La trasferta aerea affrontata dall'avvocato non è un valido motivo per autorizzare l'udienza da remoto
12 Gennaio 2022
In un ricorso presentato per la trattazione della causa da remoto, il Consiglio di Stato ha affermato che l'art. 7-bis d.l. n. 105/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126/2021, come modificato dall'art. 16, comma 5, d.l. n. 228/2021, consente «la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori» solo «in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da COVID-19».
A detta dei Giudici, i presupposti previsti dalla legge non si rinvengono nelle ragioni poste a fondamento dell'istanza, rappresentate da «l'elevato rischio manifestatosi nei giorni immediatamente precedenti l'udienza» del 13 gennaio 2022 e in relazione «allo spostamento con trasferta aerea dei difensori, tutti residenti in Sicilia»: non sussistono, infatti, né le «situazioni eccezionali» né «i provvedimenti assunti dalla pubblica autorità» a cui si riferisce la norma – peraltro non documentati - che non consentono la presenza fisica in udienza. Per questi motivi, il Consiglio di Stato respinge l'istanza.
(Fonte: Diritto e Giustizia.it) |