Tempo delle notificazioni eseguite con modalità telematiche

Sergio Matteini Chiari
17 Gennaio 2022

In applicazione della generale regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la notifica telematica si perfeziona nei confronti del mittente il giorno stesso in cui è eseguita se la ricevuta di accettazione viene rilasciata entro le ore 24.00.
Massima

In applicazione della generale regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la notifica telematica si perfeziona nei confronti del mittente il giorno stesso in cui è eseguita se la ricevuta di accettazione viene rilasciata entro le ore 24.00.

Il caso

Quanto agli aspetti di merito, che in questa sede non interessano, ci si limita ad osservare che la lite, di assai lunga durata, era stata promossa da un Condominio nei confronti di uno dei condomini nelle forme della denuncia di nuova opera, venendo asserito pregiudizio per il decoro e l'igiene dello stabile condominiale, in forza di una sopraelevazione realizzata dal convenuto sul lastrico solare dell'edificio. All'esito dei tre gradi del giudizio e del successivo giudizio di rinvio, il condomino originariamente convenuto, sempre soccombente, proponeva ricorso per cassazione, cui la controparte opponeva controricorso.

La questione

La questione che interessa in questa sede, proposta dal Condominio controricorrente, è consistita nello stabilire se fosse da ritenere ammissibile il ricorso, notificato a mezzo PEC poco prima delle ore 21 del giorno di scadenza, con ricevuta generata dopo le ore 21, ma entro le ore 24 dello stesso giorno.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita tardività della notifica del gravame, eseguita nel giorno di sua scadenza, anteriormente alle ore 21, peraltro con ricevuta generata non entro le ore 21, ma entro le ore 24 dello stesso giorno.

La S.C. ha rilevato che doveva tenersi in conto la sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2019, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. 179/2012, convertito con modificazioni nella l. 221/2012 (disposizione introdotta dall'art. 45-bis, comma 2, lett. b), d.l. 90/2014, convertito con modificazioni nella l. 114/2014), nella parte in cui tale norma prevede(va) che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione fosse generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona(va) per il notificante non già al momento della sua genesi, bensì alle ore 7 del giorno successivo.

La S.C. ha osservato che la Consulta aveva posto in evidenza che il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risultava introdotto (mediante il richiamo dell'art. 147 c.p.c.) nella prima parte dell'art. 16-septies cit. al fine di tutelare il destinatario, cioè per salvaguardarne il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle ore 21 alle ore 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica, e che, su tale presupposto, risultava (e risulta) giustificata la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma citata, secondo cui il perfezionamento della notifica - effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l'accettazione e la consegna) - è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo.

A parere della Consulta doveva, invece, ritenersi ingiustificata la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, venendo a quest'ultimo, in tal modo, impedito - senza che ciò fosse funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consentisse - di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l'art. 155 c.p.c. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno.

Pertanto, si imponeva, ai fini della reductio ad legitimitatem della norma in esame, l'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione (elaborata dalla Consulta nelle sentenze n. 477/2002, n. 24 e 107/2004, n. 225/2009, n. 3/2010 n. 106/2011 e nelle ordinanze n. 97 e 132/2004 e n. 154/2005) anche alla notifica effettuata con modalità telematiche - regola, del resto, recepita espressamente nell'ordinamento dall'art. 3-bis, comma 3, l. 53/1994.

La S.C., con la sentenza in commento, si è allineata a tutti tali dicta, pervenendo alla conclusione ricordata in premessa.

Osservazioni

i) Preliminarmente, deve rammentarsi che è consolidato il pensiero secondo cui, nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità e l'efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sì che, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto (v., in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2010, n. 9329; Cass. civ., sez. V, ord. 28 aprile 2017, n. 10528; Cass. civ., sez. V, ord., 18 dicembre 2019, n. 33610; v. anche Cass. civ., sez. II, ord., 22 gennaio 2019, n. 1644, secondo cui, pur dato che l'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Consulta incontra un limite nelle situazioni consolidate, tale limite deve ritenersi non operativo quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale investa proprio la norma che avrebbe dovuto rendere operante la decadenza).

ii) L'art. 147 c.p.c. dispone, attualmente, che le notificazioni non possono essere eseguite prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Stante l'assenza di normativa specifica, sino a tempi non troppo risalenti si è discusso se tali disposti dovessero ritenersi operativi anche nei casi di notificazione per via telematica oppure se all'utilizzo di tale mezzo si potesse procedere senza l'osservanza dei suddetti limiti di orario.

La materia è stata, poi, regolata dall'art. 16-septies del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni nella l. 221/2012 (introdotto dall'art. 45-bis, comma 2, lett. b), del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni nella l. 114/2014), secondo cui la disposizione dell'art. 147 c.p.c. doveva applicarsi anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche e, in tal caso, quando fosse stata eseguita dopo le ore 21, la notificazione doveva considerarsi perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

L'art. 16-septies cit. recava in origine i seguenti due dettami: nella prima parte venivano estese alle notificazioni con il mezzo telematico le delimitazioni di orario dettate per le notificazioni effettuate con le modalità tradizionali; nella seconda parte, quello che nell'art. 147 c.p.c. era un divieto di compiere materialmente l'atto veniva trasformato in un meccanismo in forza del quale la notificazione, se fosse stata comunque eseguita, si doveva considerare perfezionata soltanto alle ore 7 del giorno successivo, e ciò per entrambe le parti, non avendo il legislatore distinto la posizione del notificante da quella del destinatario della notifica; con l'eventuale conseguenza dell'inammissibilità dell'atto notificato per la scadenza del termine (v. Cass. civ., sez. lav., 4 maggio 2016, n. 8886; Cass. civ., sez. VI, ord. 22 dicembre 2017, n. 30766; Cass. civ., sez. VI, 21 marzo 2018, n. 7079; Cass. civ., sez. lav., 30 agosto 2018, n. 21445; Cass. civ., sez. VI, ord., 9 gennaio 2019, n. 3393).

Secondo l'orientamento dominante, doveva escludersi violazione del principio generale di diritto vivente della scissione degli effetti delle notifiche tra notificante e destinatario giacché, in riferimento all'art. 147 c.p.c., richiamato dal citato art. 16-septies, tale principio doveva ritenersi non operativo, non ricorrendo le ipotesi a tutela delle quali esso era stato creato: tale principio non aveva ragione di operare, infatti, laddove la legge espressamente disciplinava i tempi per il corretto ed efficace svolgimento di un'attività a tutela del diverso interesse, rafforzato dalle possibilità tecniche offerte dalla notifiche telematiche, di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali, qualora fosse stato lo stesso notificante ad avere iniziato a compiere l'attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato (v., pressoché in termini, Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2017, n. 21915 e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. lav., 4 maggio 2016, n. 8886).

L'art. 16-septies cit. venne ritenuto, da una Corte di merito (App. Milano, sez. II, 16 ottobre 2017, in Ilprocessocivile.it 2018), «sospetto» di incostituzionalità nella parte in cui prevedeva l'applicabilità della disposizione dell'art. 147 c.p.c. anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche e che la notificazione eseguita dopo le ore 21 ma entro le ore 24 dello stesso giorno si dovesse considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. A parere della suddetta Corte, si configurava contrasto sia con l'art. 3 Cost., giacché situazioni differenti venivano trattate dal legislatore in modo ingiustificatamente uguale o simile, sia con gli artt. 24 e 111 Cost., giacché, nel caso di notifica effettuata a mezzo PEC, la previsione di un limite irragionevole alle notifiche effettuate l'ultimo giorno utile per proporre appello comportava una grave limitazione del diritto di difesa del notificante.

Precorrendo l'intervento della Consulta, un'altra Corte di merito (App. Bari, sez. I, 13 luglio 2018, n. 1264, in Ilprocessocivile.it 2018) affermò che la notifica telematica oltre le ore 21 era da ritenere comunque tempestiva se eseguita nell'ultimo giorno utile prima delle ore 24. Ed invero, il limite delle ore 21 non poteva che intendersi stabilito soltanto per far operare la fictio del perfezionamento della notifica, per il destinatario, al giorno seguente e non certamente per sancire il limite orario di validità della notifica da parte del mittente.

Con sentenza n. 75/2019, la Corte costituzionale, dando soluzione alla questione nel senso auspicato dalla Corte di appello di Milano, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 16-septies cit. nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione fosse generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfezionava per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

In altri termini, la Consulta ha ritenuto l'applicabilità della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche, che, pertanto, dovrà ritenersi perfezionata per il mittente - pena irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare - lo stesso giorno della sua effettuazione, a condizione della generazione della ricevuta entro le ore 24 di tale giorno, e per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo.

Nell'attualità, in sede di giurisprudenza di legittimità, in «obbedienza» al dictum della Consulta, viene costantemente affermato che, in applicazione della generale regoladella scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la notifica telematica si perfeziona nei confronti del mittente il giorno stesso in cui viene eseguita tutte le volte in cui la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24.00.

Si vedano, in tal senso, Cass. civ., sez. VI, ord. 21 febbraio 2020, n. 4712; Cass. civ., sez. I, ord., 22 giugno 2020, n. 12224; Cass. civ., sez. VI, ord., 2 settembre 2020, n. 18235; Cass. civ., sez. VI, ord., 14 ottobre 2020, n. 22136 e, da ultimo, l'ordinanza in commento.

iii) E' stato recentemente affermato che, in tema di notifiche telematiche, la ricevuta di avvenuta consegna costituisce in ogni caso un documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, pur senza assurgere alla «certezza pubblica» propria degli atti facenti fede fino a querela di falso. Di conseguenza, il destinatario è pur sempre onerato della prova contraria (Cass. civ., sez. VI, ord. 26 ottobre 2021, n. 30159, secondo cui la prova non può in questi casi essere costituita da contestazioni in ordine alla non attivazione di strumenti telematici idonei a prendere contezza dell'invio di atti a mezzo posta elettronica certificata).

(Fonte: Il Processo Civile)