase di redazione.

Obbligo di informativa sulla mediazione familiare nel decreto di fissazione d'udienza (art. 1, comma 23, lettera f)

La lettera f) del comma 23, art. 1 della Legge delega 1662/2021 affronta la questione dell'informativa sulla mediazione familiare, stabilendo chi e quando deve affrontare tale importante passaggio. L'articolato così recita: “prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare”.

Risulta senza dubbio encomiabile l'intenzione del Legislatore di voler rendere “rituale” il momento dell'informativa sulla mediazione familiare, riconoscendo a tale passaggio la grande potenzialità e utilità che possiede, ma è proprio per restituire qualcosa di fruttuoso e consapevole che si ritiene essenziale che nel decreto di fissazione udienza, oltre alla mera indicazione della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, si definisca specificamente che cosa si intende per mediazione familiare e si diano indicazioni precise degli uffici per il processo dove trovare Giudici Onorari del Tribunale adeguatamente formati (si vedrà meglio nel comma 24, punto i) cui è affidato il compito di dare informazioni sulla mediazione familiare, ed elenchi con i nominativi dei mediatori familiari professionisti a cui rivolgersi (come si vedrà nel comma 23, punto p).

A tal proposito, si evidenzia che per l'Associazione GeA – Genitori Ancòra la mediazione familiare è «un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione e al divorzio. Il mediatore familiare, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché padre e madre, insieme, elaborino in prima persona un programma di separazione (che tenga conto degli aspetti psicologici, relazionali, patrimoniali e organizzativi) soddisfacente per sé e per i figli in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale».

Si ritiene, altresì, importante mettere in luce che, a fronte dei forti cambiamenti che ha subito la famiglia e del riconoscimento dello status unico di figlio, la mediazione familiare è oggi un'opportunità rivolta ai genitori a prescindere dal vincolo matrimoniale e dalla natura dell'unione che li lega come coppia, etero-sessuale e non, con l'obiettivo di chiarire che l'acceso alla mediazione familiare non è ad appannaggio esclusivo di alcune realtà familiari, bensì a disposizione di tutte quelle famiglie che siano caratterizzate, come unico comune denominatore, dalla presenza di figli.

...l'esclusione all'informativa, il delicato aspetto della violenza allegata (art. 1, comma 23, lettera f)

Il secondo aspetto della lettera f), comma 23, su cui si ritiene utile offrire uno spunto di riflessione è contenuto nel seguente passaggio: “L'informativa sulla mediazione familiare è disposta [n.d.r.] con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli artt. 33 e ss. della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla Legge 27 giugno 2013, n. 77.”

Si ritiene che, pur nella massima condivisione dell'intento di dare una risposta alle situazioni di violenza intra-familiare, la previsione della norma così come formulata corra il rischio di divenire discriminatoria e di prestarsi a strumentalizzazioni nella misura in cui l'esclusione dell'informativa potrebbe dipendere da mere allegazioni delle parti, laddove il termine allegazione (comma 23, punto n) ha un significato giuridico specifico traducibile in dichiarazione non necessariamente accompagnata da supporto probatorio.

Ancor più, si rileva che la previsione in questa dizione mal si concilia con l'art. 342 ter c.c. che in presenza di violenza intra-familiare testualmente prevede: “… il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare”. È previsto quindi che il giudice, analizzata la situazione, adotti un provvedimento di protezione contro gli abusi familiari, indirizzando le parti, eventualmente, a un centro di mediazione familiare.

Alla luce di quanto detto, ad avviso delle scriventi, si ritiene opportuno includere tra i destinatari dell'informativa alla mediazione familiare anche i casi di condanna non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali.

Definire la linea di confine fra la situazione di violenza che esclude la mediazione familiare e quella di violenza che, invece, potrebbe trovare un argine nella stanza di mediazione è un aspetto molto delicato che richiede un'analisi non sommaria quale sarebbe quella derivata dalla sola lettura del ricorso introduttivo del giudizio.

Inoltre, per meglio far comprendere al lettore alcuni “passaggi chiave” della mediazione familiare, va sottolineato che la valutazione di mediabilità vera e propria, che il mediatore compie rispetto ai genitori, è una fase essenziale preliminare al percorso di mediazione familiare in cui il professionista, in una serie di incontri individuali, valuta insieme a loro la sussistenza dei presupposti per l'avvio del percorso stesso.

Tale valutazione riguarda in particolare quattro aree informative che per il mediatore familiare è fondamentale esaminare: quella motivazionale (aspettative e consapevolezza dei genitori), quella evolutiva (la qualità del legame dei genitori), quella conflittuale (natura, intensità e gestione del conflitto) e quella delle risorse (grado di collaborazione tra i genitori).

La complessità della valutazione, le sue tempistiche e l'importanza della restituzione condivisa con i genitori degli esiti di tale analisi richiedono una formazione specifica che è propria del mediatore familiare (sul punto, in particolare, si rimanda al paragrafo specifico sulla formazione).

E ancora...

La previsione della lettera n), comma 23, così afferma: “prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche, […], invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei e urgenti”.

Si ritiene necessario mettere in luce che, nella seconda parte di tale lettera, l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti non deve escludere definitivamente la possibilità per il giudice di invitare i genitori a esperire il tentativo di mediazione familiare, ciò per le osservazioni svolte in riferimento al comma 23, punto g, a cui si rimanda.

La formazione del mediatore familiare – art.1, comma 23, lettere o) e p)

La lettera o) del comma 23 così stabilisce: “prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4”.

In riferimento alla formazione del mediatore familiare si condivide il rinvio alla Legge n. 4/2013 che riconosce valore, fra le altre, alla Norma Tecnica UNI.

Nello specifico, la Norma Tecnica UNI 11644/2016, alla cui stesura in fase prenormativa ha contribuito anche la nostra Associazione così come alla sua attuale revisione “si prefigge lo scopo di definire in modo adeguato ed univoco i riferimenti della figura professionale di mediatore familiare, stabilendone altresì una omogeneizzazione dei programmi di formazione promossi da enti pubblici e/o privati, al fine di garantire un livello di formazione e garanzia all'utenza nell'incontrare mediatori dotati di adeguata professionalità e dei professionisti stessi” (così recita l'incipit della Norma Tecnica UNI 11644).

Nella legge n. 4/2013 l'aspetto delle tariffe non è definito e quindi un mero rinvio su questo tema non assolve alla sua funzione di regolamentarle. Si ritiene, quindi, opportuno che il Legislatore dia mandato alle Associazioni nazionali di categoria iscritte al MISE di definire un comunetariffario minimo-massimo per l'attività di mediazione familiare.

A completamento, la lettera p) del medesimo comma così recita: “prevedere l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore […]; prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, […].”

È necessario, al fine di garantire la fruibilità da parte dell'utenza e degli avvocati dell'elenco dei mediatori familiari, individuarne logisticamente la collocazione, tenendo conto delle variegate realtà dei Tribunali e specificando che lo Spazio Informativo sulla mediazione familiare, nei contesti in cui è presente, è il luogo più adeguato poiché raggiunge la cittadinanza e non solo le parti del processo.

Nei casi in cui lo Spazio informativo non sia presente, il luogo più adatto è l'Ufficio del processo (cosi come descritto nel comma 24 punto i) e, in subordine, la Cancelleria.

Si renderà inoltre necessario dare mandato alle Associazioni nazionali di categoria iscritte al MISE di inviare annualmente al Tribunale l'elenco aggiornato dei mediatori familiari professionisti.

Inoltre, ferme restanti le competenze del mediatore familiare acquisite nel percorso formativo biennale, così come definito dalla Norma Tecnica UNI, si ritiene che l'integrazione formativa prevista dal Legislatore debba avere come scopo l'affinarne le competenze rivolte all'acquisizione di ulteriori strumenti utili a orientarsi nelle dinamiche e nei tempi del processo e negli istituti più vicini alla sua area di competenza, avvicinarsi a un linguaggio giuridico che gli consenta di comprendere la vicenda separativa dei genitori, distinguere le dinamiche altamente conflittuali da quelle in cui è agita la violenza e riconoscere le situazioni in cui lo strumento della mediazione familiare non è adatto.

L'integrazione formativa deve però avere, quale unico scopo, quello di garantire che il mediatore familiare acquisisca una formazione ancora più ampia, ma non finalizzata ad assumere ruoli diversi da quelli suoi propri.

In tale senso si propone che la Norma tecnica UNI 11644, nel recepire le indicazioni del Legislatore, quantifichi il monte ore all'interno del corso di formazione biennale e delinei una formazione integrativa che consenta al mediatore familiare professionista di adeguarsi ai nuovi standard formativi.

Si ritiene opportuno che le Associazioni nazionali di categoria, al fine di aggiornare l'elenco dei propri iscritti da comunicare al Tribunale, siano tenute a verificare la sussistenza di tale formazione integrativa in capo ai propri iscritti.

La figura dell'ausiliario del giudice: perchè non puo' essere un mediatore familiare – art. 1, comma 23, lettera ee)

Leggiamo insieme la lettera ee) del comma 23: “prevedere la facoltà per il giudice, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli”;

Si chiarisce sin da subito che la figura del professionista descritta in questa lettera non può essere in alcun modo assimilata a quella del mediatore familiare. A tal riguardo, è fondamentale avere presenti le caratteristiche del mediatore familiare inteso come un professionista qualificato, un terzo imparziale che, “in autonomia dall'ambito giudiziario, interviene nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di difficoltà o di cessazione del rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituita. Si adopera affinché i mediandi raggiungano in prima persona accordi direttamente negoziati, rispetto ai bisogni e interessi da loro stessi precisati, con particolare attenzione ai figli attraverso l'esercizio e il mantenimento della comune responsabilità genitoriale” (si veda il Codice Etico, Deontologico e di Condotta del Mediatore Familiare di MEDEFitalia, Associazione nazionale professionale iscritta presso il MISE ai sensi della legge 4/2013).

Formazione specifica dei g.o.t. e definizione del loro momento di intervento – art. 1, comma 24, lettera i)

A conclusione della nostra lettura critica dello strumento della mediazione familiare e della figura del mediatore familiare, così come delineati nella riforma del processo civile, analizziamo sinteticamente anche la lettera i), comma 24 che così recita: disciplinare composizione e attribuzioni dell'ufficio per il processo […] prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari [n.d.r. funzioni …] di informazione sulla mediazione familiare […]”,specificando che, in merito alla figura dei Giudici onorari del Tribunale (G.o.t.) si ritiene molto importante individuare in modo chiaro e univoco il momento del loro intervento informativo all'interno del processo, nonché prevedere per i medesimi una formazione specifica finalizzata ad acquisire le conoscenze adeguate sulla mediazione familiare per poterne illustrare con cognizione di causa i vantaggi e le opportunità.

In conclusione

Negli anni, gli addetti ai lavori hanno potuto constatare che, se un giudizio non è stato ancora radicato, la consapevole scelta di affrontare un percorso di mediazione familiare intervenuta dopo una seria informativa e confermata nel corso dei colloqui di pre-mediazione, può avere notevoli benefici sull'evoluzione dei rapporti tra i genitori.

Come detto nel corso del presente scritto, un provvedimento del giudice potrà sì stabilire un ordine, ma non necessariamente porterà con sé la pace fra i genitori, e anzi potrebbe essere destinato a enfatizzare quella dicotomia di vincitore/vinto che è propria del processo.

Quasi mai un intervento giudiziario riesce a calarsi nell'unicità di quello specifico contesto familiare. Si corre il rischio che un Tribunale possa non dare, quando non addirittura negare, risposte all'area di microconflittualità che spesso accompagna il quotidiano e, nel caso, queste risposte potrebbero intervenire in tempi spesso inconciliabili, per la loro lunghezza, rispetto alle richieste ed alle esigenze della famiglia in crisi.

Nell'Aprile 2019 presso il Tribunale di Milano è stato aperto uno Spazio informativo esclusivamente dedicato a dare informazioni sulla mediazione familiare a tutti coloro che ne sono interessati. Questo spazio è nato dalla collaborazione tra il Tribunale, il Comune, l'Ordine degli Avvocati ed il Coordinamento dei Centri milanesi di Mediazione Familiare, appartenenti alle principali Associazioni Nazionali (accreditate) riconosciute iscritte al MISE. È stato un passaggio importante, avvenuto in linea con l'orientamento che gli stessi magistrati del Tribunale di Milano, sezione specializzata di famiglia, ormai da qualche tempo hanno adottato nei loro provvedimenti nei quali invitano sempre più spesso i genitori che si stanno separando ad affrontare un percorso di mediazione familiare.

I principi che hanno ispirato e sostenuto questo “passaggio culturale” verso la mediazione familiare sono i medesimi che si ritrovano nella struttura della riforma del processo civile e che conducono a questo prezioso strumento.

In questa delicata fase di passaggio normativo è ancor più auspicabile tenere vivo il confronto sul tema e ci si riserva di far pervenire ulteriori osservazioni utili in tal senso, per superare ogni possibile fraintendimento e delineare al meglio, nel dettato sistematico, la figura del mediatore familiare e lo strumento della mediazione familiare valorizzandone le sue potenzialità. Solo così si potrà evitare il pericolo che gli emendamenti che ad oggi non sono stati discussi in aula, ove venissero accolti senza una base di adeguato confronto, possano creare una distanza tra la mediazione familiare e l'attività descritta in essi rischiando di snaturare la figura del mediatore familiare.

Guida all' approfondimento

F. Scaparro e C. Vendramini (a cura di) Pacificare le relazioni familiari. Tecniche ed esperienze di mediazione familiare ed. Erickson 2018.

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