Deposito del ricorso per cassazione privo di attestazione: quando è improcedibile?

Redazione scientifica
14 Gennaio 2022

La Suprema Corte ribadisce le conseguenze derivanti dalla mancanza di attestazione di conformità nel ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC.

Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in un giudizio promosso da una società di gestione del servizio idrico avverso una ditta, per ottenerne la condanna al pagamento di fatture rimaste inevase riguardanti la fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Il ricorso era stato notificato dalla società in via telematica, privo dell'attestazione di conformità, né l'asseverazione risultava depositata all'adunanza in camera di consiglio, con la conseguenza che la destinataria della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale era rimasta solo intimata.

Sul punto, la Suprema Corte afferma che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005.

Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio (Cass. civ., sez. unite, n. 22438/2018).

Per questi motivi, il ricorso è improcedibile.

(Fonte: Diritto e Giustizia.it)

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