Sì all'autorizzazione alla permanenza in Italia dei genitori stranieri in caso di rischio psico-fisico del minore
12 Gennaio 2022
Il Tribunale per i Minorenni accoglieva l'istanza di autorizzazione alla permanenza in Italia per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico dei figli proposta dalla madre albanese di due minori, mentre rigettava quella proposta dal padre, anch'esso cittadino albanese, a causa dei gravi precedenti penali di costui. La Corte d'Appello di Ancona confermava la decisione di primo grado, ritenendo che i due minori, ben radicati sul territorio italiano, potessero contare sulla madre, e che nel giudizio di bilanciamento dovesse prevalere l'interesse statuale alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale su quello di minori a non subire l'allontanamento del padre. L'uomo ricorre in Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 31 d.lgs. n. 286/1998 con riferimento all'interpretazione del concetto dei «gravi motivi» in senso restrittivo, per la mancata formulazione del giudizio prognostico circa le conseguenze della mancata autorizzazione. Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti afferma che il diniego dell'autorizzazione ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998 non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati considerati ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero, ma che tale condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione: ciò deve avvenire all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto (Cass. civ., sez. unite, n. 15750/2021). Sul punto, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave, che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto: il giudice del merito, pertanto, deve svolgere un giudizio prognostico che, alla luce delle allegazioni delle parti e dei riscontri probatori anche provenienti da relazioni di agenzie pubbliche o indagini tecniche, conduca a comprendere se l'allontanamento del familiare possa determinare nel minore, in relazione alla sua attuale condizione di vita, un grave disagio psico-fisico dovuto al rimpatrio o, nell'ipotesi in cui, al rigetto della domanda, debba conseguire anche l'allontanamento del minore, se il definitivo sradicamento dall'habitat sociale, relazionale, culturale e linguistico nel quale vive, possano produrre le conseguenze pregiudizievoli previste dalla norma, tenuto conto delle condizioni di salute e dell'età (Cass. civ., n. 10849/2021). Ciò premesso, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: «in tema di richiesta di temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, il giudice del merito deve svolgere un giudizio prognostico che, alla luce delle allegazioni delle parti e dei riscontri probatori anche provenienti da relazioni di agenzie pubbliche o indagini tecniche, conduca a comprendere se l'allontanamento del familiare possa determinare nel minore, in relazione alla sua attuale condizione di vita, un grave disagio psicologico o fisico dovuto al rimpatrio, che può scaturire anche solo dalla mancanza di una figura genitoriale di riferimento».
Fonte: dirittoegiustizia.it
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